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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2143/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2143/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Martina Giovinazzo per delega dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e contesta quanto ex adverso dedotto.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 14/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2143/2024 avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti e carta elettronica docente;
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
[...]
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha lamentato il mancato riconoscimento della Carta elettronica docenti prevista dall'art. 1, comma 121-124 l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché della retribuzione professionale docenti per i periodi indicati degli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022.
In particolare ha documentalmente attestato di aver prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con supplenza per ciascun anno per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2020/2021: in forza di plurimi contratti, dal 22.10.2020 al 30.10.2020 e dal
31.10.2020 al 7.11.2020 presso l'Istituto Comprensivo “Aurelio Cassiodoro” di Pellaro (RC);
b) anno scolastico 2021/2022: in forza di plurimi contratti, dal 6.10.2021 al 30.10.2021 e dal
31.10.2021 al 24.11.2021 presso l'Istituto Comprensivo “Catona Radice Alighieri” di Reggio
Calabria (RC);
c) anno scolastico 2022/2023: in forza di contratto dal 5.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto
Comprensivo “Catona Radice Alighieri” di Reggio Calabria (RC);
d) anno scolastico 2023/2024: in forza di contratto dall'1.09.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto
Comprensivo “Catona Radice Alighieri” di Reggio Calabria (RC).
Nello specifico, rivendicando il diritto al riconoscimento della Carta elettronica anche in favore del docente precario, ha sostenuto l'illegittimità del riconoscimento della Carta Docente al solo personale di ruolo in ragione del divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Richiamando l'art. 282, d.lgs. 297/94 (T.U. Scolastico) in tema di diritto-dovere di formazione del docente, ha affermato che gli artt. 63 e 64 CCNL Scuola 2006/2009 disciplinano il diritto alla formazione del docente e le modalità di organizzazione della stessa, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo o a tempo determinato.
Paventando il rischio di una collisione con i principi sottesi alle clausole 4 e 6 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e richiamando recenti arresti della giurisprudenza interna e comunitaria sul tema, ha chiesto l'accertamento del diritto e la condanna del alla CP_1
corresponsione del beneficio citato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Ha altresì rivendicato il diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per un importo totale di € 389,88 lordi, evidenziando la violazione dell'art. 7 CCNL scuola 15.03.2001 nonché della clausola 4 dell'allegato alla direttiva
1999/70/CE. Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento della domanda per i motivi suesposti.
Si è costituito in giudizio il che, con riguardo anzitutto alla Controparte_1
carta elettronica docente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per assenza di prova dei requisiti soggettivi, coincidenti con la permanenza all'interno del circuito scolastico.
Ha quindi contestato l'ammissibilità della domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente tenuto conto della destinazione vincolata del beneficio avente natura non retributiva, bensì teleologicamente orientata alla formazione del docente con l'obiettivo di tenerlo indenne dalle spese a tale scopo sostenute nell'ambito dell'anno scolastico;
da ciò la natura funzionalmente annuale del beneficio.
Ha ancora osservato come il credito rivendicato risulti sfornito dei fondamentali presupposti quali la proposizione di una domanda di riconoscimento del bonus sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it e l'anticipazione delle spese di formazione che non sarebbero più ristorabili una volta concluso l'anno scolastico, anche in virtù di quanto previsto dal DCM
28.11.2016.
Ha altresì contestato la fondatezza della domanda afferente alla Retribuzione Professionale
Docenti, evidenziando – a tal fine – che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, sono da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali che ne prevedono la corresponsione.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
ovvero, in subordine e con riguardo alla Retribuzione Professionale, la rideterminazione del quantum entro i limiti della prova di effettivo svolgimento di servizio da parte della ricorrente.
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum, in relazione alla carta elettronica docente, attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti a tempo determinato, del beneficio previsto nell'an
e disciplinato nel quomodo della corresponsione dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia giova richiamare il dettato della disposizione da ultimo citata che prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Considerato che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, dapprima il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha prescritto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ebbene dalle disposizioni primarie e regolamentari richiamate emerge, per voluta omissione, un'esclusione dal novero dei destinatari del beneficio dei docenti svolgenti attività professionale con contratti a tempo determinato, a dispetto dell'espletamento di funzioni didattico-formative identiche a quelle dei colleghi di ruolo.
La disparità di trattamento, priva di una fondata giustificazione alla luce della ratio dell'istituto volta all'implementazione e all'aggiornamento del bagaglio culturale-scientifico del docente nonché degli obblighi di formazione previsti indistintamente, ex artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, per il personale a tempo determinato e per quello a tempo indeterminato, ha indotto a nutrire dubbi di compatibilità della illustrata disciplina con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, affrontati dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nell'ambito della causa C-450/21.
Nel dettaglio la Corte di Giustizia ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare è stato ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare
i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29).
Posto che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali” (punto 36), la CGUE ha statuito in modo incontrovertibile che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46), affermando che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
Attesa la natura vincolante delle pronunce della CGUE che, pur non introducendo nuove norme, fornisce l'interpretazione di quelle esistenti con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione e con il conseguente obbligo applicativo per il giudice nazionale anche nell'ambito dei rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (sul punto v. Cass. 8.2.2016, n. 2468), non può non riconoscersi il diritto alla corresponsione del beneficio della Carta elettronica.
Sul tema si è pronunciato altresì, in senso analogo, il Consiglio di Stato (v. Cons. di Stato n.
1842/2022) secondo cui “la sentenza appellata ricostruisce - come condivisibilmente lamentano gli appellanti - un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che
, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada
a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Valutando illegittimo il DPCM del 2015 e ritenendo che la l. 107/2015 non abbia affatto derogato alle regole previste dal CCNL di categoria in tema di formazione professionale, nel medesimo arresto si è statuito - secondo assunti condivisi da questo Giudicante - che “la questione dei destinatari della
Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della L. n. 107 del 2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, che menziona
i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Sulla questione giuridica si è pronunciata recentemente altresì la suprema Corte (v. Cass. civ.
Sez. lavoro, 27-10-2023, n. 29961) che, concentrando l'attenzione sul profilo teleologico del beneficio economico, ovvero la formazione dei docenti e conseguentemente la didattica, nonché sulla taratura annuale della misura, ha statuito che “
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1)
o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
La riconosciuta titolarità della posizione giuridica descritta importa inoltre – diversamente da quanto sostenuto dal resistente – l'attribuzione della Carta docente per tutte le annualità in CP_1
cui la professione sia stata disimpegnata previa stipulazione di contratti a tempo determinato per un anno o sino al termine delle attività didattiche, atteso che la registrazione sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it e la rendicontazione delle spese sostenute ai fini del rimborso rappresentano mere modalità concrete di esercizio di un diritto, invero non riconosciuto ex lege ai docenti non di ruolo e, dunque, neanche in astratto (e men che meno in concreto) esperibili.
Né le stesse possono essere interpretate come condizioni per l'ottenimento del beneficio che, poste a valle, rischierebbero di comprimere ulteriormente un diritto da riconoscersi a monte nella sfera giuridica dell'interessato.
Sotto il profilo pratico, peraltro, l'attribuzione del beneficio non postula un'istanza o una richiesta di carattere amministrativo.
Sulla scia dell'orientamento illustrato va osservato come anche i docenti non di ruolo siano titolari del diritto alla formazione, al pari dei colleghi di ruolo, e – di conseguenza – dei benefici di carattere non strettamente retributivo, come la carta docente, che orbitano attorno a tale posizione giuridica.
Pertanto lo scopo dell'attribuzione della carta docente non consente di escludere dal novero dei soggetti astrattamente destinatari i docenti a tempo determinato, tenuti anch'essi alla personale formazione didattica e, rispetto ai quali, l'unico limite al riconoscimento del beneficio è costituito dall'articolazione temporale dell'attività didattica, avente carattere annuale o sino al termine di essa
(30 giugno).
Alla luce di tali condivisi principi di diritto, atteso che i contratti stipulati dalla ricorrente negli anni considerati presentano una scadenza sino al termine delle attività didattiche, la domanda appare fondata, dovendo tuttavia precisare che ciò che l'attrice può conseguire non è il valore strettamente economico nominale della carta elettronica, ovvero 500,00 €, bensì la “Carta” intesa quale bene giuridico a destinazione e utilizzazione vincolata con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Occorre altresì specificare che la domanda afferente all'erogazione dell'emolumento in parola per l'a.s. 2024/2025 merita accoglimento, avendo la ricorrente dimostrato la stipulazione di un contratto per l'attuale anno scolastico sino al termine delle attività didattiche e, dunque, lo svolgimento di attività di docenza.
Pertanto, in forza della funzionalizzazione della carta docente a fini programmatico-didattici, stabiliti al momento dell'avvio dell'anno scolastico, il bonus può essere riconosciuto per l'a.s. 2024/2025, ancorchè sia ancora in corso, ferma restando, con certezza, l'esclusione del riconoscimento da parte del legislatore.
In merito alla differente richiesta formulata dalla ricorrente sul riconoscimento della retribuzione professionale docente in favore di tutti i docenti a tempo determinato, si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);.. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno che non sussistano ragioni oggettive”. (cfr. Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018).
Nell'arresto richiamato la Suprema Corte ha statuito che “
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
In applicazione di tali condivisibili principi di diritto l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico.
Inoltre, con riguardo al quantum richiesto, la genericità della contestazione avversaria rende infondata la doglianza.
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del resistente CP_1 alla corresponsione della c.d. carta elettronica docente per un importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, nonché della retribuzione professionale nella misura di € 389,88 lordi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – stante il valore della causa (compreso nello scaglione
€ 1.101,00 – € 5.200,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa l'applicazione dei minimi per ciascuna delle fasi del giudizio) e la redazione di atti telematici provvisti di validi collegamenti ipertestuali – vanno poste a carico del resistente CP_1
e liquidate ex art. 4, comma 1 e comma 1 bis, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, l. 107 del 2015, condanna il
, in persona del a corrispondere il beneficio Controparte_1 CP_3 previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
2024/2025 per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della l. 724/1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Dichiara altresì il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1 del a corrispondere un importo pari a € 389,88 lordi. CP_3
Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3 delle spese di lite che si liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.445,00 per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2143/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Martina Giovinazzo per delega dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e contesta quanto ex adverso dedotto.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 14/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2143/2024 avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti e carta elettronica docente;
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
[...]
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha lamentato il mancato riconoscimento della Carta elettronica docenti prevista dall'art. 1, comma 121-124 l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché della retribuzione professionale docenti per i periodi indicati degli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022.
In particolare ha documentalmente attestato di aver prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con supplenza per ciascun anno per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2020/2021: in forza di plurimi contratti, dal 22.10.2020 al 30.10.2020 e dal
31.10.2020 al 7.11.2020 presso l'Istituto Comprensivo “Aurelio Cassiodoro” di Pellaro (RC);
b) anno scolastico 2021/2022: in forza di plurimi contratti, dal 6.10.2021 al 30.10.2021 e dal
31.10.2021 al 24.11.2021 presso l'Istituto Comprensivo “Catona Radice Alighieri” di Reggio
Calabria (RC);
c) anno scolastico 2022/2023: in forza di contratto dal 5.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto
Comprensivo “Catona Radice Alighieri” di Reggio Calabria (RC);
d) anno scolastico 2023/2024: in forza di contratto dall'1.09.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto
Comprensivo “Catona Radice Alighieri” di Reggio Calabria (RC).
Nello specifico, rivendicando il diritto al riconoscimento della Carta elettronica anche in favore del docente precario, ha sostenuto l'illegittimità del riconoscimento della Carta Docente al solo personale di ruolo in ragione del divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Richiamando l'art. 282, d.lgs. 297/94 (T.U. Scolastico) in tema di diritto-dovere di formazione del docente, ha affermato che gli artt. 63 e 64 CCNL Scuola 2006/2009 disciplinano il diritto alla formazione del docente e le modalità di organizzazione della stessa, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo o a tempo determinato.
Paventando il rischio di una collisione con i principi sottesi alle clausole 4 e 6 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e richiamando recenti arresti della giurisprudenza interna e comunitaria sul tema, ha chiesto l'accertamento del diritto e la condanna del alla CP_1
corresponsione del beneficio citato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Ha altresì rivendicato il diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per un importo totale di € 389,88 lordi, evidenziando la violazione dell'art. 7 CCNL scuola 15.03.2001 nonché della clausola 4 dell'allegato alla direttiva
1999/70/CE. Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento della domanda per i motivi suesposti.
Si è costituito in giudizio il che, con riguardo anzitutto alla Controparte_1
carta elettronica docente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per assenza di prova dei requisiti soggettivi, coincidenti con la permanenza all'interno del circuito scolastico.
Ha quindi contestato l'ammissibilità della domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente tenuto conto della destinazione vincolata del beneficio avente natura non retributiva, bensì teleologicamente orientata alla formazione del docente con l'obiettivo di tenerlo indenne dalle spese a tale scopo sostenute nell'ambito dell'anno scolastico;
da ciò la natura funzionalmente annuale del beneficio.
Ha ancora osservato come il credito rivendicato risulti sfornito dei fondamentali presupposti quali la proposizione di una domanda di riconoscimento del bonus sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it e l'anticipazione delle spese di formazione che non sarebbero più ristorabili una volta concluso l'anno scolastico, anche in virtù di quanto previsto dal DCM
28.11.2016.
Ha altresì contestato la fondatezza della domanda afferente alla Retribuzione Professionale
Docenti, evidenziando – a tal fine – che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, sono da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali che ne prevedono la corresponsione.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
ovvero, in subordine e con riguardo alla Retribuzione Professionale, la rideterminazione del quantum entro i limiti della prova di effettivo svolgimento di servizio da parte della ricorrente.
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Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum, in relazione alla carta elettronica docente, attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti a tempo determinato, del beneficio previsto nell'an
e disciplinato nel quomodo della corresponsione dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia giova richiamare il dettato della disposizione da ultimo citata che prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Considerato che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, dapprima il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha prescritto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ebbene dalle disposizioni primarie e regolamentari richiamate emerge, per voluta omissione, un'esclusione dal novero dei destinatari del beneficio dei docenti svolgenti attività professionale con contratti a tempo determinato, a dispetto dell'espletamento di funzioni didattico-formative identiche a quelle dei colleghi di ruolo.
La disparità di trattamento, priva di una fondata giustificazione alla luce della ratio dell'istituto volta all'implementazione e all'aggiornamento del bagaglio culturale-scientifico del docente nonché degli obblighi di formazione previsti indistintamente, ex artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, per il personale a tempo determinato e per quello a tempo indeterminato, ha indotto a nutrire dubbi di compatibilità della illustrata disciplina con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, affrontati dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nell'ambito della causa C-450/21.
Nel dettaglio la Corte di Giustizia ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare è stato ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare
i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29).
Posto che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali” (punto 36), la CGUE ha statuito in modo incontrovertibile che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46), affermando che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
Attesa la natura vincolante delle pronunce della CGUE che, pur non introducendo nuove norme, fornisce l'interpretazione di quelle esistenti con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione e con il conseguente obbligo applicativo per il giudice nazionale anche nell'ambito dei rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (sul punto v. Cass. 8.2.2016, n. 2468), non può non riconoscersi il diritto alla corresponsione del beneficio della Carta elettronica.
Sul tema si è pronunciato altresì, in senso analogo, il Consiglio di Stato (v. Cons. di Stato n.
1842/2022) secondo cui “la sentenza appellata ricostruisce - come condivisibilmente lamentano gli appellanti - un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che
, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada
a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Valutando illegittimo il DPCM del 2015 e ritenendo che la l. 107/2015 non abbia affatto derogato alle regole previste dal CCNL di categoria in tema di formazione professionale, nel medesimo arresto si è statuito - secondo assunti condivisi da questo Giudicante - che “la questione dei destinatari della
Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della L. n. 107 del 2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, che menziona
i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Sulla questione giuridica si è pronunciata recentemente altresì la suprema Corte (v. Cass. civ.
Sez. lavoro, 27-10-2023, n. 29961) che, concentrando l'attenzione sul profilo teleologico del beneficio economico, ovvero la formazione dei docenti e conseguentemente la didattica, nonché sulla taratura annuale della misura, ha statuito che “
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1)
o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
La riconosciuta titolarità della posizione giuridica descritta importa inoltre – diversamente da quanto sostenuto dal resistente – l'attribuzione della Carta docente per tutte le annualità in CP_1
cui la professione sia stata disimpegnata previa stipulazione di contratti a tempo determinato per un anno o sino al termine delle attività didattiche, atteso che la registrazione sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it e la rendicontazione delle spese sostenute ai fini del rimborso rappresentano mere modalità concrete di esercizio di un diritto, invero non riconosciuto ex lege ai docenti non di ruolo e, dunque, neanche in astratto (e men che meno in concreto) esperibili.
Né le stesse possono essere interpretate come condizioni per l'ottenimento del beneficio che, poste a valle, rischierebbero di comprimere ulteriormente un diritto da riconoscersi a monte nella sfera giuridica dell'interessato.
Sotto il profilo pratico, peraltro, l'attribuzione del beneficio non postula un'istanza o una richiesta di carattere amministrativo.
Sulla scia dell'orientamento illustrato va osservato come anche i docenti non di ruolo siano titolari del diritto alla formazione, al pari dei colleghi di ruolo, e – di conseguenza – dei benefici di carattere non strettamente retributivo, come la carta docente, che orbitano attorno a tale posizione giuridica.
Pertanto lo scopo dell'attribuzione della carta docente non consente di escludere dal novero dei soggetti astrattamente destinatari i docenti a tempo determinato, tenuti anch'essi alla personale formazione didattica e, rispetto ai quali, l'unico limite al riconoscimento del beneficio è costituito dall'articolazione temporale dell'attività didattica, avente carattere annuale o sino al termine di essa
(30 giugno).
Alla luce di tali condivisi principi di diritto, atteso che i contratti stipulati dalla ricorrente negli anni considerati presentano una scadenza sino al termine delle attività didattiche, la domanda appare fondata, dovendo tuttavia precisare che ciò che l'attrice può conseguire non è il valore strettamente economico nominale della carta elettronica, ovvero 500,00 €, bensì la “Carta” intesa quale bene giuridico a destinazione e utilizzazione vincolata con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Occorre altresì specificare che la domanda afferente all'erogazione dell'emolumento in parola per l'a.s. 2024/2025 merita accoglimento, avendo la ricorrente dimostrato la stipulazione di un contratto per l'attuale anno scolastico sino al termine delle attività didattiche e, dunque, lo svolgimento di attività di docenza.
Pertanto, in forza della funzionalizzazione della carta docente a fini programmatico-didattici, stabiliti al momento dell'avvio dell'anno scolastico, il bonus può essere riconosciuto per l'a.s. 2024/2025, ancorchè sia ancora in corso, ferma restando, con certezza, l'esclusione del riconoscimento da parte del legislatore.
In merito alla differente richiesta formulata dalla ricorrente sul riconoscimento della retribuzione professionale docente in favore di tutti i docenti a tempo determinato, si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);.. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno che non sussistano ragioni oggettive”. (cfr. Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018).
Nell'arresto richiamato la Suprema Corte ha statuito che “
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
In applicazione di tali condivisibili principi di diritto l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico.
Inoltre, con riguardo al quantum richiesto, la genericità della contestazione avversaria rende infondata la doglianza.
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del resistente CP_1 alla corresponsione della c.d. carta elettronica docente per un importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, nonché della retribuzione professionale nella misura di € 389,88 lordi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – stante il valore della causa (compreso nello scaglione
€ 1.101,00 – € 5.200,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa l'applicazione dei minimi per ciascuna delle fasi del giudizio) e la redazione di atti telematici provvisti di validi collegamenti ipertestuali – vanno poste a carico del resistente CP_1
e liquidate ex art. 4, comma 1 e comma 1 bis, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, l. 107 del 2015, condanna il
, in persona del a corrispondere il beneficio Controparte_1 CP_3 previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
2024/2025 per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della l. 724/1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Dichiara altresì il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1 del a corrispondere un importo pari a € 389,88 lordi. CP_3
Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3 delle spese di lite che si liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.445,00 per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo