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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1092/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 183/B, presso lo studio dell'avv. Santucci Sabrina che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nata aLa Spezia (SP) il 05/09/1963, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Rimini (RN), Via Silvio Pellico, n. 3 presso lo studio dell'avv. Mulazzani Luca che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2022, ha convenuto in giudizio esponendo Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in Verucchio (RN) in data 25.10.1987 e rappresentando che dall'unione sono nati due figli, il 22.12.1998 - già maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente- e il 24.09.2004, studentessa liceale. Per_2
Il ricorrente ha affermato che, con sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 23.02.2021, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi in cui è stata affidata la figlia minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Rimini Via Varano n.41 int.1, unitamente agli arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio che è rimasto in uso all' Inoltre, la sentenza ha posto a carico Pt_1 dell' un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di Euro 200,00 ed un assegno mensile Pt_1 di mantenimento ordinario in favore della figlia minore di Euro 400,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie di quest'ultima nella misura del 70%.
Ha esposto il ricorrente che la sua attuale situazione economica non gli permette di sostenere tali obbligazioni economiche nei confronti della moglie e della figlia, percependo unicamente la pensione quota
100 di Euro 610,51 e avendo cessato definitivamente, all'indomani della separazione, la propria attività di ambulante. A supporto di ciò, ha allegato di aver venduto nel settembre del 2021 il proprio furgone commerciale e di aver dismesso le licenze per svolgere i mercati, in parte depositandole in ed in CP_2 parte cedendole a terzi con vendita a rate, senza tuttavia incassarne il prezzo integrale a causa dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte degli acquirenti.
Inoltre, ha evidenziato come il garage della casa coniugale, da lui abitualmente impiegato come laboratorio per la produzione di borse e cinture ed a lui rimasto in uso con la sentenza di separazione, ora è un deposito di “vecchio materiale di scarto e cianfrusaglie inutilizzate”.
Ha, pertanto, affermato che in ragione della sua situazione economica, non è riuscito a corrispondere le somme poste a suo carico con la sentenza di separazione se non vendendo un immobile in Pennabilli, in comproprietà con la moglie, nell'estate del 2022.
Per contro, il ricorrente ha dedotto la miglior situazione economica in cui versa la moglie che, oltre ad aver incassato dalla predetta vendita immobiliare del 2022 una somma complessiva di Euro 21.698,00 (di cui
15.000,00 quale corrispettivo per la sua quota del 50% e la restante parte a titolo di saldo degli arretrati per il mantenimento di moglie e figlia), percepisce dal 2020 il reddito di cittadinanza e risulta lavorare presso un venditore ambulante producendo del reddito non dichiarato.
L' stante l'ininterrotta mancata riconciliazione tra i coniugi, ha pertanto chiesto la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la , nonché la revoca del contributo mensile CP_1 previsto per il mantenimento della moglie e la riduzione di quello disposto in favore della figlia Per_2 portando quello ordinario da Euro 400,00 ad Euro 250,00 ed abbassando il contributo per le spese straordinarie della figlia dal 70% al 50%, ferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1 quale genitore collocatario di con i relativi arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio che Per_2 ha chiesto rimanga in uso a sè.
La si è costituita in giudizio e, pur associandosi alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effettivi CP_1 civili del matrimonio, ha chiesto la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile mensile di Euro
350,00 o, in subordine, di Euro 200,00 e di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia, con lei convivente e non economicamente autosufficiente, di Euro 500,00 o, in subordine, di Euro 400,00, oltre al
70% delle spese straordinarie, come già disposto in sede di separazione. Quanto alla casa coniugale, ha chiesto che ne venga confermata l'assegnazione in suo favore e che venga revocata l'assegnazione in uso all' del pertinenziale locale laboratorio con conseguente assegnazione in suo favore. Pt_1
In particolare, ha sottolineato come il Tribunale di Rimini abbia già valutato in sede di separazione la situazione economica prospettata dal ricorrente, che già all'epoca risultava pensionato, e che, pertanto, le allegazioni del ricorrente, non costituendo fatti nuovi, risultano irrilevanti in sede divorzile.
La resistente ha proseguito sostenendo che le difficoltà economiche dichiarate dal ricorrente non siano veritiere posto che lo stesso risulta aver incassato tra il 2021 ed il 2022 diverse somme, sia dalla cessione delle licenze da ambulante, sia dalla vendita del furgone, nonché dalla vendita della sua quota del 50% dell'immobile di Pennabilli. Inoltre, allega come l' abbia ricevuto in donazione dal padre la quota di Pt_1
1/3 dell'immobile sito in Savignano sul Rubicone (FC), ove attualmente risiede gratuitamente, nonché la quota di 1/3 del pertinenziale locale adibito a deposito che lo stesso, anche se già pensionato e senza più le licenze, utilizzerebbe per proseguire la sua attività lavorativa producendo manufatti in pelle da rivedere nei mercatini artigianali pubblici, con conseguente produzione di ulteriore reddito.
Rispetto alla propria situazione economica attuale, la resistente ha riconosciuto di aver lavorato in prova presso un ambulante ma solo per un breve periodo in quanto le sue condizioni di salute, compromesse dal tumore che l'ha colpita, l'hanno costretta ad interrompere la prova ed abbandonare anche solo l'ipotesi di un impiego. Inoltre, ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza dal 2020 al 2023, ma di non percepirlo più, sostenendo pertanto che la propria posizione economica non è sostanzialmente mutata rispetto a quella emersa in corso di separazione, che la vedeva già allora disoccupata -dopo la cessazione del rapporto di lavoro da commessa part-time- e priva di reddito.
Ha, dunque, affermato di essere impossibilitata a mantenersi adeguatamente essendo priva di una capacità reddituale che le permetta di mantenersi autonomamente, essendosi sempre dedicata alla famiglia ed ai figli sacrificando le proprie scelte occupazionali, nonchè priva di capacità lavorativa in considerazione dell'età e dei gravi problemi di salute che la affliggono da tempo. Ha, inoltre, proseguito affermando di riuscire a sostentare sé e la figlia solo grazie all'aiuto del proprio anziano padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14.06.2022 non sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e sono state confermate le condizioni della separazione posto che, come si legge nell'ordinanza: “… la sentenza di separazione, emessa nel febbraio 2021, ha già valutato le circostanze che il ricorrente pone ora a base della sua richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia e della moglie;
che il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell' -tuttora dotato di capacità di lavoro e che ha Pt_1 scelto il pensionamento anticipato- richieda apposita ed approfondita istruttoria…”. Allo stesso tempo le parti sono state rimesse dinanzi al Giudice istruttore.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 20.06.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art.
13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
A seguito dell'emissione di sentenza parziale sul vincolo n. 1218/2022, pubblicata il 12/12/2022, la causa è proseguita davanti al Giudice Istruttore con l'assegnazione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc.
Nelle more del giudizio la figlia in data 24.09.2022, è divenuta maggiorenne. Per_2
Con provvedimento del 22.02.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione scritta del 4.10.2023, ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ordinando loro la produzione della documentazione fiscale aggiornata e rinviando la causa all'udienza del 5.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
1.
Considerato che
, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età ma non Per_2
l'autosufficienza economica, come pacificamente ammesso dalle parti, il Collegio nulla dispone sul regime di affido, mentre conferma il collocamento della stessa presso la madre, dando continuità a quanto avvenuto sino ad ora e valutata la concorde volontà delle parti sul punto.
2. Al collocamento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente presso la madre consegue la conferma dell'assegnazione in favore di quest'ultima della casa coniugale sita in Rimini via Variano 41 int.1 con relativi arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio.
Difatti il legame pertinenziale del suddetto locale con l'abitazione principale è già stato escluso dalla sentenza di separazione, né in tale sede si può procedere alla sua assegnazione in favore della resistente quale genitore collocatario di posto che, risultando completamente estraneo a quest'ultima, non può Per_2 considerarsi parte di quell'”habitat familiare” che deve essere garantito in favore e nell'interesse dei figli. Di conseguenza, tale locale rimane sottoposto al regime ordinario dei beni in comunione la cui regolazione esula dal presente giudizio.
3. Nulla si dispone in merito alla disciplina relativa alle visite del genitore non collocatario con la figlia maggiorenne, essendo quest'ultima libera di autodeterminarsi circa i tempi e le modalità di frequentazione.
4. Passando alla regolamentazione delle questioni attinenti al mantenimento della figlia emerge che Per_2 non costituisce profilo contestato quello relativo alla debenza da parte dell' dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia, essendo controverso il solo quantum, laddove il ricorrente ha chiesto che venga determinato in Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha chiesto che venga quantificato in Euro 500,00 mensili ovvero, in subordine, in Euro 400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in considerazione sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che, in caso di collocamento prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore, concorrendo entrambi all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter cc.
Giova, altresì, precisare che l'obbligo di mantenimento del figlio sussiste anche in presenza di figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e perdura fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la figlia maggiorenne non sia economicamente Per_2 autosufficiente, occorre dunque analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire mensilmente una pensione quota cento di Euro
610,51, che corrisponde ad un reddito annuale risultante dal CUD 2024 di Euro 8.742,50.
Oltre a tali redditi, occorre valutare e valorizzare in capo al ricorrente anche altri elementi di ordine economico a lui riconducibili quali: il ricavato della vendita delle licenze da ambulante, il ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà con la moglie, nonché il patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo.
Del resto, per costante giurisprudenza, nella valutazione da compiere per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non conta soltanto il reddito dell'obbligato ma anche altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, e il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali le parti possono disporre continuativamente e che appaiono idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita agiato (Cass. Ordinanza n.1129/2022; Cass. Civ.
605/2017).
Sulla scorta di tale principio, occorre pertanto dare il giusto rilievo al fatto che l ha dichiarato di aver Pt_1 ceduto a terzi, dopo la separazione, le sue licenze da ambulante ad un prezzo complessivo di Euro 29.000,00, risultante dagli atti pubblici di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà (cfr. docc. 3-4-5 resistente), lamentando tuttavia di non essere stato saldato a causa dell'inadempimento dei compratori. Tale affermazione non risulta provata posto che l' non ha prodotto nulla che dimostri l'inadempimento Pt_1 lamentato. In assenza di tale prova, il Collegio ritiene pertanto verosimile che l' abbia incassato il Pt_1 prezzo complessivo delle compravendite incrementando in tal modo la propria capacità reddituale.
Inoltre, risulta documentato l'incasso da parte dell' nel 2022 del ricavato della vendita dell'immobile Pt_1 in comproprietà con la , sito in Pennabilli, che, al netto dei conguagli operati con quest'ultima, CP_1 ammonta ad Euro 8.302,00 (cfr. docc. 21 e 22 ricorrente).
Risulta, inoltre, verosimile che l' nonostante il pensionamento e la vendita delle licenze, abbia Pt_1 proseguito presso il deposito adiacente alla sua abitazione di Savignano la sua attività di produzione e vendita di accessori in pelle, producendo dei redditi ulteriori che non emergono dalle dichiarazioni fiscali e che lo stesso non ha interesse a far emergere posto che, come risulta dal doc.9 prodotto dal ricorrente, anche solo la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo occasionale superiori ad Euro 5.000,00 avrebbe comportato la sospensione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico dell Pt_1
Tale circostanza, unitamente al fatto che l'attività svolta dal ricorrente si presta, per sua natura, alla non completa trasparenza delle effettive entrate, lascia pertanto presumere l'esistenza di ulteriori guadagni non dichiarati.
Ciò spiega anche il fatto che l' nonostante il lamentato peggioramento economico, abbia deciso di Pt_1 andare in pensione anticipatamente con quota 100 versando all'INPS le ulteriori somme contributive di Euro
3.202,48 (cfr. doc. 18 ricorrente), dimostrando pertanto, ancora una volta, di avere una adeguata capacità finanziaria.
Da valorizzare anche le innumerevoli proprietà immobiliari dell' il quale, oltre ad essere Pt_1 comproprietario al 50% della casa familiare insieme alla , risulta intestatario della quota di 1/3 CP_1 dell'unità abitativa sita in Savignano sul Rubicone via Rauto, ove ha dichiarato di risiedere gratuitamente, nonché della quota di 1/3 del pertinenziale locale adibito a deposito, nonchè della quota di 2/18 dell'immobile sito in Rimini, via Di Miniello, per effetto della successione della madre apertasi in data 31 dicembre 2023 (cfr. visura catastale allegata alle note di udienza del 05.06.2024 della resistente). Risulta altresì documentato l'intervenuto decesso del padre dell' in data 15.5.2024 (cfr. certificato di decesso Pt_1 allegata alle note di udienza del 05.06.2024 della resistente), con conseguente apertura di successione che comporterà verosimilmente un ulteriore incremento del patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente.
Sul punto, giova anche sottolineare il comportamento processuale dell' che non ha depositato le Pt_1 memorie conclusive mancando, pertanto, di contestare o anche solo replicare alle allegazioni della resistente sui presunti incrementi patrimoniali conseguenti alla successione dei propri genitori che, pertanto, possono dirsi provate ex art. 115 cpc.
In definitiva, la situazione economica del ricorrente risulta, quantomeno, stabile in quanto fondata in parte su fatti e circostanze già valutate in sede di separazione (pensionamento e cessazione dell'attività lavorativa) ed in parte su fatti nuovi sopravvenuti (vendita delle licenze, vendita nel 2022 dell'immobile in comproprietà con la moglie e incremento del patrimonio per successioni dei genitori tra il 2023 e 2024) che ne smentiscono il lamentato peggioramento.
Quanto alla situazione economica della , la stessa ha dichiarato di aver sempre lavorato come CP_1 commessa part-time con uno stipendio mensile di Euro 600,00 fino alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere da allora disoccupata, come già emerso e valutato in sede di separazione, ed ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta di non aver percepito alcun reddito di fini Irpef nel triennio 2021-2023 e di aver ricevuto il reddito di cittadinanza sino al mese di gennaio 2023.
La resistente ha, inoltre, dichiarato di non essere più in grado di lavorare a causa delle sue condizioni di salute che risultano compromesse dall'asportazione di un rene e di una parte di vescica ed uretere, subita a seguito del tumore che l'ha colpita, tanto che è fallito anche il tentativo di riprendere una occupazione presso un venditore ambulante.
Tale ultima circostanza, seppur non documentata, appare verosimile e compatibile con le conseguenze della patologia tumorale comprovata dalla . CP_1
La resistente ha poi confermato di essere comproprietaria al 50% insieme all' della casa familiare, a lei Pt_1 assegnata sin dalla sentenza di separazione, e di aver venduto nel 2022 l'ulteriore immobile di cui era comproprietaria con l' incassandone il ricavato che, al netto dei conguagli operati con il ricorrente, Pt_1 ammonta ad Euro 15.000,00. Tuttavia, tali somme, a fronte della assenza di reddito da parte della resistente ed a fronte della dichiarata e persistente inadempienza del ricorrente agli obblighi economici posti a suo carico dalla sentenza di separazione, si sono verosimilmente esaurite per fronteggiare le esigenze primarie della e della figlia. CP_1
Da ultimo, la ha prodotto una attestazione ISEE 2024 che registra un indicatore di situazione CP_1 economica pari ad Euro 9.370,00.
Anche la situazione economica della resistente appare, pertanto, sostanzialmente immutata rispetto a quella già emersa in sede di separazione.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, considerato che la figlia è collocata presso la madre, considerate le Per_2 capacità economiche di entrambe le parti e considerati altresì i bisogni crescenti di in considerazione Per_2 ed in proporzione della sua età, il Collegio ritiene equo stabilire in Euro 400,00 mensili, oltre Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie, regolamentate Per_2 dal protocollo del Tribunale di Bologna in uso a codesto Tribunale.
4. La presente pronuncia ha altresì ad oggetto la questione attinente alla determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1 Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere talune valutazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto. In tale pronuncia la Suprema Corte, superando la consolidata giurisprudenza che affermava la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, ha riconosciuto a tale contributo periodico una funzione composita, sia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) e ciò per dare rilevanza al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale interpretazione della Corte di Cassazione consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come nomadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale,
l'oggetto del giudizio non potrà pertanto essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
La Suprema Corte ha poi confermato tale orientamento anche con pronunce successive, tra cui la n.
20456/2022 in cui si legge: ...”In altri termini, la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno deve essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale, consistente nel fornire le risorse necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, in ossequio alla funzione compensativo- perequativa dell'Istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all'indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione”.
In definitiva, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Compiute tali premesse, per stabilire l'an e il quantum dell'assegno divorzile è necessario partire dal raffronto della situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, per come già precedentemente costruita e qui richiamata.
Da tale raffronto, emerge un evidente squilibrio tra la situazione patrimoniale dell' e quella della Pt_1
che giustifica nell'an la corresponsione da parte del ricorrente di assegno divorzile in favore della CP_1 resistente. Quest'ultima, infatti, ha provato di essere priva di mezzi adeguati a garantirle una esistenza autonoma e dignitosa sia alla luce del suo patrimonio, sia alla luce della attuale assenza di altre utilità che la inducono a chiedere aiuto al proprio padre. Emerge altresì una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi ulteriori redditi vista l'impossibilitata a reinserirsi sul mercato del lavoro a causa del suo compromesso e comprovato stato di salute e della sua età anagrafica (62 anni), potendo pertanto contare solo sulla futura pensione previdenziale.
Sotto il profilo della funzione compensativo riparatoria dell'assegno, costituisce fatto certo - allegato sin dagli atti della fase presidenziale - quello secondo il quale la ha scelto, in accordo con il marito, di CP_1 lavorare durante la vita matrimoniale come commessa part-time per potersi dedicare alla famiglia ed ai figli, come già emerso in sede di separazione e non contestato in tale sede dal ricorrente, se non genericamente e tardivamente nella sola seconda memoria istruttoria ex art. 183/6 cpc.
In relazione alla determinazione del quantum dovuto, occorre anche tenere in considerazione, oltre alla capacità economica dell' di cui si è già detto, la lunga durata del matrimonio (38 anni). Pt_1
Sulla scorta di tali elementi il Collegio, in accoglimento della domanda della resistente, ritiene sussistere i requisiti per concedere l'assegno divorzile in suo favore e, pertanto, pone a carico dell' l'obbligo di Pt_1 versare alla un contributo mensile a titolo di assegno divorzile che quantifica in Euro 200,00, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, rivalutabile ISTAT.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
07/04/2022 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 1218/2022 pubblicata il 12.12.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Verucchio (RN) in data
25/10/1987 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
a) assegna la casa coniugale sita in Rimini, Via Varano n.41, int.1, a , quale genitore collocatario CP_1 della figlia con arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio;
Persona_3 b) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 CP_1 di mantenimento ordinario della figlia la somma di Euro 400,00, rivalutabile annualmente Persona_3 secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna;
c) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile, la somma di Euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1092/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 183/B, presso lo studio dell'avv. Santucci Sabrina che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nata aLa Spezia (SP) il 05/09/1963, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Rimini (RN), Via Silvio Pellico, n. 3 presso lo studio dell'avv. Mulazzani Luca che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2022, ha convenuto in giudizio esponendo Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in Verucchio (RN) in data 25.10.1987 e rappresentando che dall'unione sono nati due figli, il 22.12.1998 - già maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente- e il 24.09.2004, studentessa liceale. Per_2
Il ricorrente ha affermato che, con sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 23.02.2021, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi in cui è stata affidata la figlia minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Rimini Via Varano n.41 int.1, unitamente agli arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio che è rimasto in uso all' Inoltre, la sentenza ha posto a carico Pt_1 dell' un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di Euro 200,00 ed un assegno mensile Pt_1 di mantenimento ordinario in favore della figlia minore di Euro 400,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie di quest'ultima nella misura del 70%.
Ha esposto il ricorrente che la sua attuale situazione economica non gli permette di sostenere tali obbligazioni economiche nei confronti della moglie e della figlia, percependo unicamente la pensione quota
100 di Euro 610,51 e avendo cessato definitivamente, all'indomani della separazione, la propria attività di ambulante. A supporto di ciò, ha allegato di aver venduto nel settembre del 2021 il proprio furgone commerciale e di aver dismesso le licenze per svolgere i mercati, in parte depositandole in ed in CP_2 parte cedendole a terzi con vendita a rate, senza tuttavia incassarne il prezzo integrale a causa dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte degli acquirenti.
Inoltre, ha evidenziato come il garage della casa coniugale, da lui abitualmente impiegato come laboratorio per la produzione di borse e cinture ed a lui rimasto in uso con la sentenza di separazione, ora è un deposito di “vecchio materiale di scarto e cianfrusaglie inutilizzate”.
Ha, pertanto, affermato che in ragione della sua situazione economica, non è riuscito a corrispondere le somme poste a suo carico con la sentenza di separazione se non vendendo un immobile in Pennabilli, in comproprietà con la moglie, nell'estate del 2022.
Per contro, il ricorrente ha dedotto la miglior situazione economica in cui versa la moglie che, oltre ad aver incassato dalla predetta vendita immobiliare del 2022 una somma complessiva di Euro 21.698,00 (di cui
15.000,00 quale corrispettivo per la sua quota del 50% e la restante parte a titolo di saldo degli arretrati per il mantenimento di moglie e figlia), percepisce dal 2020 il reddito di cittadinanza e risulta lavorare presso un venditore ambulante producendo del reddito non dichiarato.
L' stante l'ininterrotta mancata riconciliazione tra i coniugi, ha pertanto chiesto la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la , nonché la revoca del contributo mensile CP_1 previsto per il mantenimento della moglie e la riduzione di quello disposto in favore della figlia Per_2 portando quello ordinario da Euro 400,00 ad Euro 250,00 ed abbassando il contributo per le spese straordinarie della figlia dal 70% al 50%, ferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1 quale genitore collocatario di con i relativi arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio che Per_2 ha chiesto rimanga in uso a sè.
La si è costituita in giudizio e, pur associandosi alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effettivi CP_1 civili del matrimonio, ha chiesto la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile mensile di Euro
350,00 o, in subordine, di Euro 200,00 e di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia, con lei convivente e non economicamente autosufficiente, di Euro 500,00 o, in subordine, di Euro 400,00, oltre al
70% delle spese straordinarie, come già disposto in sede di separazione. Quanto alla casa coniugale, ha chiesto che ne venga confermata l'assegnazione in suo favore e che venga revocata l'assegnazione in uso all' del pertinenziale locale laboratorio con conseguente assegnazione in suo favore. Pt_1
In particolare, ha sottolineato come il Tribunale di Rimini abbia già valutato in sede di separazione la situazione economica prospettata dal ricorrente, che già all'epoca risultava pensionato, e che, pertanto, le allegazioni del ricorrente, non costituendo fatti nuovi, risultano irrilevanti in sede divorzile.
La resistente ha proseguito sostenendo che le difficoltà economiche dichiarate dal ricorrente non siano veritiere posto che lo stesso risulta aver incassato tra il 2021 ed il 2022 diverse somme, sia dalla cessione delle licenze da ambulante, sia dalla vendita del furgone, nonché dalla vendita della sua quota del 50% dell'immobile di Pennabilli. Inoltre, allega come l' abbia ricevuto in donazione dal padre la quota di Pt_1
1/3 dell'immobile sito in Savignano sul Rubicone (FC), ove attualmente risiede gratuitamente, nonché la quota di 1/3 del pertinenziale locale adibito a deposito che lo stesso, anche se già pensionato e senza più le licenze, utilizzerebbe per proseguire la sua attività lavorativa producendo manufatti in pelle da rivedere nei mercatini artigianali pubblici, con conseguente produzione di ulteriore reddito.
Rispetto alla propria situazione economica attuale, la resistente ha riconosciuto di aver lavorato in prova presso un ambulante ma solo per un breve periodo in quanto le sue condizioni di salute, compromesse dal tumore che l'ha colpita, l'hanno costretta ad interrompere la prova ed abbandonare anche solo l'ipotesi di un impiego. Inoltre, ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza dal 2020 al 2023, ma di non percepirlo più, sostenendo pertanto che la propria posizione economica non è sostanzialmente mutata rispetto a quella emersa in corso di separazione, che la vedeva già allora disoccupata -dopo la cessazione del rapporto di lavoro da commessa part-time- e priva di reddito.
Ha, dunque, affermato di essere impossibilitata a mantenersi adeguatamente essendo priva di una capacità reddituale che le permetta di mantenersi autonomamente, essendosi sempre dedicata alla famiglia ed ai figli sacrificando le proprie scelte occupazionali, nonchè priva di capacità lavorativa in considerazione dell'età e dei gravi problemi di salute che la affliggono da tempo. Ha, inoltre, proseguito affermando di riuscire a sostentare sé e la figlia solo grazie all'aiuto del proprio anziano padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14.06.2022 non sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e sono state confermate le condizioni della separazione posto che, come si legge nell'ordinanza: “… la sentenza di separazione, emessa nel febbraio 2021, ha già valutato le circostanze che il ricorrente pone ora a base della sua richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia e della moglie;
che il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell' -tuttora dotato di capacità di lavoro e che ha Pt_1 scelto il pensionamento anticipato- richieda apposita ed approfondita istruttoria…”. Allo stesso tempo le parti sono state rimesse dinanzi al Giudice istruttore.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 20.06.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art.
13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
A seguito dell'emissione di sentenza parziale sul vincolo n. 1218/2022, pubblicata il 12/12/2022, la causa è proseguita davanti al Giudice Istruttore con l'assegnazione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc.
Nelle more del giudizio la figlia in data 24.09.2022, è divenuta maggiorenne. Per_2
Con provvedimento del 22.02.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione scritta del 4.10.2023, ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ordinando loro la produzione della documentazione fiscale aggiornata e rinviando la causa all'udienza del 5.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
1.
Considerato che
, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età ma non Per_2
l'autosufficienza economica, come pacificamente ammesso dalle parti, il Collegio nulla dispone sul regime di affido, mentre conferma il collocamento della stessa presso la madre, dando continuità a quanto avvenuto sino ad ora e valutata la concorde volontà delle parti sul punto.
2. Al collocamento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente presso la madre consegue la conferma dell'assegnazione in favore di quest'ultima della casa coniugale sita in Rimini via Variano 41 int.1 con relativi arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio.
Difatti il legame pertinenziale del suddetto locale con l'abitazione principale è già stato escluso dalla sentenza di separazione, né in tale sede si può procedere alla sua assegnazione in favore della resistente quale genitore collocatario di posto che, risultando completamente estraneo a quest'ultima, non può Per_2 considerarsi parte di quell'”habitat familiare” che deve essere garantito in favore e nell'interesse dei figli. Di conseguenza, tale locale rimane sottoposto al regime ordinario dei beni in comunione la cui regolazione esula dal presente giudizio.
3. Nulla si dispone in merito alla disciplina relativa alle visite del genitore non collocatario con la figlia maggiorenne, essendo quest'ultima libera di autodeterminarsi circa i tempi e le modalità di frequentazione.
4. Passando alla regolamentazione delle questioni attinenti al mantenimento della figlia emerge che Per_2 non costituisce profilo contestato quello relativo alla debenza da parte dell' dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia, essendo controverso il solo quantum, laddove il ricorrente ha chiesto che venga determinato in Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha chiesto che venga quantificato in Euro 500,00 mensili ovvero, in subordine, in Euro 400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in considerazione sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che, in caso di collocamento prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore, concorrendo entrambi all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter cc.
Giova, altresì, precisare che l'obbligo di mantenimento del figlio sussiste anche in presenza di figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e perdura fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la figlia maggiorenne non sia economicamente Per_2 autosufficiente, occorre dunque analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire mensilmente una pensione quota cento di Euro
610,51, che corrisponde ad un reddito annuale risultante dal CUD 2024 di Euro 8.742,50.
Oltre a tali redditi, occorre valutare e valorizzare in capo al ricorrente anche altri elementi di ordine economico a lui riconducibili quali: il ricavato della vendita delle licenze da ambulante, il ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà con la moglie, nonché il patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo.
Del resto, per costante giurisprudenza, nella valutazione da compiere per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non conta soltanto il reddito dell'obbligato ma anche altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, e il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali le parti possono disporre continuativamente e che appaiono idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita agiato (Cass. Ordinanza n.1129/2022; Cass. Civ.
605/2017).
Sulla scorta di tale principio, occorre pertanto dare il giusto rilievo al fatto che l ha dichiarato di aver Pt_1 ceduto a terzi, dopo la separazione, le sue licenze da ambulante ad un prezzo complessivo di Euro 29.000,00, risultante dagli atti pubblici di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà (cfr. docc. 3-4-5 resistente), lamentando tuttavia di non essere stato saldato a causa dell'inadempimento dei compratori. Tale affermazione non risulta provata posto che l' non ha prodotto nulla che dimostri l'inadempimento Pt_1 lamentato. In assenza di tale prova, il Collegio ritiene pertanto verosimile che l' abbia incassato il Pt_1 prezzo complessivo delle compravendite incrementando in tal modo la propria capacità reddituale.
Inoltre, risulta documentato l'incasso da parte dell' nel 2022 del ricavato della vendita dell'immobile Pt_1 in comproprietà con la , sito in Pennabilli, che, al netto dei conguagli operati con quest'ultima, CP_1 ammonta ad Euro 8.302,00 (cfr. docc. 21 e 22 ricorrente).
Risulta, inoltre, verosimile che l' nonostante il pensionamento e la vendita delle licenze, abbia Pt_1 proseguito presso il deposito adiacente alla sua abitazione di Savignano la sua attività di produzione e vendita di accessori in pelle, producendo dei redditi ulteriori che non emergono dalle dichiarazioni fiscali e che lo stesso non ha interesse a far emergere posto che, come risulta dal doc.9 prodotto dal ricorrente, anche solo la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo occasionale superiori ad Euro 5.000,00 avrebbe comportato la sospensione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico dell Pt_1
Tale circostanza, unitamente al fatto che l'attività svolta dal ricorrente si presta, per sua natura, alla non completa trasparenza delle effettive entrate, lascia pertanto presumere l'esistenza di ulteriori guadagni non dichiarati.
Ciò spiega anche il fatto che l' nonostante il lamentato peggioramento economico, abbia deciso di Pt_1 andare in pensione anticipatamente con quota 100 versando all'INPS le ulteriori somme contributive di Euro
3.202,48 (cfr. doc. 18 ricorrente), dimostrando pertanto, ancora una volta, di avere una adeguata capacità finanziaria.
Da valorizzare anche le innumerevoli proprietà immobiliari dell' il quale, oltre ad essere Pt_1 comproprietario al 50% della casa familiare insieme alla , risulta intestatario della quota di 1/3 CP_1 dell'unità abitativa sita in Savignano sul Rubicone via Rauto, ove ha dichiarato di risiedere gratuitamente, nonché della quota di 1/3 del pertinenziale locale adibito a deposito, nonchè della quota di 2/18 dell'immobile sito in Rimini, via Di Miniello, per effetto della successione della madre apertasi in data 31 dicembre 2023 (cfr. visura catastale allegata alle note di udienza del 05.06.2024 della resistente). Risulta altresì documentato l'intervenuto decesso del padre dell' in data 15.5.2024 (cfr. certificato di decesso Pt_1 allegata alle note di udienza del 05.06.2024 della resistente), con conseguente apertura di successione che comporterà verosimilmente un ulteriore incremento del patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente.
Sul punto, giova anche sottolineare il comportamento processuale dell' che non ha depositato le Pt_1 memorie conclusive mancando, pertanto, di contestare o anche solo replicare alle allegazioni della resistente sui presunti incrementi patrimoniali conseguenti alla successione dei propri genitori che, pertanto, possono dirsi provate ex art. 115 cpc.
In definitiva, la situazione economica del ricorrente risulta, quantomeno, stabile in quanto fondata in parte su fatti e circostanze già valutate in sede di separazione (pensionamento e cessazione dell'attività lavorativa) ed in parte su fatti nuovi sopravvenuti (vendita delle licenze, vendita nel 2022 dell'immobile in comproprietà con la moglie e incremento del patrimonio per successioni dei genitori tra il 2023 e 2024) che ne smentiscono il lamentato peggioramento.
Quanto alla situazione economica della , la stessa ha dichiarato di aver sempre lavorato come CP_1 commessa part-time con uno stipendio mensile di Euro 600,00 fino alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere da allora disoccupata, come già emerso e valutato in sede di separazione, ed ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta di non aver percepito alcun reddito di fini Irpef nel triennio 2021-2023 e di aver ricevuto il reddito di cittadinanza sino al mese di gennaio 2023.
La resistente ha, inoltre, dichiarato di non essere più in grado di lavorare a causa delle sue condizioni di salute che risultano compromesse dall'asportazione di un rene e di una parte di vescica ed uretere, subita a seguito del tumore che l'ha colpita, tanto che è fallito anche il tentativo di riprendere una occupazione presso un venditore ambulante.
Tale ultima circostanza, seppur non documentata, appare verosimile e compatibile con le conseguenze della patologia tumorale comprovata dalla . CP_1
La resistente ha poi confermato di essere comproprietaria al 50% insieme all' della casa familiare, a lei Pt_1 assegnata sin dalla sentenza di separazione, e di aver venduto nel 2022 l'ulteriore immobile di cui era comproprietaria con l' incassandone il ricavato che, al netto dei conguagli operati con il ricorrente, Pt_1 ammonta ad Euro 15.000,00. Tuttavia, tali somme, a fronte della assenza di reddito da parte della resistente ed a fronte della dichiarata e persistente inadempienza del ricorrente agli obblighi economici posti a suo carico dalla sentenza di separazione, si sono verosimilmente esaurite per fronteggiare le esigenze primarie della e della figlia. CP_1
Da ultimo, la ha prodotto una attestazione ISEE 2024 che registra un indicatore di situazione CP_1 economica pari ad Euro 9.370,00.
Anche la situazione economica della resistente appare, pertanto, sostanzialmente immutata rispetto a quella già emersa in sede di separazione.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, considerato che la figlia è collocata presso la madre, considerate le Per_2 capacità economiche di entrambe le parti e considerati altresì i bisogni crescenti di in considerazione Per_2 ed in proporzione della sua età, il Collegio ritiene equo stabilire in Euro 400,00 mensili, oltre Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie, regolamentate Per_2 dal protocollo del Tribunale di Bologna in uso a codesto Tribunale.
4. La presente pronuncia ha altresì ad oggetto la questione attinente alla determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1 Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere talune valutazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto. In tale pronuncia la Suprema Corte, superando la consolidata giurisprudenza che affermava la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, ha riconosciuto a tale contributo periodico una funzione composita, sia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) e ciò per dare rilevanza al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale interpretazione della Corte di Cassazione consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come nomadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale,
l'oggetto del giudizio non potrà pertanto essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
La Suprema Corte ha poi confermato tale orientamento anche con pronunce successive, tra cui la n.
20456/2022 in cui si legge: ...”In altri termini, la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno deve essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale, consistente nel fornire le risorse necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, in ossequio alla funzione compensativo- perequativa dell'Istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all'indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione”.
In definitiva, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Compiute tali premesse, per stabilire l'an e il quantum dell'assegno divorzile è necessario partire dal raffronto della situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, per come già precedentemente costruita e qui richiamata.
Da tale raffronto, emerge un evidente squilibrio tra la situazione patrimoniale dell' e quella della Pt_1
che giustifica nell'an la corresponsione da parte del ricorrente di assegno divorzile in favore della CP_1 resistente. Quest'ultima, infatti, ha provato di essere priva di mezzi adeguati a garantirle una esistenza autonoma e dignitosa sia alla luce del suo patrimonio, sia alla luce della attuale assenza di altre utilità che la inducono a chiedere aiuto al proprio padre. Emerge altresì una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi ulteriori redditi vista l'impossibilitata a reinserirsi sul mercato del lavoro a causa del suo compromesso e comprovato stato di salute e della sua età anagrafica (62 anni), potendo pertanto contare solo sulla futura pensione previdenziale.
Sotto il profilo della funzione compensativo riparatoria dell'assegno, costituisce fatto certo - allegato sin dagli atti della fase presidenziale - quello secondo il quale la ha scelto, in accordo con il marito, di CP_1 lavorare durante la vita matrimoniale come commessa part-time per potersi dedicare alla famiglia ed ai figli, come già emerso in sede di separazione e non contestato in tale sede dal ricorrente, se non genericamente e tardivamente nella sola seconda memoria istruttoria ex art. 183/6 cpc.
In relazione alla determinazione del quantum dovuto, occorre anche tenere in considerazione, oltre alla capacità economica dell' di cui si è già detto, la lunga durata del matrimonio (38 anni). Pt_1
Sulla scorta di tali elementi il Collegio, in accoglimento della domanda della resistente, ritiene sussistere i requisiti per concedere l'assegno divorzile in suo favore e, pertanto, pone a carico dell' l'obbligo di Pt_1 versare alla un contributo mensile a titolo di assegno divorzile che quantifica in Euro 200,00, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, rivalutabile ISTAT.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
07/04/2022 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 1218/2022 pubblicata il 12.12.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Verucchio (RN) in data
25/10/1987 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
a) assegna la casa coniugale sita in Rimini, Via Varano n.41, int.1, a , quale genitore collocatario CP_1 della figlia con arredi e pertinenze, ad esclusione del locale laboratorio;
Persona_3 b) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 CP_1 di mantenimento ordinario della figlia la somma di Euro 400,00, rivalutabile annualmente Persona_3 secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna;
c) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile, la somma di Euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi