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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25449/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Meringolo e Roberto Parte_1
Savarese; ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Stefano CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso CP_ l'ordinanza ingiunzione n. O1003098313 relativa all'atto di accertamento 5105.26/10/2022.0545568 del 20.4.2022 notificatagli il 23.10.2024.
Deduceva in fatto che la , di cui egli era stato il l.r. in data 23.6.2021 Controparte_2 aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che in data 5.10.2022 vi era stata l'omologa del concordato preventivo.
Quale unico motivo di opposizione rappresentava che il credito portato dall'ordinanza ingiunzione opposta era relativo ad un accertamento del 2020 e, quindi, a somme rientranti nel piano concordatario omologato nel 2022 ed in corso di pagamento.
Pertanto, - stante “l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, i quali saranno soddisfatti in ragione delle percentuali stabilite nel concordato omologato al quale il creditore è tenuto a dare esecuzione” ed avendo “il decreto di omologazione … implicato la chiusura della procedura con la conseguenza che tutti i "creditori anteriori" alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si siano pronunciati sulla proposta del debitore o si siano espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano” – concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava diffusamente le avverse difese e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza del 7.4.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da separata sentenza di cui veniva data lettura.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto il pagamento della sanzione dovuta dal datore di lavoro che non ha adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
L'opponente non ha contestato né l'an, né il quantum della pretesa portata dall'atto opposto;
questi si è limitato genericamente a dedurre che l'anteriorità del credito rispetto alla domanda di concordato preventivo ed alla successiva omologa implicherebbe necessariamente che si tratti di un credito già previsto nel piano concordatario e già oggetto di pagamento.
Il rilievo è infondato.
In primo luogo, si tratta di un rilievo del tutto generico non essendovi alcuna prova che l'importo oggetto dell'atto impugnato sia già stato computato nel concordato omologato e considerato che sono stati riportati solo importi che complessivamente si riferiscono a crediti senza alcuna CP_1 specificazione.
In secondo luogo, non può non rilevarsi che il credito oggetto dell'ordinanza ingiunzione trae il proprio titolo nella responsabilità personale del l.r. della società che, quale datore di lavoro, ha tenuto la condotta sanzionata.
Infine, deve osservarsi che nonostante l'atto di irrogazione sia successivo all'apertura della procedura concorsuale, tuttavia i fatti costitutivi del debito fiscale sono antecedenti all'apertura della procedura concorsuale e che nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla par condicio creditorum, in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria, restando soggetto alla cosiddetta “falcidia concordataria” (cfr. Cass. n. 6672/2005; Cass. n. 27489/2006).
Pertanto, l'intervenuta omologazione del concordato preventivo di non interferisce in CP_2 alcun modo con il presente giudizio, afferente alla valutazione della fondatezza dell'opposizione proposta dal l.r. della stessa avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00, oltre oneri accessori.
Napoli, 7.4.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25449/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Meringolo e Roberto Parte_1
Savarese; ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Stefano CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso CP_ l'ordinanza ingiunzione n. O1003098313 relativa all'atto di accertamento 5105.26/10/2022.0545568 del 20.4.2022 notificatagli il 23.10.2024.
Deduceva in fatto che la , di cui egli era stato il l.r. in data 23.6.2021 Controparte_2 aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che in data 5.10.2022 vi era stata l'omologa del concordato preventivo.
Quale unico motivo di opposizione rappresentava che il credito portato dall'ordinanza ingiunzione opposta era relativo ad un accertamento del 2020 e, quindi, a somme rientranti nel piano concordatario omologato nel 2022 ed in corso di pagamento.
Pertanto, - stante “l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, i quali saranno soddisfatti in ragione delle percentuali stabilite nel concordato omologato al quale il creditore è tenuto a dare esecuzione” ed avendo “il decreto di omologazione … implicato la chiusura della procedura con la conseguenza che tutti i "creditori anteriori" alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si siano pronunciati sulla proposta del debitore o si siano espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano” – concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava diffusamente le avverse difese e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza del 7.4.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da separata sentenza di cui veniva data lettura.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto il pagamento della sanzione dovuta dal datore di lavoro che non ha adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
L'opponente non ha contestato né l'an, né il quantum della pretesa portata dall'atto opposto;
questi si è limitato genericamente a dedurre che l'anteriorità del credito rispetto alla domanda di concordato preventivo ed alla successiva omologa implicherebbe necessariamente che si tratti di un credito già previsto nel piano concordatario e già oggetto di pagamento.
Il rilievo è infondato.
In primo luogo, si tratta di un rilievo del tutto generico non essendovi alcuna prova che l'importo oggetto dell'atto impugnato sia già stato computato nel concordato omologato e considerato che sono stati riportati solo importi che complessivamente si riferiscono a crediti senza alcuna CP_1 specificazione.
In secondo luogo, non può non rilevarsi che il credito oggetto dell'ordinanza ingiunzione trae il proprio titolo nella responsabilità personale del l.r. della società che, quale datore di lavoro, ha tenuto la condotta sanzionata.
Infine, deve osservarsi che nonostante l'atto di irrogazione sia successivo all'apertura della procedura concorsuale, tuttavia i fatti costitutivi del debito fiscale sono antecedenti all'apertura della procedura concorsuale e che nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla par condicio creditorum, in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria, restando soggetto alla cosiddetta “falcidia concordataria” (cfr. Cass. n. 6672/2005; Cass. n. 27489/2006).
Pertanto, l'intervenuta omologazione del concordato preventivo di non interferisce in CP_2 alcun modo con il presente giudizio, afferente alla valutazione della fondatezza dell'opposizione proposta dal l.r. della stessa avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00, oltre oneri accessori.
Napoli, 7.4.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)