Decreto cautelare 23 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05243/2025REG.PROV.COLL.
N. 09579/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9579 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Maria Rossana Dieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno-dipartimento di pubblica sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Raffaella Scutieri in sostituzione dell’avvocato Giulia Dieni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento del Ministero dell’interno n. 333/SAA/II-119642 del 12 agosto 2024 con cui è stato disposto il collocamento in posizione fuori ruolo dell’assistente capo coordinatore di P.S. -OMISSIS- -OMISSIS- dal 3 settembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli atti di causa, sono i seguenti:
-con provvedimento del 30 agosto 2018 il Ministero dell’interno disponeva l’impiego dell’assistente capo coordinatore -OMISSIS- presso la Corte Penale Internazionale dell’Aja, in qualità di “Esperto in Cyber Forensics (P3)”, per un periodo di due anni, a decorrere dal 3 settembre 2018;
-l’impiego veniva prorogato dal 3 settembre 2020 al 2 settembre 2023;
- a seguito di un’ulteriore proroga del contratto con la Corte Penale Internazionale per il periodo dal 3 settembre 2023 al 2 settembre 2028, il signor -OMISSIS- chiedeva la proroga del collocamento fuori ruolo;
- nelle more del perfezionamento della procedura di collocamento in posizione fuori ruolo, in data 1 settembre 2023 il Ministero autorizzava provvisoriamente la proroga dell’impiego, facendo “ riserva di trasmettere copia del provvedimento di collocamento in posizione fuori ruolo ”. Con successivo provvedimento del 12 agosto 2024 disponeva il collocamento fuori ruolo dell’interessato dal 3 settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024;
-con istanza del 13 settembre 2024 il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento in autotutela dell’atto sopra indicato, invocando l’affidamento riposto nella proroga dell’impiego fino al 2 settembre 2028, sulla base della quale aveva operato scelte di vita personali e familiari (iscrizione alla scuola europea dei figli minori, proroga del contratto di affitto);
- l’istanza di autotutela veniva respinta con provvedimento del 1 ottobre 2024 con cui l’amministrazione rilevava che: a) la legge n. 1114 del 27 luglio 1962 prevede la possibilità di assumere un impiego presso Enti ed Organismi internazionali, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo, per una durata non inferiore a sei mesi, nulla statuendo in ordine al limite temporale massimo di tale impiego; b)l’Amministrazione ha avviato una serie di interventi, funzionali al graduale recupero delle risorse impiegate presso altri Enti e/o Amministrazioni, anche all’estero, attese le impellenti e pressanti esigenze di servizio e la nota carenza organica; c) tenuto conto del periodo già trascorso in posizione di fuori ruolo, con il citato provvedimento del 12 agosto 2024 veniva disposto il parziale accoglimento della proroga fino al 31 dicembre 2024.
3. Il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento del 12 agosto 2024 con ricorso al T.a.r. per il Veneto che, con sentenza della terza sezione n. -OMISSIS-, lo dichiarava inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di conferma del 1 ottobre 2024. L’amministrazione resistente non si costituiva in giudizio.
4. Il ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando un unico motivo di gravame e riproponendo, in via devolutiva, i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r.
5. In data 13 gennaio 2025 si è costituito il Ministero dell’interno che ha depositato la relazione dell’amministrazione e ulteriore documentazione da cui emerge l’avvenuta notifica del ricorso di primo grado presso l’Avvocatura generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia.
6. Con decreto n. 4880 del 23 dicembre 2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
7. Con ordinanza n. 373 del 20 gennaio 2025 la sezione ha rinviato l’esame dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 per la “possibile ricorrenza di vizi attinenti alla ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ”.
8. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato la prova della notifica all’amministrazione presso l’Avvocatura generale dello Stato.
9. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare, stante il periculum determinato dalla modifica delle condizioni di vita familiare derivante dall’esecutività della sentenza impugnata.
10. All’udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dal profilo di irricevibilità del ricorso di primo grado rilevato dall’amministrazione appellata.
12. Con un unico motivo di gravame l’appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r, l’atto del 1 ottobre 2024 sarebbe meramente confermativo di quello del 12 agosto 2024, impugnato in primo grado, poiché l’amministrazione non avrebbe svolto una nuova istruttoria né avrebbe proceduto ad una diversa valutazione degli elementi già raccolti.
13. Il motivo è infondato.
14. Come rimarcato anche di recente da questa sezione (sent. 3967 del 9 maggio 2025, cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642; sez. III, 2 febbraio 2024, n. 1102; sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272; sez. II, 31 maggio 2021, n. 4157), la distinzione tra atto confermativo (conferma) e atto meramente confermativo si incentra sull’esistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. E’ escluso che possa considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un provvedimento precedente, l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata.
15. Nel caso di specie la natura di atto confermativo (e non meramente confermativo) del provvedimento datato 1 ottobre 2024 emerge chiaramente dal suo tenore letterale poiché con esso l’amministrazione ha: i) richiamato l’istanza di autotutela dell’interessato e le esigenze personali e familiari ivi prospettate; ii) ribadito, pur a fronte di tali esigenze, le “ impellenti e pressanti esigenze di servizio e la nota carenza organica ” che giustificano il richiamo in ruolo dell’assistente capo; iii) confermato la proroga solo fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto del periodo già trascorso in posizione fuori ruolo.
16. E’ evidente che il Ministero non si è limitato a confermare l’atto del 12 agosto 2024, ma ha proceduto ad nuovo bilanciamento degli interessi, tenendo conto di quanto evidenziato dall’interessato.
17. La natura di atto meramente confermativo non può, peraltro, essere desunta dalla mera coincidenza dei termini o delle espressioni utilizzate -nell’atto di conferma e in quello confermato- né dalla mancata trascrizione, nel provvedimento di conferma, del contenuto dell’istanza presentata dal privato, comunque richiamata dall’amministrazione.
18. Per tali ragioni, è corretta la statuizione del T.a.r. di inammissibilità del ricorso di primo grado, non avendo l’appellante impugnato l’atto di conferma del 1 ottobre 2024.
19. Per mera completezza di trattazione, osserva il collegio che l’amministrazione è titolare di ampia discrezionalità nel consentire o prorogare il collocamento fuori ruolo del proprio personale per lo svolgimento di incarichi presso enti o istituzioni internazionali (Cons. Stato II, n. 10925 del 2022), senza che l’interessato possa vantare, al riguardo, alcun legittimo affidamento.
20. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
21. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.