Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 15.04.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive dell'opposta del 23.01.2024 e delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4490 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
Siciliana, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Controparte_1
Nino Nigro e Barbara Alari)
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dal Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di
[...]
citazione del 30.03.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 697/2022 emesso, su ricorso della in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale Controparte_1
di Palermo in data 16.02.2022 – che, per l'effetto, conferma;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 697/2022 emesso in data 16.02.2022 su istanza della
[...]
il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla Controparte_1 [...]
la corresponsione della somma di € Parte_2
11.342,26 per il mancato pagamento di 4 fatture, relative alla fornitura di “Etanolo, Alcol etilico e solventi”, giusta lettera ordinativo/affidamento prot. n. 24179/DG/DRPC Sicilia del 29 aprile 2020.
Con l'atto di opposizione del 30.03.2022 l'opponente ha eccepito il difetto di sottoscrizione per accettazione da parte dell'Ente dell'atto di affidamento posto alla base del ricorso e la mancata trasmissione all'Amministrazione della documentazione richiamata nell'atto stesso nonché del nominativo e dei recapiti del referente di commessa, che si sarebbe dovuto interfacciare con il RUP
e il DEC per quanto di rispettiva competenza;
in linea gradata, l'opponente ha eccepito la non debenza degli interessi moratori.
Resistendo all'opposizione, la società controdeducendo partitamente Parte_3
alle censure agitate dall'ingiunta, ne ha assunto l'infondatezza, allegando la sussistenza del proprio diritto di credito ed insistendo per la conferma dell'opposto decreto.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, gravava sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del proprio diritto di credito, derivante dalla fornitura di etanolo, alcol e solventi in favore del presso la Regione Siciliana. Parte_1
Orbene, in considerazione della materia oggetto del contendere, va ricordato che, nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, il vincolo negoziale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto nella forma scritta ab sustantiam, in cui vengono precisati i termini e le condizioni del rapporto contrattuale.
Come noto, infatti, nella tradizionale struttura “bifasica”, che caratterizza la formazione dei contratti ad evidenza pubblica, nella fase pubblicistica l'esito del procedimento amministrativo è la determinazione conclusiva con cui viene disposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta selezionata,
cui segue la stipula del contratto e, dunque, la fase esecutiva.
Il legislatore ha, però, previsto la possibilità che, per determinate condizioni espressamente individuate, in mancanza della formale sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante incarichi l'aggiudicataria dell'appalto dell'esecuzione d'urgenza: ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016
(cd. “codice appalti”) è prevista, all'esito della fase selettiva delle offerte e anticipando le ordinarie scansioni procedimentali e gli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva che fa sorgere un vincolo prestazionale obbligatorio in capo all'aggiudicatario, in pendenza della stipulazione del contratto ovvero di perfezionamento della sua efficacia con le relative approvazioni.
La norma richiamata disciplina, invero, l'esecuzione in via d'urgenza ovvero l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto ovvero nelle more che lo stesso divenga efficace.
Nel dettaglio, ai sensi del comma 13, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei termini di cui al comma 8.
In sostanza, per garantire la possibilità di dare avvio all'esecuzione anticipata, il legislatore al comma 8 prevede espressamente che “l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica…”; per giustificare un'esecuzione anticipata deve rilevarsi un'urgenza “qualificata”, ammessa esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore.
È sempre il comma 8 che disciplina le modalità dell'esecuzione in via d'urgenza e le conseguenze della mancata stipulazione del contratto o della mancata efficacia dello stesso: secondo la disposizione in esame, invero, nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
In deroga alla normativa di carattere generale di cui al “codice appalti, nell'ambito della legiferazione emergenziale operata nel periodo pandemico sviluppatosi con la diffusione del Covid-
19, il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120, all'art. 8 ha introdotto una disciplina emergenziale riferita alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore (17 luglio 2020). Per tali procedure il legislatore ha previsto che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, co. 8 del Codice Appalti nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d. Lgs. N. 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Questa deroga deve essere letta in connessione con il comma 7 dell'art. 32, secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti: poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace.
Restano ferme le previsioni del comma 8: se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e poi non si addivenga alla stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione.
Sulla scorta dell'anzidetta normativa, la giurisprudenza amministrativa, intervenuta, sul tema ha rilevato il carattere vincolante del rapporto che si instaura fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.
È stato, infatti, evidenziato che qualora nella fase procedimentale pubblicistica intervenga la c.d.
esecuzione anticipata dello stipulando contratto, giustificata da ragioni di urgenza, si instaura un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) che prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento
(Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019 n. 5498).
La responsabilità contrattuale discende dalla violazione della lex contractus, cioè dal complesso delle obbligazioni giuridicamente impegnative, non essendo necessaria la formale stipula di un contratto.
In particolare, in ambito giurisprudenziale è stato ancora evidenziato che le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti. E pertanto,
nonostante l'assenza di quello che viene propriamente definito “vincolo contrattuale”,
l'inadempimento configura comunque un'ipotesi di inadempimento contrattuale (Consiglio di Stato,
Sez. VI, 6 giugno 2012 n. 3320).
Nel caso concreto, non vi è dubbio che, con la lettera di ordinativo/affidamento del Parte_4
prodotta in atti, la P.A. abbia disposto “l'affidamento diretto in via d'urgenza ex art. 63, II co., lett.
C) D.Lgs 50/2016 per la fornitura di etanolo, alcol e solventi”, avendo la necessità di acquisire detti beni “al fine di contrastare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; nella lettera de qua, il dava atto della Pt_4
disponibilità della società opposta alla fornitura secondo “tempi compatibili con le obiettive
esigenze di tempestività degli approvvigionamenti per fare fronte alle attuali e gravi esigenze,
connesse alla salute pubblica ed alla pubblica incolumità, che non consentono ulteriori indagini né
l'esperimento di procedure competitive ancorché informali”.
Che parte opposta abbia regolarmente provveduto alla fornitura dei materiali ordinati è, non soltanto circostanza non contestata, ma finanche adeguatamente dimostrata documentalmente: la ricorrente ha, difatti, prodotto già in fase monitoria le quattro fatture poste alla base del ricorso con i relativi ddt e le ricevute del corriere, che provano l'effettiva consegna della fornitura.
Le considerazioni sopra riportate non possono che indurre a respingere anche l'eccezione relativa alla non debenza degli interessi, considerato che essa si fonda su un'impostazione difensiva che le argomentazioni de quibus hanno disatteso.
E dunque, a fronte della raggiunta prova del fatto costitutivo del diritto vantato dalla ricorrente e rivelatesi non fondate, per i motivi sopra esposti, le difese agitate da parte opponente, il diritto di credito azionato dalla deve reputarsi sussistente nella misura oggetto della sua Controparte_1
iniziale prospettazione;
consegue da ciò che il decreto ingiuntivo va confermato, con il rigetto dell'interposta opposizione. In ordine al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M.
n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in
€ 2.377,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 15 aprile 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina