Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Inammissibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03967/2025REG.PROV.COLL.
N. 09748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9748 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento impiego del personale dell'Esercito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR. per la Campania, Sezione VI, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente trasferimento d’autorità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte appellante l’avvocato Gianmaria Covino per l’avvocato Michela Scafetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il caporal maggiore -OMISSIS-, in servizio presso la Scuola di Commissariato di ON (Caserta) è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, irrogata con provvedimento del 12 febbraio 2020, per condotte di minaccia alla ex compagna.
Al rientro dal periodo di sospensione, con nota del 27 luglio 2020, il Comandante della Scuola di Commissariato richiedeva allo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego del personale, di valutare il reimpiego del militare proponendo una sede nella Regione Sardegna, “ più congeniale alle esigenze genitoriali ”, essendo genitore divorziato di un figlio di quattrodici anni, con dimora in Oristano. Il 21 settembre 2020 il Dipartimento Impiego del personale dello Stato Maggiore designava il militare per un reimpiego presso il Reparto Comando e Supporti Tattici del Comando AVES di Viterbo. Tal designazione era comunicata al militare con nota del Comandante della Scuola di Commissariato del 24 settembre 2020, assegnando cinque giorni per la comunicazione di eventuali elementi ostativi. Il 28 settembre 2020 il militare presentava le proprie osservazioni, richiedendo di essere trattenuto presso l’attuale sede di servizio, evidenziando di essersi radicato avendo prestato servizio a ON per oltre venti anni (essendo state respinte tutte le domanda di trasferimento presentate), o di essere trasferito in Sardegna per mantenere il rapporto con il figlio minore.
Con provvedimento del 5 novembre 2020 lo Stato Maggiore dell’Esercito confermava la designazione di impiego presso l’AVES di Viterbo, indicando altresì, per un trasferimento “ a domanda” le sedi di Civitavecchia e Monte Romano, al fine di “ dare rilievo alle esigenze del personale ”, non ritenendo sussistenti elementi tali addotti dall’interessato al fine di sospendere il trasferimento, ritenendo le problematiche esposte comuni a molti militari. Venivano assegnati quindi dieci giorni per richiedere le sedi alternative indicate; in mancanza di tale opzione veniva disposta la presentazione presso la sede di Viterbo per il giorno 18 novembre 2020.
Avverso tale provvedimento il Caporal maggiore -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, deducendo, in punto di fatto, di essere venuto a conoscenza, al momento della presentazione presso la sede di Viterbo, il 18 novembre 2020, che “ le posizioni previste per il suo ruolo e grado risultavano tutte utilmente occupate” e in sovrannumero per il suo incarico specifico di “ addetto al vettovagliamento ”. Ha formulato un unico articolato motivo di eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, violazione del principio di proporzionalità, arbitrarietà, lamentando che l’Amministrazione non aveva valutato le esigenze familiari del ricorrente, indicate anche nella richiesta del Comandante della Scuola di Commissariato, che conducevano ad un trasferimento nella Regione Sardegna né il mantenimento in servizio presso la sede di ON, dove viveva da oltre venti anni, non essendo mai stata accolta alcuna domanda di trasferimento per la mancanza di posizioni libere, ed era quindi ormai radicato; inoltre deduceva che l’Amministrazione non aveva neppure correttamente contemperato tali esigenze con quelle di servizio, dal momento che presso la sede di Viterbo erano coperte e in soprannumero posizioni analoghe a quella del ricorrente, chiedendo una istruttoria sul punto. Sosteneva che non erano idonee a contemperare le esigenze del ricorrente le sedi proposte in alternativa di Civitavecchia e Monte Romano. Lamentava l’insufficienza e genericità della motivazione rispetto alle ragioni del disposto trasferimento, contestando la sussistenza dei presupposti per un trasferimento di incompatibilità ambientale, deducendo che si tratterebbe di un provvedimento di natura sanzionatoria.
Con ordinanza n. 319 del 18 febbraio 2021 il TAR Campania respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla natura (di ordine) del provvedimento di trasferimento
In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3538 del 25 giugno 2021, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento, “ essendo anche il provvedimento d’autorità almeno tendenzialmente attratto nell’alveo applicativo dell’art. 3 della legge n. 241/90, il trasferimento impugnato in prime cure non sembra recare, secondo il suo tenore lessicale, esatta ostensione delle ragioni ad esso sottese; Ritenuto, pertanto, suffragata da adeguato fumus la relativa censura oltre al profilo del danno grave e irreparabile derivante dal trasferimento dalla sede di attuale servizio Ritenuto, conclusivamente, che la domanda cautelare vada accolta, fermo restando che, nel prosieguo del giudizio di prime cure, non è precluso all’Amministrazione di riprovvedere in merito, previa integrazione del quadro motivazionale del provvedimento di trasferimento e dunque reiterandolo (ovviamente previo formale ritiro di quello di cui qui trattasi), purché precisando le eventuali ragioni poste a suo fondamento”.
A seguito di tale ordinanza l’Amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento il 6 agosto 2021, notificato il 9 agosto 2022, nel quale si dà atto che, a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il provvedimento del 5 novembre 2020 si deve intendere “ritirato”, provvedendo ad una nuova determinazione; si richiama la Direttiva per l’impiego del personale, che prevede il reimpiego del personale rientrato in servizio dopo la sospensione disciplinare e si indica espressamente di avere valutato la situazione di incompatibilità ambientale, venutasi a creare per il procedimento disciplinare dovuto ad episodi minacciosi e persecutori nei confronti della ex compagna, “ tali da minare gravemente la reputazione e la credibilità del militare presso la sede di servizio ”. Con riguardo alla sede di destinazione si indica la carenza di posizioni libere nella Regione Sardegna nella medesima posizione organica e la scopertura del 22 % presso la sede di Viterbo nella specifica posizione organica di “ addetto al vettovagliamento ”; si dispone, quindi il trasferimento presso la sede di Viterbo, Reparto Comando e Supporti tattici dell’AVES.
Tale provvedimento non è stato impugnato, né è stato depositato nel giudizio di primo grado.
Con sentenza del TAR Campania n.-OMISSIS-il ricorso è stato respinto, richiamando la giurisprudenza relativa alla natura dei trasferimenti d’autorità e rilevando che, pur non essendo il provvedimento di trasferimento sottoposto alle garanzie del procedimento amministrativo e non sussistendo un obbligo di specifica motivazione, nel caso di specie, l’Amministrazione aveva dato comunicazione del procedimento di trasferimento e valutato le osservazioni presentate, avendo offerto anche una soluzione alternativa come quella di Civitavecchia, che poteva contemperare le esigenze familiari in Sardegna; inoltre ha ritenuto non provata la deduzione difensiva relativa alla copertura di organico presso la sede di Viterbo.
Avverso la sentenza è stato proposto il presente appello, notificato il 21 novembre 2022, con un unico articolato motivo di error in iudicando per intrinseca illogicità della motivazione, violazione di legge, erronea valutazione degli atti di causa. eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità contestando le argomentazioni della sentenza di primo grado, in quanto anche le sedi alternative non avrebbero mutato la situazione di disagio dell’appellante, distando pochi chilometri da quella di Viterbo, ribadendo quindi la mancata valutazione delle esigenze familiari, rispetto al figlio residente ad Oristano, nonché il radicamento presso la sede di ON, riproponendo quindi le censure del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato documentazione e la relazione dell’Amministrazione, in cui è stata eccepita l’inammissibilità dell’appello, in relazione alla mancata impugnazione del provvedimento di trasferimento del 6 agosto 2021; è stata poi sostenuta l’infondatezza dell’appello.
Con ordinanza cautelare n. 149 del 18 gennaio 2023, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, “ atteso che: - non appare, primo intuitu, destituito di fondamento quanto eccepito da parte appellata circa il superamento del provvedimento impugnato in prime cure per effetto della conferma del trasferimento dell’appellante presso la sede di Viterbo mediante l’atto del 9 agosto 2021; in ogni caso non emerge con adeguata evidenza il necessario profilo del periculum così come prospettato dalla parte appellante, in quanto l’espletamento dei compiti genitoriali presso la residenza di Oristano non è reso più oneroso ma è addirittura potenzialmente agevolato dal trasferimento dell’appellante presso la sede di Viterbo”.
In vista dell’udienza pubblica ha presentato memoria solo la parte appellante, replicando all’eccezione di inammissibilità dell’appello, sostenendo la natura di atto meramente confermativo o soprassessorio del provvedimento del 6 agosto 2021 e ribadendo le argomentazioni dell’atto di appello.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è fondata.
Infatti, l’appello è stato proposto con atto notificato il 21 novembre 2022, successivamente all’emanazione di un nuovo provvedimento di trasferimento il 6 agosto 2021, non impugnato.
Alla data di presentazione dell’appello non sussisteva alcun interesse concreto ed attuale all’impugnazione, essendo ormai il trasferimento del militare appellante presso la sede AVES di Viterbo disposto sulla base del provvedimento del 6 agosto 2021, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del precedente provvedimento impugnato, quello del 5 novembre 2020, non farebbe venire meno il detto trasferimento.
Nel processo amministrativo i mezzi di impugnazione soggiacciono alle stesse condizioni (titolo; interesse ad agire; legittimazione) cui è subordinata l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo, per cui anche l’appello deve presupporre la lesione concreta e attuale della parte che agisce in giudizio e la possibilità di questa di trarre una effettiva utilità dall'eventuale buon esito dell’azione (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2019, n. 6689; Sez. V, 20 aprile 2020, n. 2533). Nel caso di specie, tale utilità è all’evidenza carente, non essendo possibile per l’appellante ricevere alcun vantaggio dal presente giudizio, essendo il suo trasferimento a Viterbo derivante da un provvedimento divenuto inoppugnabile.
Sul punto, non può essere condiviso quanto sostenuto dalla difesa appellante, per cui il provvedimento del 6 agosto 2021 sarebbe un atto meramente confermativo.
La distinzione tra atto confermativo e meramente confermativo è delineata dalla giurisprudenza di questo Consiglio, in relazione alla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un provvedimento precedente, l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione - che aveva condotto al precedente provvedimento - mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l’atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642; Sez. III, 2 febbraio 2024, n. 1102; Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272; Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4157).
Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato risultano chiaramente, da una parte, l’avvenuto ritiro del precedente provvedimento del 5 novembre 2020, dall’altra, una nuova valutazione della situazione complessiva. In particolare, è stata richiamata espressamente la Direttiva per l’impiego del personale, che prevede il reimpiego al rientro dalla sospensione disciplinare; è stato dato atto della sussistenza di elementi di incompatibilità in relazione alla sanzione disciplinare inflitta per minacce alla ex compagna “ tali da minare gravemente la credibilità e reputazione del militare presso la sede di servizio” ; inoltre sono state specificamente indicate, con riguardo alla scelta della sede di destinazione, la scopertura dell’organico pari al 22% presso la sede di Viterbo e la piena copertura delle sedi della Sardegna (circostanze di fatto queste, allo stato, non contestate e non più contestabili da parte ricorrente, in relazione all’inoppugnabilità dell’atto del 5 novembre 2020). E’ evidente, dunque, dalla nuova e diversa motivazione del provvedimento che l’Amministrazione abbia compiuto un completo riesame della vicenda, avendo confermato la precedente sede di destinazione a seguito di una nuova valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, anche se non nel senso auspicato dall’odierno appellante.
In ogni caso, risulta espressamente dal provvedimento sopravvenuto del 6 agosto 2022 l’avvenuto “ritiro” del provvedimento del 5 novembre 2020 che è l’unico oggetto del presente giudizio.
Pertanto, l’appello proposto, quando l’atto impugnato in primo grado era stato comunque già espunto dall’ordinamento non può che essere dichiarato inammissibile.
Peraltro ritiene il Collegio, per completezza della presente decisione, di esaminare l’appello nel merito, in relazione alla sua manifesta infondatezza.
Si deve richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio per cui i provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Ne consegue che i provvedimenti di trasferimento non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr. Cons. Stato Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797; Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267). Le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono poi connotate da ampia discrezionalità sì che la censurabilità delle scelte operate dall'Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità delle stesse, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II 19 gennaio 2024 n. 642; Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796).
Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale viene ricondotto alla categoria degli ordini, strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale. Ne deriva che anche tali provvedimenti non richiedono ordinariamente una particolare motivazione, considerato che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato.
Infatti, i provvedimenti di trasferimento per ragioni d'incompatibilità ambientale non hanno carattere sanzionatorio, non postulano necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, ma sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e preordinati a ovviare a situazioni d'incompatibilità ambientale, prescindendo dal rilievo disciplinare della condotta (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n.3819; Sez. 29 marzo 2021, n. 2629; Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560). Il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è individuato nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del militare presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità a questi di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi. Di conseguenza, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2024, n. 7321).
Anche rispetto ai trasferimenti per incompatibilità ambientale gli ampi poteri discrezionali sono sindacabili da parte del giudice amministrativo in relazione ai vizi di illogicità irragionevolezza, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6480).
Peraltro, con specifico riferimento ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene anche che, pur essendo qualificabili come “ordini”, il giudice debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla; tale riscontro può condurre all'annullamento dell’atto quando sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati dall’Amministrazione o la sproporzione nella individuazione della sede di destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II 11 ottobre 2021, n. 6787; Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; 18 ottobre 2019, n. 7088; 30 novembre 2020, n. 7562).
Ciò in quanto la discrezionalità deve essere funzionale alle esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale, teso di norma ad evitare la percezione nella popolazione, nei colleghi e negli operatori della sicurezza, che possa esistere una situazione che potenzialmente possa condurre a una non imparziale e leale azione dell'interessato, con conseguente pregiudizio per il prestigio delle istituzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470; 21 giugno 2022, n. 5116).
Anche nell'individuare la sede ad quem l’Amministrazione incontra il limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell’istituto, che è costituito dal non poter assumere il trasferimento connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio , in particolare quando la sede di destinazione sia così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità - che costituisce il presupposto del trasferimento e dell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione - dando corso, quindi, nella sostanza ad un trasferimento sanzionatorio o comunque vessatorio (cfr. Cons. Stato Sez. II 6 dicembre 2021, n. 8150; Sez. II, 28 ottobre 2021, n. 7238; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
Il caso di specie riguarda uno specifico caso di incompatibilità, prevista espressamente dalla Direttiva per l’impiego del personale del 2017 che, al punto 5.4, dispone, in caso di rientro in servizio dopo la sospensione, la comunicazione da parte del Comandante di Corpo allo Stato Maggiore di tutti gli elementi d’informazione necessari per la “valutazione d’impiego”, compresa l’indicazione, con “ riferimento ai fatti che hanno determinato la sospensione dall’impiego,” dell’ “opportunità o meno di confermare il personale presso l’Unità organizzativa, esplicitandone le ragioni”.
Si tratta in sostanza di una incompatibilità presunta, rispetto alla quale l’Amministrazione deve di norma disporre il reimpiego, salvo possa essere confermato la precedente assegnazione, motivando, in tal caso, espressamente sul punto.
Nel caso di specie, il Comandante della Scuola di Commissariato di ON, richiamando le vicissitudini giudiziarie che hanno interessato l’odierno appellante e, pur dando atto della lodevole condotta del militare in servizio, con la nota del 27 luglio 2020 (successiva al rientro in servizio dalla sospensione disciplinare) aveva proposto il trasferimento in Sardegna del militare, per consentirgli di avvicinarsi al figlio.
Ne deriva, in primo luogo, che non sussistevano specifiche ragioni per la conservazione della sede di ON, in relazione al disposto della Direttiva per l’impiego del personale e alle indicazioni del Comandante di Corpo.
Quanto all’individuazione della sede ad quem - premessa la natura discrezionale delle relative decisioni, che attengono a profili organizzativi dell’Amministrazione militare - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l’Amministrazione ha contemperato le esigenze del richiedente, proprio in relazione all’esigenza di avvicinamento in Sardegna, offrendogli oltre alla sede di Viterbo, anche quelle di Monte Romano e Civitavecchia, che consentono, in particolare, quella di Civitavecchia, la possibilità di un pendolarismo con la Sardegna, ma che il militare non ha accettato, non avendo esercitato alcuna scelta a seguito della comunicazione del provvedimento di trasferimento del 5 novembre 2020, che prevedeva la possibilità di tale scelta entro i successivi dieci giorni.
Come già evidenziato dalla Sezione in sede cautelare, peraltro, anche il trasferimento a Viterbo rende se mai più agevole “ l’espletamento dei compiti genitoriali ” presso la residenza di Oristano rispetto alla sede di ON, ove, peraltro sia nelle osservazioni procedimentali che negli atti del giudizio il militare ha espresso la volontà di essere trattenuto.
Anche rispetto alla individuazione della sede di destinazione, proprio in relazione alle esigenze rappresentate dal militare, non sussiste, dunque, quella manifesta sproporzione, che consente l’esercizio del sindacato giurisdizionale sul trasferimento per incompatibilità ambientale, che possa essere configurato come sanzionatorio o vessatorio.
I motivi proposti con l’atto di appello sono pertanto infondati.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in euro 3000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali dell’Amministrazione, liquidate in euro 3000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.