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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 14 aprile 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 2878/2024 R.G. e al n. 2974/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Persona_1
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992).
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.5.2024 Parte_1 esponeva che aveva presentato, in data 31.5.2023, istanza di ATP per l'accertamento
[...] della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'Indennità d'Accompagnamento nonché domanda per ottenere l'accertamento della propria condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 28.2.2023; che, instaurato il contraddittorio con l' e disposta c.t.u. medico legale, il CP_1 consulente nominato aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dei benefici richiesti;
che in data 30.4.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava che il c.t.u. avesse proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie delle quali risultava affetto. Lamentava, in particolare, che il c.t.u. avesse sottovalutato le patologie osteoarticolari e le ulteriori afflizioni, in particolare la lesione massiva della cuffia dei rotatori della spalla destra e la deformazione della vertebra D12, evidenziando che tali condizioni lo costringevano a deambulare mediante l'ausilio di due appoggi. Osservava, poi, che per tali patologie il c.t.u. avrebbe dovuto applicare per analogia il codice 7001. Riferiva, inoltre, di essere affetto da ateromasia dei tronchi sovraortici e sosteneva che, al riguardo, il c.t.u. avrebbe dovuto applicare, per analogia, il codice 6442, valutando in maniera adeguata la percentuale d'invalidità, la quale, nel caso di specie, risulta opportuno riconoscere nella misura del 50%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto all'Indennità d'Accompagnamento oltre ai benefici della L. 104/92 art. 3 comma 3, con decorrenza della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento dell'Indennità di Accompagnamento con la decorrenza di CP_1 legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri difensori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.8.2024 eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
2 Depositata la relazione di consulenza tecnica e riassegnato il procedimento a questo decidente,
l'udienza del 14.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio di merito ha accertato che il ricorrente è affetto da “Obesità media in soggetto esiti di impianto protesico anca bilaterale, stenosi canale lombare con neuropatia arti inferiori, artrosi gleno-omerale bilaterale, cardiopatia ipertensiva
e vasculopatia in buon compenso emodinamico”.
Il c.t.u., relativamente all'indennità di accompagnamento, ha affermato che “la capacità psicofisica della Sig. sia sufficiente per garantire il compimento degli atti Parte_1 quotidiani della vita come anche di garantire una sufficiente mobilità, compatibilmente con
l'età e le necessità ad essa collegate” escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti sanitari idonei alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. ha, poi, concluso rilevando che, invece, “Sussistono annotazioni di gravità per
l'autonomia personale così come previsto dall'art.3 commi 1 e 3 della LEGGE 104/92 con decorrenza dal mese di Maggio 2024” ed ha quindi accertato che per tali patologie il ricorrente possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 legge n. 104/1992, ma solo a decorrere dal maggio 2024.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande, va dichiarato che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dei Parte_1 benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 legge n. 104/1992 dal maggio 2024.
6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto riguardo anche alla decorrenza dello stato invalidante accertato, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di
3 lite relative alla fase sommaria e di tre quarti di quelle relative al giudizio di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore di parte ricorrente come da dispositivo CP_1 ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93
c.p.c.in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 31.5.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.5.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che Parte_1 possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici di cui all'art. 3 comma
3 legge n. 104/1992 dal maggio 2024;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese di lite relative al giudizio di CP_1 merito in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte – in euro 673,87 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Carlo LA SPINA e Assunta LOMBARDO, compensando la restante quota e le spese giudiziali relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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