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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03554/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00951 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03554/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3554 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Biondaro, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sorpresa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda) n. 159/2023. N. 03554/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza straordinaria del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. Raffaello
NI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale d'udienza;
FATTO e DIRITTO
1 - La signora -OMISSIS- ha proposto appello per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n.
159/2023, che ha respinto il suo ricorso R.G. n. 128/2022 volto all'annullamento del provvedimento dell'indicato Comune prot. 0021826 del 5/11/2021, con il quale il
Comune di -OMISSIS- (VR) ha negato il permesso di costruire richiesto tramite il portale “impresainungiorno” in data 24/5/2021 (prot. comunale n. 10206 del
25/05/2021) dalla signora -OMISSIS- per l'esecuzione dei lavori di sanatoria di un edificio residenziale avene quota di appoggio superiore di 70 cm. rispetto a quanto autorizzato, con ogni atto inerente e conseguente, ivi compresa la conseguente archiviazione della pratica.
2 – Il Comune intimato si è costituito in giudizio evidenziando che la maggiore cubatura di 127 mc non era stata mai autorizzata e configurava un abuso edilizio non sanabile, perché non conforme alla normativa urbanistica vigente, che vieta, in zona
BS2, ogni aumento di cubatura.
Inoltre, la parte appellante non potrebbe avvalersi (come invece richiesto) del beneficio volumetrico, una tantum, di 150 mc, introdotto dalla variante al PRG del
1996, dal momento che la medesima ne aveva già usufruito con concessione edilizia n. 172/1998, con la quale era stato autorizzato l'ampliamento del garage. N. 03554/2023 REG.RIC.
3 – Successivamente all'assegnazione del fascicolo di causa al relatore, con atto in data 16 dicembre 2025 depositato in prossimità dell'udienza straordinaria di smaltimento, la parte appellante ha affermato che, anche a seguito della sopravvenienza normativa entrata in vigore nelle more del giudizio (L.105/24), è possibile regolarizzare la difformità oggetto di contestazione, venendo meno l'interesse alla decisione dell'appello e determinandosi in ogni caso il trasferimento dell'interesse sulla diversa determinazione che il Comune riterrà di dover assumere;.
4 – La parte appellante ha pertanto formalizzato la propria rinuncia al ricorso con contestuale istanza di compensazione delle spese di lite tra le parti.
5 – Il Comune intimato, con nota in data 17 dicembre 2025, ha dichiarato di non opporsi alla pronuncia, rimettendosi al Collegio per l'eventuale rifusione delle spese di lite.
6 – Al Collegio non resta quindi che dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. .c) , del c.p.a.
7 – La peculiarità della fattispecie controversa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, ne pronuncia l'estinzione per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03554/2023 REG.RIC.
LA SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello NI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello NI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SA
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00951 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03554/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3554 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Biondaro, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sorpresa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda) n. 159/2023. N. 03554/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza straordinaria del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. Raffaello
NI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale d'udienza;
FATTO e DIRITTO
1 - La signora -OMISSIS- ha proposto appello per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n.
159/2023, che ha respinto il suo ricorso R.G. n. 128/2022 volto all'annullamento del provvedimento dell'indicato Comune prot. 0021826 del 5/11/2021, con il quale il
Comune di -OMISSIS- (VR) ha negato il permesso di costruire richiesto tramite il portale “impresainungiorno” in data 24/5/2021 (prot. comunale n. 10206 del
25/05/2021) dalla signora -OMISSIS- per l'esecuzione dei lavori di sanatoria di un edificio residenziale avene quota di appoggio superiore di 70 cm. rispetto a quanto autorizzato, con ogni atto inerente e conseguente, ivi compresa la conseguente archiviazione della pratica.
2 – Il Comune intimato si è costituito in giudizio evidenziando che la maggiore cubatura di 127 mc non era stata mai autorizzata e configurava un abuso edilizio non sanabile, perché non conforme alla normativa urbanistica vigente, che vieta, in zona
BS2, ogni aumento di cubatura.
Inoltre, la parte appellante non potrebbe avvalersi (come invece richiesto) del beneficio volumetrico, una tantum, di 150 mc, introdotto dalla variante al PRG del
1996, dal momento che la medesima ne aveva già usufruito con concessione edilizia n. 172/1998, con la quale era stato autorizzato l'ampliamento del garage. N. 03554/2023 REG.RIC.
3 – Successivamente all'assegnazione del fascicolo di causa al relatore, con atto in data 16 dicembre 2025 depositato in prossimità dell'udienza straordinaria di smaltimento, la parte appellante ha affermato che, anche a seguito della sopravvenienza normativa entrata in vigore nelle more del giudizio (L.105/24), è possibile regolarizzare la difformità oggetto di contestazione, venendo meno l'interesse alla decisione dell'appello e determinandosi in ogni caso il trasferimento dell'interesse sulla diversa determinazione che il Comune riterrà di dover assumere;.
4 – La parte appellante ha pertanto formalizzato la propria rinuncia al ricorso con contestuale istanza di compensazione delle spese di lite tra le parti.
5 – Il Comune intimato, con nota in data 17 dicembre 2025, ha dichiarato di non opporsi alla pronuncia, rimettendosi al Collegio per l'eventuale rifusione delle spese di lite.
6 – Al Collegio non resta quindi che dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. .c) , del c.p.a.
7 – La peculiarità della fattispecie controversa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, ne pronuncia l'estinzione per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03554/2023 REG.RIC.
LA SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello NI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello NI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SA