CA
Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/08/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5256/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 10.06.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
Pa T
(c.f. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Piccolo (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casalnuovo di C.F._1
Napoli alla via Cicerone n. 15 (pec: Email_1
APPELLANTE
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Candida Iorio (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._3
Cercola al Viale degli Oleandri n. 1 (pec: Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2021 pubblicata il 17/05/2021 del Tribunale di Nola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 17/10/2017, il (d'ora in Parte_2 avanti solo ) conveniva in giudizio l'ing. dinanzi al Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Nola, per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti da asserita responsabilità professionale, per le attività da lui svolte nell'ambito dell'incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione relativi all'immobile condominiale.
L'incarico, conferito nel febbraio 2009, includeva altresì l'affidamento dell'appalto per le suddette opere di ristrutturazione alla ditta “Giulio AR Impresa edile”, cui il Condominio aveva affidato l'esecuzione materiale, mentre la supervisione e il coordinamento delle fasi esecutive erano di competenza del CP_1
Secondo quanto dedotto dalla parte attrice, l'operato del professionista nella gestione delle fasi esecutive e nella supervisione delle attività svolte dalla ditta appaltatrice sarebbe stato gravemente contraddistinto da negligenza e imperizia, arrecando un danno economico al Condominio.
In particolare, il esponeva di aver commissionato lavori di Parte_2 riqualificazione dell'edificio condominiale, comprendenti il rifacimento degli intonaci esterni ammalorati su tutte le facciate prospettiche, ivi compresi i frontini dei balconi e i cornicioni;
la pitturazione delle facciate esterne;
la realizzazione di un cappotto termico sulle facciate cieche, mediante l'applicazione di pannelli isolanti;
il rifacimento del manto impermeabile dei terrazzi, con conseguente rifacimento delle pavimentazioni;
il rifacimento dei marciapiedi perimetrali al fabbricato condominiale;
il rifacimento dei vani scala delle scale A e B.
Parte attrice, a sostegno della pretesa risarcitoria, rappresentava che l'11.10.2010 si verificava un grave episodio lesivo dell'integrità dell'opera, consistito nel distacco e nella conseguente caduta accidentale di pannelli in polistirene espanso estruso, precedentemente posati su alcune facciate cieche dell'edificio condominiale, le quali risultavano già ultimate nelle finiture e formalmente consegnate al , a parziale esecuzione del contratto di appalto. Parte_2
Contestualmente, assumeva che diversi condomini lamentavano fenomeni di infiltrazione di acqua, con particolare riferimento al terrazzo di copertura del quarto piano della scala B, nonché diffusi segni di degrado e potenziale pericolo di distacco di intonaci in ulteriori porzioni del fabbricato, interessate da interventi eseguiti in modo parziale o non conforme da parte della ditta appaltatrice.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 In ultimo, riferiva che, nell'adunanza assembleare del 12 novembre 2010, l'ing. CP_1 rassegnava le proprie dimissioni per motivi personali, venendo sostituito con, successiva
[...] delibera del 22.10.2010, dall'ing. . CP_2
Alla luce delle criticità riscontrate, il istante deduceva la condotta negligente del Parte_2
sostenendo che, in qualità di direttore dei lavori, egli avrebbe dovuto vigilare sulla CP_1 corretta esecuzione delle opere e sull'idoneità dei materiali impiegati dalla ditta appaltatrice.
In conclusione, il Condominio attore chiedeva l'accertamento della responsabilità del convenuto per i vizi e le difformità riscontrate nelle opere realizzate sull'edificio condominiale, CP_1 ovvero, in subordine, per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico rivestito quale
Direttore dei Lavori. Pertanto, agiva in giudizio per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta condotta omissiva di vigilanza, quantificati in euro 36.529,26, oltre ad euro 7.802,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'Accertamento
Tecnico Preventivo promosso in precedenza nei confronti della ditta esecutrice, finalizzato alla rilevazione e quantificazione dei predetti vizi.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'ing. che, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Condominio, sostenendo che quest'ultimo non aveva denunciato i vizi entro il termine annuale dalla loro scoperta, come previsto dalla normativa vigente. Contestava, inoltre, ogni addebito a sé mosso e concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree.
Precisava, altresì, che aveva promosso ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del
, al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze professionali. Avverso Parte_2 detto decreto, il promuoveva opposizione spiegando, altresì, domanda Parte_2 riconvenzionale volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'inadempimento dell'ingegnere. Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo.
In considerazione di ciò, l'ing. nella propria comparsa di costituzione e risposta, CP_1 sosteneva che, con il presente giudizio, il aveva sostanzialmente riproposto una Parte_2 domanda già definita e rigettata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Deduceva, inoltre, la non opponibilità nei suoi confronti dell'Accertamento Tecnico Preventivo, trattandosi di un procedimento cui egli non aveva partecipato.
Nel merito, affermava di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai compiti connessi alla direzione dei lavori affidatagli dal , precisando che la redazione dei SAL costituiva Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 unicamente il riconoscimento del presupposto di esigibilità del relativo credito e dello stato di avanzamento dell'opera, senza implicare né l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori né la loro accettazione, la quale sarebbe potuta avvenire solo a conclusione dell'intervento, fase a cui egli non aveva preso parte avendo rassegnato le dimissioni prima dell'ultimazione dei lavori.
In esito, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, rigettava la domanda risarcitoria promossa dal e compensava integralmente le spese di lite tra Parte_2 le parti.
In sintesi, il primo giudice rilevava che l'attore, nelle prime difese utili, non contestava in modo specifico le puntuali controdeduzioni del convenuto spiegate nella memoria di costituzione. In tale atto, il sosteneva di aver svolto l'incarico con diligenza e professionalità, di aver CP_1 richiesto alla ditta esecutrice le specifiche dei materiali impiegati e di essersi dimesso prima della conclusione dei lavori, non potendo pertanto verificarne la conformità.
Il giudice osservava, dunque, che parte attrice non formulava una contestazione tempestiva rispetto a tali circostanze, che, pertanto, si ritenevano ammesse ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che il Tribunale doveva astenersi da qualsivoglia controllo probatorio, trattandosi di fatti non contestati.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 15.12.2021, proponeva appello il
[...]
, deducendone l'erroneità e chiedendo la riforma nel senso dell'accoglimento Parte_2 delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In particolare, così testualmente concludeva:
<< Piaccia all'Ill.ma Corte adita così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
a) Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale Civile di Nola n. 957/2021 e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c. rimettere la causa al Giudice di primo grado o adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni;
IN SUBORDINE
b) In riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori come richiesti, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Ing. per i vizi e le difformità delle opere Controparte_1 eseguite sull'edificio di cui è causa, cos emerge dalla CTU e, in ogni caso, per l'inadempimento degli obblighi connessi alle proprie funzioni di Direttore dei Lavori;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 c) Per l'effetto condannare il convenuto Ing. al risarcimento di tutti i danni, conseguenti Controparte_1 ai vizi ed alle difformità dell'esecuzione ed omessa vigilanza sull'opera eseguita durante l'espletamento delle funzioni nella qualità, quantificate in € 36,529,26 o subordinatamente, ad altra somma complessivamente ritenuta di giustizia oltre alle spese dell'ATP quantificate in € 7.802,00, come da fattura dell'Ing. allegata agli atti;
Per_1
d) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio>>.
Radicatasi la lite, con comparsa del 27.04.2022, si costituiva in giudizio l'ing. , Controparte_1 resistendo ai motivi di gravame articolati dall'appellante e concludendo per il rigetto, con condanna del al pagamento delle spese relative al primo e secondo grado di giudizio. Parte_2
Sostituito il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “ l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò premesso, si osserva quanto segue, precisando che si rende necessario esaminare prioritariamente la censura relativa al merito della controversia, come rubricata al punto VI dell'atto di gravame.
Ebbene, il appellante, rilevando che il primo giudice non ha esaminato il merito Parte_2 della causa, avendo deciso esclusivamente su questioni preliminari, ripropone integralmente le difese svolte in primo grado, che, per completezza, si riassumono di seguito.
In particolare, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'originario convenuto, deduce l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale in merito alla domanda di risarcimento danni fondata sull'inadempimento del direttore dei lavori, evidenziando che lo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 stesso aveva interrotto i termini decadenziali medicante messa in mora del Parte_2
26.06.2014.
In merito alla violazione del principio del ne bis in idem, sollevata anch'essa in sede di prime cure dal l'appellante ne contesta la fondatezza, precisando che “la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Pomigliano è resa tra il pertanto una associazione. Il presente Parte_3 Controparte_3 giudizio vede coinvolti il e l'Ing. pertanto i soggetti sono diversi. Diversi sono anche il Parte_2 CP_3 petitum e la causa petendi.” Inoltre, sottolinea che “il Giudice di Pace nella sentenza n. 871/13 che definisce il giudizio di opposizione non si è pronunciato in merito alla domanda riconvenzionale. Pertanto il giudicato si è formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c. solo ed esclusivamente in merito al decreto ingiuntivo opposto”
(cfr. pag. 20 atto di appello).
Quanto alla questione rubricata “in merito alla non opponibilità dell'ATP a terzi” sostiene che tale procedimento ha natura meramente costitutiva di uno stato di fatto e, pertanto, dalla consultazione della CTU relativa all'ATP non deriverebbe alcun pregiudizio all'ing. CP_1
Nel merito, il deduce la negligenza del convenuto Direttore dei Lavori, sia in Parte_2 relazione alla mancata vigilanza sull'esecuzione delle opere a regola d'arte, sia riguardo al mancato controllo della corrispondenza dei materiali utilizzati dalla ditta con quelli previsti nel capitolato di appalto. Di conseguenza, l'appellante addebita il pregiudizio economico derivante dalle opere viziate direttamente alla negligenza dell'ingegnere, ritenendo che la sua insufficiente supervisione abbia causato la realizzazione di lavori non conformi.
Quanto ai SAL certificati dal parte appellante sottolinea che l'emissione di tali stati di CP_1 avanzamento lavori rappresenterebbe una forma di tutela per il committente, poiché consente il pagamento delle somme dovute alla ditta esecutrice solo dopo che il Direttore dei Lavori ha verificato e attestato l'effettivo progresso e la regolarità dei lavori eseguiti. In tal modo, la committenza procede al pagamento esclusivamente a seguito del controllo e dell'approvazione della direzione dei lavori. Di conseguenza, a detta del , avendo l'ingegnere Parte_2 CP_1 emesso i SAL, egli avrebbe certificato l'esecuzione regolare delle opere, confermando così la conformità dei lavori eseguiti.
In conclusione, al di là delle numerose e superflue questioni riproposte in questa sede,
l'appellante fonda la propria domanda di risarcimento sulla presunta negligenza dell'operato del in qualità di direttore dei lavori. A sostegno della pretesa risarcitoria, richiama la CP_1 rilevanza della CTU espletata in sede di ATP, dalla quale emergerebbero opere viziate, stimate in euro 36.529,26, che, secondo il Condominio, dimostrerebbero la negligenza professionale
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 dell'ingegnere. In sostanza, il addebita i vizi delle opere alla negligenza del Parte_2 CP_1 ritenendo che, in qualità di Direttore dei Lavori, avrebbe dovuto esercitare una vigilanza adeguata e tempestiva, evitando che tali irregolarità si verificassero durante l'esecuzione dei lavori.
L'assunto non merita accoglimento.
Il Condominio odierno appellante ha mosso molteplici contestazioni circa l'operato dell'ing.
deducendo una condotta inadempiente per l'omessa vigilanza sulla ditta appaltatrice CP_1 durante le fasi di realizzazione delle opere commissionate.
Ebbene, una volta appurata la natura dell'incarico conferito al ossia di Direttore dei CP_1
Lavori, è d'uopo chiarire che la direzione dei lavori implica un'obbligazione di mezzi. Infatti, essa si concretizza in un complesso di attività, strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'opera a regola d'arte, ed in conformità al progetto.
Ciò significa che il Direttore dei Lavori è esente da ogni responsabilità, qualora risulti che il compito è stato svolto con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Ne deriva come il Direttore dei Lavori, nel caso di specie l'ing. sia tenuto a svolgere CP_1 esclusivamente un'attività di vigilanza, affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto. In altre parole, la direzione dei lavori non può essere ritenuta corresponsabile con l'impresa appaltatrice nel caso in cui l'opera presenti dei difetti di esecuzione.
Conclusione raggiunta, anche in adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il Direttore dei Lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 cc. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera, e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa (Cass. civ., n. 3051/80).
Nel caso di specie, il contesta al la mancata vigilanza sull'andamento dei Parte_2 CP_1 lavori, con particolare riferimento alla verifica della conformità dei materiali utilizzati dall'impresa appaltatrice rispetto a quelli previsti nel capitolato d'appalto. Tuttavia, l'attività documentata dall'odierno appellato sconfessa le doglianze sollevate dall'appellante.
In particolare, agli atti risultano depositate plurime comunicazioni indirizzate sia all'impresa appaltatrice sia allo stesso Condominio, con le quali l'ingegnere comunicava lo stato di CP_1 avanzamento dei lavori ed eventuali irregolarità o difformità riscontrate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 Infatti, dall'esame della documentazione prodotta emerge che il Direttore dei Lavori informava parte appellante circa un'attività discontinua dell'impresa sul cantiere e, contestualmente, invitava la stessa “ad una continuativa presenza in cantiere ed ad in aumento del personale di lavoro, così da potere recuperare ilo ritardo accumulato” (cfr. nota del 29 settembre 2010).
Parimenti, dalle note prot. nn.73/10, 81/10, 83/10 e 85/10 si evince la regolare attività di sopralluogo effettuata dalla direzione dei lavori, che informava periodicamente l'odierno appellante circa le eventuali variazioni progettuali, nonché le problematiche riscontrate sul luogo dei lavori.
Peraltro, in relazione a quanto specificamente contestato dal appellante riguardo alla Parte_2 mancata verifica dei materiali utilizzati dall'impresa rispetto a quelli approvati in fase progettuale,
è di pregnante valore la missiva del 18 marzo 2010, indirizzata all'impresa “Giulio
AR”, con cui l'ing. segnalava chiaramente “la presenza di infiltrazioni CP_1 nell'appartamento dei quinto piano”, richiedendone l'eliminazione. Inoltre, evidenziava che “al terrazzo del sesto piano della scala B vi sono due strati di pavimentazione sovrapposti, entrambi da smantellare così da potere procedere con le lavorazioni previste in computo” e, concludeva con una precisa richiesta “delle specifiche dei materiali utilizzati e dei colori per la pitturazione esterna”.
Oltretutto, rileva che il nelle more dell'ultimazione delle opere appaltate, rassegnava le CP_1 proprie dimissioni;
pertanto, di fatto, non ha mai certificato la regolare esecuzione finale dei lavori.
Dunque, nulla quaestio sul fatto che l'appellato abbia espletato con diligenza e scrupolo l'attività di coordinamento e sorveglianza.
Quanto, invece, alla rilevanza delle emissioni dei SAL a firma del è d'uopo precisare che CP_1 tali documenti, pur rappresentando l'attestazione contabile dell'avanzamento delle lavorazioni eseguite, non assumono valore certificativo circa la loro corretta esecuzione.
Lo stato di avanzamento lavori costituisce uno strumento di rilevazione parziale e progressiva dell'esecuzione delle opere oggetto di appalto. Si tratta di un documento contabile, privo di idoneità a comprovare la corretta esecuzione dei lavori, attestazione che spetta esclusivamente al certificato di collaudo ovvero alla certificazione di regolare esecuzione.
In tal senso, il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 chiarisce che lo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, è il documento destinato a riassumere tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ai fini del pagamento di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 una rata di acconto, assolvendo quindi a una funzione meramente contabile, finalizzata alla quantificazione economica delle lavorazioni eseguite.
Trattandosi, dunque, di atti aventi natura strettamente contabile, i SAL risultano inidonei ad attestare la conformità dell'opera alle previsioni contrattuali e alle regole dell'arte. Diversamente, il certificato di collaudo rappresenta il giudizio tecnico-giuridico sull'opera eseguita, attestandone la corretta realizzazione, nonché la conformità rispetto agli elaborati progettuali e alle normative tecniche di riferimento.
In altri termini, la tutela sostanziale della committenza, sotto il profilo della regolare esecuzione dell'opera, è assicurata esclusivamente attraverso gli istituti del collaudo ovvero della certificazione di regolare esecuzione, i quali costituiscono gli unici atti dotati di efficacia giuridica in tal senso.
In definitiva, i SAL intermedi non possono attestare la corretta esecuzione dei lavori, essendo meri strumenti contabili di avanzamento quantitativo.
Le dinanzi riportate rendono assorbita le doglianze sollevate dal relative alla Parte_2 presunta errata applicazione, secondo l'appellante, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, che avrebbe rilevato in modo infondato la mancata contestazione delle deduzioni formulate dal nelle proprie memorie difensive, deducendo CP_1 sul punto che l'attore non è obbligato a contestare espressamente le allegazioni in fatto del convenuto quando queste siano contrastanti con i fatti enunciati nell'atto introduttivo, perché in questo caso vi è già una contestazione implicita (cfr. pag. 13 atto di appello).
Resta, altresì, assorbito l'esame delle ulteriori censure, rendendo superflua, allo stato, la loro autonoma disamina.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di prime cure confermata.
Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, con la chiesta attribuzione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di
, liquidandole in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie in misura del 15%, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Candida Iorio;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 22 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5256/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 10.06.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
Pa T
(c.f. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Piccolo (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casalnuovo di C.F._1
Napoli alla via Cicerone n. 15 (pec: Email_1
APPELLANTE
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Candida Iorio (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._3
Cercola al Viale degli Oleandri n. 1 (pec: Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2021 pubblicata il 17/05/2021 del Tribunale di Nola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 17/10/2017, il (d'ora in Parte_2 avanti solo ) conveniva in giudizio l'ing. dinanzi al Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Nola, per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti da asserita responsabilità professionale, per le attività da lui svolte nell'ambito dell'incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione relativi all'immobile condominiale.
L'incarico, conferito nel febbraio 2009, includeva altresì l'affidamento dell'appalto per le suddette opere di ristrutturazione alla ditta “Giulio AR Impresa edile”, cui il Condominio aveva affidato l'esecuzione materiale, mentre la supervisione e il coordinamento delle fasi esecutive erano di competenza del CP_1
Secondo quanto dedotto dalla parte attrice, l'operato del professionista nella gestione delle fasi esecutive e nella supervisione delle attività svolte dalla ditta appaltatrice sarebbe stato gravemente contraddistinto da negligenza e imperizia, arrecando un danno economico al Condominio.
In particolare, il esponeva di aver commissionato lavori di Parte_2 riqualificazione dell'edificio condominiale, comprendenti il rifacimento degli intonaci esterni ammalorati su tutte le facciate prospettiche, ivi compresi i frontini dei balconi e i cornicioni;
la pitturazione delle facciate esterne;
la realizzazione di un cappotto termico sulle facciate cieche, mediante l'applicazione di pannelli isolanti;
il rifacimento del manto impermeabile dei terrazzi, con conseguente rifacimento delle pavimentazioni;
il rifacimento dei marciapiedi perimetrali al fabbricato condominiale;
il rifacimento dei vani scala delle scale A e B.
Parte attrice, a sostegno della pretesa risarcitoria, rappresentava che l'11.10.2010 si verificava un grave episodio lesivo dell'integrità dell'opera, consistito nel distacco e nella conseguente caduta accidentale di pannelli in polistirene espanso estruso, precedentemente posati su alcune facciate cieche dell'edificio condominiale, le quali risultavano già ultimate nelle finiture e formalmente consegnate al , a parziale esecuzione del contratto di appalto. Parte_2
Contestualmente, assumeva che diversi condomini lamentavano fenomeni di infiltrazione di acqua, con particolare riferimento al terrazzo di copertura del quarto piano della scala B, nonché diffusi segni di degrado e potenziale pericolo di distacco di intonaci in ulteriori porzioni del fabbricato, interessate da interventi eseguiti in modo parziale o non conforme da parte della ditta appaltatrice.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 In ultimo, riferiva che, nell'adunanza assembleare del 12 novembre 2010, l'ing. CP_1 rassegnava le proprie dimissioni per motivi personali, venendo sostituito con, successiva
[...] delibera del 22.10.2010, dall'ing. . CP_2
Alla luce delle criticità riscontrate, il istante deduceva la condotta negligente del Parte_2
sostenendo che, in qualità di direttore dei lavori, egli avrebbe dovuto vigilare sulla CP_1 corretta esecuzione delle opere e sull'idoneità dei materiali impiegati dalla ditta appaltatrice.
In conclusione, il Condominio attore chiedeva l'accertamento della responsabilità del convenuto per i vizi e le difformità riscontrate nelle opere realizzate sull'edificio condominiale, CP_1 ovvero, in subordine, per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico rivestito quale
Direttore dei Lavori. Pertanto, agiva in giudizio per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta condotta omissiva di vigilanza, quantificati in euro 36.529,26, oltre ad euro 7.802,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'Accertamento
Tecnico Preventivo promosso in precedenza nei confronti della ditta esecutrice, finalizzato alla rilevazione e quantificazione dei predetti vizi.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'ing. che, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Condominio, sostenendo che quest'ultimo non aveva denunciato i vizi entro il termine annuale dalla loro scoperta, come previsto dalla normativa vigente. Contestava, inoltre, ogni addebito a sé mosso e concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree.
Precisava, altresì, che aveva promosso ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del
, al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze professionali. Avverso Parte_2 detto decreto, il promuoveva opposizione spiegando, altresì, domanda Parte_2 riconvenzionale volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'inadempimento dell'ingegnere. Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo.
In considerazione di ciò, l'ing. nella propria comparsa di costituzione e risposta, CP_1 sosteneva che, con il presente giudizio, il aveva sostanzialmente riproposto una Parte_2 domanda già definita e rigettata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Deduceva, inoltre, la non opponibilità nei suoi confronti dell'Accertamento Tecnico Preventivo, trattandosi di un procedimento cui egli non aveva partecipato.
Nel merito, affermava di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai compiti connessi alla direzione dei lavori affidatagli dal , precisando che la redazione dei SAL costituiva Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 unicamente il riconoscimento del presupposto di esigibilità del relativo credito e dello stato di avanzamento dell'opera, senza implicare né l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori né la loro accettazione, la quale sarebbe potuta avvenire solo a conclusione dell'intervento, fase a cui egli non aveva preso parte avendo rassegnato le dimissioni prima dell'ultimazione dei lavori.
In esito, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, rigettava la domanda risarcitoria promossa dal e compensava integralmente le spese di lite tra Parte_2 le parti.
In sintesi, il primo giudice rilevava che l'attore, nelle prime difese utili, non contestava in modo specifico le puntuali controdeduzioni del convenuto spiegate nella memoria di costituzione. In tale atto, il sosteneva di aver svolto l'incarico con diligenza e professionalità, di aver CP_1 richiesto alla ditta esecutrice le specifiche dei materiali impiegati e di essersi dimesso prima della conclusione dei lavori, non potendo pertanto verificarne la conformità.
Il giudice osservava, dunque, che parte attrice non formulava una contestazione tempestiva rispetto a tali circostanze, che, pertanto, si ritenevano ammesse ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che il Tribunale doveva astenersi da qualsivoglia controllo probatorio, trattandosi di fatti non contestati.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 15.12.2021, proponeva appello il
[...]
, deducendone l'erroneità e chiedendo la riforma nel senso dell'accoglimento Parte_2 delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In particolare, così testualmente concludeva:
<< Piaccia all'Ill.ma Corte adita così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
a) Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale Civile di Nola n. 957/2021 e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c. rimettere la causa al Giudice di primo grado o adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni;
IN SUBORDINE
b) In riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori come richiesti, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Ing. per i vizi e le difformità delle opere Controparte_1 eseguite sull'edificio di cui è causa, cos emerge dalla CTU e, in ogni caso, per l'inadempimento degli obblighi connessi alle proprie funzioni di Direttore dei Lavori;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 c) Per l'effetto condannare il convenuto Ing. al risarcimento di tutti i danni, conseguenti Controparte_1 ai vizi ed alle difformità dell'esecuzione ed omessa vigilanza sull'opera eseguita durante l'espletamento delle funzioni nella qualità, quantificate in € 36,529,26 o subordinatamente, ad altra somma complessivamente ritenuta di giustizia oltre alle spese dell'ATP quantificate in € 7.802,00, come da fattura dell'Ing. allegata agli atti;
Per_1
d) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio>>.
Radicatasi la lite, con comparsa del 27.04.2022, si costituiva in giudizio l'ing. , Controparte_1 resistendo ai motivi di gravame articolati dall'appellante e concludendo per il rigetto, con condanna del al pagamento delle spese relative al primo e secondo grado di giudizio. Parte_2
Sostituito il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “ l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò premesso, si osserva quanto segue, precisando che si rende necessario esaminare prioritariamente la censura relativa al merito della controversia, come rubricata al punto VI dell'atto di gravame.
Ebbene, il appellante, rilevando che il primo giudice non ha esaminato il merito Parte_2 della causa, avendo deciso esclusivamente su questioni preliminari, ripropone integralmente le difese svolte in primo grado, che, per completezza, si riassumono di seguito.
In particolare, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'originario convenuto, deduce l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale in merito alla domanda di risarcimento danni fondata sull'inadempimento del direttore dei lavori, evidenziando che lo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 stesso aveva interrotto i termini decadenziali medicante messa in mora del Parte_2
26.06.2014.
In merito alla violazione del principio del ne bis in idem, sollevata anch'essa in sede di prime cure dal l'appellante ne contesta la fondatezza, precisando che “la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Pomigliano è resa tra il pertanto una associazione. Il presente Parte_3 Controparte_3 giudizio vede coinvolti il e l'Ing. pertanto i soggetti sono diversi. Diversi sono anche il Parte_2 CP_3 petitum e la causa petendi.” Inoltre, sottolinea che “il Giudice di Pace nella sentenza n. 871/13 che definisce il giudizio di opposizione non si è pronunciato in merito alla domanda riconvenzionale. Pertanto il giudicato si è formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c. solo ed esclusivamente in merito al decreto ingiuntivo opposto”
(cfr. pag. 20 atto di appello).
Quanto alla questione rubricata “in merito alla non opponibilità dell'ATP a terzi” sostiene che tale procedimento ha natura meramente costitutiva di uno stato di fatto e, pertanto, dalla consultazione della CTU relativa all'ATP non deriverebbe alcun pregiudizio all'ing. CP_1
Nel merito, il deduce la negligenza del convenuto Direttore dei Lavori, sia in Parte_2 relazione alla mancata vigilanza sull'esecuzione delle opere a regola d'arte, sia riguardo al mancato controllo della corrispondenza dei materiali utilizzati dalla ditta con quelli previsti nel capitolato di appalto. Di conseguenza, l'appellante addebita il pregiudizio economico derivante dalle opere viziate direttamente alla negligenza dell'ingegnere, ritenendo che la sua insufficiente supervisione abbia causato la realizzazione di lavori non conformi.
Quanto ai SAL certificati dal parte appellante sottolinea che l'emissione di tali stati di CP_1 avanzamento lavori rappresenterebbe una forma di tutela per il committente, poiché consente il pagamento delle somme dovute alla ditta esecutrice solo dopo che il Direttore dei Lavori ha verificato e attestato l'effettivo progresso e la regolarità dei lavori eseguiti. In tal modo, la committenza procede al pagamento esclusivamente a seguito del controllo e dell'approvazione della direzione dei lavori. Di conseguenza, a detta del , avendo l'ingegnere Parte_2 CP_1 emesso i SAL, egli avrebbe certificato l'esecuzione regolare delle opere, confermando così la conformità dei lavori eseguiti.
In conclusione, al di là delle numerose e superflue questioni riproposte in questa sede,
l'appellante fonda la propria domanda di risarcimento sulla presunta negligenza dell'operato del in qualità di direttore dei lavori. A sostegno della pretesa risarcitoria, richiama la CP_1 rilevanza della CTU espletata in sede di ATP, dalla quale emergerebbero opere viziate, stimate in euro 36.529,26, che, secondo il Condominio, dimostrerebbero la negligenza professionale
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 dell'ingegnere. In sostanza, il addebita i vizi delle opere alla negligenza del Parte_2 CP_1 ritenendo che, in qualità di Direttore dei Lavori, avrebbe dovuto esercitare una vigilanza adeguata e tempestiva, evitando che tali irregolarità si verificassero durante l'esecuzione dei lavori.
L'assunto non merita accoglimento.
Il Condominio odierno appellante ha mosso molteplici contestazioni circa l'operato dell'ing.
deducendo una condotta inadempiente per l'omessa vigilanza sulla ditta appaltatrice CP_1 durante le fasi di realizzazione delle opere commissionate.
Ebbene, una volta appurata la natura dell'incarico conferito al ossia di Direttore dei CP_1
Lavori, è d'uopo chiarire che la direzione dei lavori implica un'obbligazione di mezzi. Infatti, essa si concretizza in un complesso di attività, strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'opera a regola d'arte, ed in conformità al progetto.
Ciò significa che il Direttore dei Lavori è esente da ogni responsabilità, qualora risulti che il compito è stato svolto con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Ne deriva come il Direttore dei Lavori, nel caso di specie l'ing. sia tenuto a svolgere CP_1 esclusivamente un'attività di vigilanza, affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto. In altre parole, la direzione dei lavori non può essere ritenuta corresponsabile con l'impresa appaltatrice nel caso in cui l'opera presenti dei difetti di esecuzione.
Conclusione raggiunta, anche in adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il Direttore dei Lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 cc. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera, e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa (Cass. civ., n. 3051/80).
Nel caso di specie, il contesta al la mancata vigilanza sull'andamento dei Parte_2 CP_1 lavori, con particolare riferimento alla verifica della conformità dei materiali utilizzati dall'impresa appaltatrice rispetto a quelli previsti nel capitolato d'appalto. Tuttavia, l'attività documentata dall'odierno appellato sconfessa le doglianze sollevate dall'appellante.
In particolare, agli atti risultano depositate plurime comunicazioni indirizzate sia all'impresa appaltatrice sia allo stesso Condominio, con le quali l'ingegnere comunicava lo stato di CP_1 avanzamento dei lavori ed eventuali irregolarità o difformità riscontrate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 Infatti, dall'esame della documentazione prodotta emerge che il Direttore dei Lavori informava parte appellante circa un'attività discontinua dell'impresa sul cantiere e, contestualmente, invitava la stessa “ad una continuativa presenza in cantiere ed ad in aumento del personale di lavoro, così da potere recuperare ilo ritardo accumulato” (cfr. nota del 29 settembre 2010).
Parimenti, dalle note prot. nn.73/10, 81/10, 83/10 e 85/10 si evince la regolare attività di sopralluogo effettuata dalla direzione dei lavori, che informava periodicamente l'odierno appellante circa le eventuali variazioni progettuali, nonché le problematiche riscontrate sul luogo dei lavori.
Peraltro, in relazione a quanto specificamente contestato dal appellante riguardo alla Parte_2 mancata verifica dei materiali utilizzati dall'impresa rispetto a quelli approvati in fase progettuale,
è di pregnante valore la missiva del 18 marzo 2010, indirizzata all'impresa “Giulio
AR”, con cui l'ing. segnalava chiaramente “la presenza di infiltrazioni CP_1 nell'appartamento dei quinto piano”, richiedendone l'eliminazione. Inoltre, evidenziava che “al terrazzo del sesto piano della scala B vi sono due strati di pavimentazione sovrapposti, entrambi da smantellare così da potere procedere con le lavorazioni previste in computo” e, concludeva con una precisa richiesta “delle specifiche dei materiali utilizzati e dei colori per la pitturazione esterna”.
Oltretutto, rileva che il nelle more dell'ultimazione delle opere appaltate, rassegnava le CP_1 proprie dimissioni;
pertanto, di fatto, non ha mai certificato la regolare esecuzione finale dei lavori.
Dunque, nulla quaestio sul fatto che l'appellato abbia espletato con diligenza e scrupolo l'attività di coordinamento e sorveglianza.
Quanto, invece, alla rilevanza delle emissioni dei SAL a firma del è d'uopo precisare che CP_1 tali documenti, pur rappresentando l'attestazione contabile dell'avanzamento delle lavorazioni eseguite, non assumono valore certificativo circa la loro corretta esecuzione.
Lo stato di avanzamento lavori costituisce uno strumento di rilevazione parziale e progressiva dell'esecuzione delle opere oggetto di appalto. Si tratta di un documento contabile, privo di idoneità a comprovare la corretta esecuzione dei lavori, attestazione che spetta esclusivamente al certificato di collaudo ovvero alla certificazione di regolare esecuzione.
In tal senso, il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 chiarisce che lo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, è il documento destinato a riassumere tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ai fini del pagamento di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 una rata di acconto, assolvendo quindi a una funzione meramente contabile, finalizzata alla quantificazione economica delle lavorazioni eseguite.
Trattandosi, dunque, di atti aventi natura strettamente contabile, i SAL risultano inidonei ad attestare la conformità dell'opera alle previsioni contrattuali e alle regole dell'arte. Diversamente, il certificato di collaudo rappresenta il giudizio tecnico-giuridico sull'opera eseguita, attestandone la corretta realizzazione, nonché la conformità rispetto agli elaborati progettuali e alle normative tecniche di riferimento.
In altri termini, la tutela sostanziale della committenza, sotto il profilo della regolare esecuzione dell'opera, è assicurata esclusivamente attraverso gli istituti del collaudo ovvero della certificazione di regolare esecuzione, i quali costituiscono gli unici atti dotati di efficacia giuridica in tal senso.
In definitiva, i SAL intermedi non possono attestare la corretta esecuzione dei lavori, essendo meri strumenti contabili di avanzamento quantitativo.
Le dinanzi riportate rendono assorbita le doglianze sollevate dal relative alla Parte_2 presunta errata applicazione, secondo l'appellante, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, che avrebbe rilevato in modo infondato la mancata contestazione delle deduzioni formulate dal nelle proprie memorie difensive, deducendo CP_1 sul punto che l'attore non è obbligato a contestare espressamente le allegazioni in fatto del convenuto quando queste siano contrastanti con i fatti enunciati nell'atto introduttivo, perché in questo caso vi è già una contestazione implicita (cfr. pag. 13 atto di appello).
Resta, altresì, assorbito l'esame delle ulteriori censure, rendendo superflua, allo stato, la loro autonoma disamina.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di prime cure confermata.
Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, con la chiesta attribuzione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di
, liquidandole in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie in misura del 15%, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Candida Iorio;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 22 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5256/2021 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10