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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2287/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
Ecch presso lo Studio dello stesso, sito in Pergine Valsugana (TN), in Via Petrarca n. 84, in virtù di procura allegata agli atti
-Opponente/attore in senso formale- NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
Rom presso lo Studio dello stesso, sito in Trento, in Via Galileo Galilei n. 27, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
-Opposto/convenuto in senso formale-
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 574 del 22-23 Agosto 2024, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1907 del 2024 RGAC.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 574/2024, depositato in data 22.08.2024, pubblicato il 23.08.2024, ha dedotto:
- che, la richiesta di pagamento si fonda sulla scrittura di data 19.11.2001 oggetto di reciproci impegni tra le parti firmatarie, nella parte in cui testualmente recita: “ si impegna a … 9. pagare gli eredi Parte_1 Parte_2
e fra 15 anni con un valore di £ 300.000.000 rivalutati”;
[...] CP_1
- che, nella citata scrittura non è previsto l'obbligo di corrispondere tale importo a ciascuno dei due soggetti, ma stabilisce solo che detto importo costituisce il valore complessivo del debito del signor nei confronti Pt_1 di entrambi i fratelli e CP_1 Parte_2
- che, tale scrittura è stata ritenuta dal Tribunale di Trento, dalla Corte d'Appello di Trento (doc. nn.
5-6 ricorso monitorio) e dalla Corte di Cassazione (doc. 4 attoreo: sentenza 9415/2022 Cass. Civ.), l'esplicitazione di un contratto a favore di terzi, individuando quali beneficiari i figli ed Pt_2 CP_1
- che, in tal senso, depone la seconda scrittura privata del 10 Luglio 2002 (doc n. 2 attoreo), contenente una promessa di pagamento, la quale evidenzia come la stessa fosse confermativa dell'accordo del 19.11.2001, con aggiornamento della somma, in applicazione della rivalutazione, in Lire 450.000.000, l'importo risulta così forfetariamente aggiornato in forza dell'individuazione della data specifica di pagamento, “entro il 2012”, in luogo di quello precedentemente fissato (“fra 15 anni”);
- che, dalla sentenza della Corte d'Appello si coglie anche il motivo per cui il pagamento dell'originario importo di Lire 300.000.000 (poi rivalutato a Lire 450.000.000) fosse stato pattuito tra le parti come da effettuarsi solo nei confronti di e non anche di Parte_2 CP_1
- che, in esecuzione di tali accordi, ha incassato l'intera Parte_2 somma che doveva pagare, e poi avrebbe dovuto Parte_1 condividere l'incasso con il fratello CP_1
- che, a fondamento dell'interpretazione attorea della clausola contrattuale vi è anche la difficile situazione debitoria familiare, e in particolare di assoggettato a procedura concorsuale e, quindi, dichiarato CP_1 fallito con sentenza n. 29/13 del Tribunale di Trento (doc. 6);
- l'azione monitoria del sig. giunge solo dopo la chiusura CP_1 della procedura fallimentare, dichiarata in data 07.09.2020 (doc. 7: comunicazione decreto chiusura fallimento);
- che, la richiesta di risulta infondata in quanto rappresenta CP_1 una duplicazione delle richieste della sorella Pt_2
- che, il fatto che la scrittura del 19.11.2001 fosse da considerarsi istitutiva della solidarietà attiva tra e emerge dal testo letterale della CP_1 Pt_2
2 scrittura medesima (“pagare gli eredi e con un Parte_2 CP_1 valore di Lire 300.000.000 rivalutati”);
- che, la creditrice la quale agisce per il recupero del Parte_2 credito, dopo la scadenza del termine di fine 2012, lo fa per l'intera somma, e non solo per la quota parte di Lire 150.000.000 (225.000.000 con la rivalutazione);
- che, in subordine chiede che sia dichiarato il diritto del creditore ad agire nei confronti di esclusivamente per la quota parte di un Parte_1 mezzo della somma di Lire 300.000.000 e, quindi, per Lire 150.000.000, convertiti in Euro e rivalutati;
- che, in via cautelare, ricorrono i presupposti per la sospensione del decreto ingiuntivo opposto. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: - accertati i fatti e le eccezioni tutte di cui in narrativa, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 574/2024 di data 22.08.2024, depositato in data 23.08.2024, emesso nel procedimento sub RG 1907/2024, notificato in data 05.09.2024, e respingersi per l'effetto tutte le richieste di CP_1
In via subordinata: - accertati i fatti e le eccezioni tutte di cui in
[...] annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 574/2024 di data 22.08.2024, depositato in data 23.08.2024, emesso nel procedimento sub RG 1907/2024, notificato in data 05.09.2024, e ridursi la pretesa di alla minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria Controparte_1 di spese e compensi di causa”.
2. Si è costituita tardivamente la parte convenuta, la quale ha eccepito:
- che, la circostanza che l'importo di cui trattasi era certamente riferibile a ciascuno dei due beneficiari (fratelli e si evince CP_1 Pt_2 dal fatto che: in nessuno dei moltepli a i giudizio, ha mai sostenuto che le somme dovute a fossero, Pt_1 Parte_2
o, la metà di quei 300 milioni di Lire o osse da ritenersi un credito in solido con il di lei fratello non ha CP_1 Pt_1 chiesto che, con il pagamento in favore di di 300 Pt_2 milioni”, egli avrebbe estinto il debito sorto lla scrittura;
non ha sostenuto e chiesto di accertare nell'ambito di quel giudizio la solidarietà attiva;
- che, la somma richiesta dalla famiglia nel Novembre 2001 CP_2 era di lire 300 milioni rivalutati, per cia igli e CP_1 Pt_2
(e non unica per entrambi), e ciò si ricava altresì dalla scri t solamente da e qualche mese dopo la Parte_2 Parte_1 stipula del pri ci erma dello stesso, il 10 Luglio 2002;
- che, se il avesse ritenuto che il valore che lui si era impegnato a Pt_1 riconoscere a fosse di 150 milioni di Lire (o comunque di 300 Pt_2
3 milioni complessivi in favore di due soggetti), questi non si sarebbe certo impegnato a versarle la somma di 450 milioni di Lire dieci anni dopo;
- che, l'opponente ha agito nel presente giudizio in mala fede, negando il credito;
- che, gli interessi applicabili al capitale ingiunto sono quelli di cui all'art. 1284, c. 4 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, non già il solo tasso
“legale” come indicato nell'ingiunzione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Respingere le domanda attoree e confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 574/2024 qui opposto, indicando che il tasso legale di interessi applicabile al caso di specie dopo il 17.08.2024 è quello di cui all'art. 1284, 4 comma, cpc;
con condanna al pagamento di una somma in via equitativa ex art. 96 cpc;
con vittoria di compensi e spese, oltre alle maggiorazioni di legge (spese generali, Cassa e IVA)”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 15 Aprile 2025, questo Giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed ha disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione, stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 5 Novembre 2025, concedendo i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni per come già rassegnate in atti.
4. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova preliminarmente considerare che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, ovvero l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno. 4 Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le ordinarie regole processuali;
il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mente il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto. Di conseguenza, per quanto attiene all'onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore;
per quanto attiene ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale previsti per ciascuna delle due parti, il debitore opponente può citare unicamente il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo;
qualora il debitore opponente intenda chiamare in giudizio un terzo, dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice della causa di opposizione. L'opponente può proporre, nello stesso atto di opposizione, tutte le domande riconvenzionali nei confronti del creditore opposto che potrebbe formulare in qualità di convenuto in un ordinario giudizio di cognizione. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nel giudizio di opposizione può essere fondata su un titolo giustificativo diverso dalla pretesa principale;
non è travolta dalla eventuale inammissibilità o improcedibilità della domanda principale relativa al credito per cui è stato emesso il decreto;
deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale. Solo l'opponente, nella sua qualità sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non il creditore opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il decreto ingiuntivo. Le uniche domande nuove che, secondo la giurisprudenza, sono proponibili dal creditore opposto sono quelle che nascono dalla eventuale domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, per la quale l'opposto si verrebbe a trovare nella posizione sostanziale di convenuto (cd. reconventio reconventionis).
4.2. Fatta questa premessa e venendo al merito della controversia, preme considerare che i motivi di opposizione sollevati dalla parte opponente non sono meritevoli di accoglimento. Ciò sulla scorta di quanto desumibile dalle scritture private poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e, in tale sede, oggetto di opposizione. Secondo una ricostruzione ex art. 1362 c.c. della volontà delle parti appare evidente che nella scrittura privata del 19 Novembre 2001 le parti hanno voluto cristallizzare il contenuto dei rispettivi obblighi. Quanto alla clausola ivi contenuta e oggetto di contestazione, secondo cui: si impegna a … 9. pagare gli eredi e Parte_1 Parte_2 CP_1 ni con un valore di £ 300.000.000 r e
[...]
5 la stessa vada intesa come corresponsione sia al fratello che alla CP_3 sorella cadauno. Pt_2
Ciò si dalle seguenti considerazioni. In particolare, dalla portata della scrittura sottoscritta tra e il 10.07.2002, in cui Pt_1 Parte_2 il “si impegna a li e l …entro il 2012 Parte_1 Parte_3
£ 450.000.000 pari ad Euro 232,405,00, rivalutati”. Inoltre, la posizione assunta dal confligge con le sue difese nelle Pt_1 precedenti cause contro Parte_2
Invero, se il aves valore che si era impegnato a Pt_1 riconoscere a fosse di 150 milioni di Lire (o comunque Parte_2 di 300 milioni ore dei due fratelli), questi non si sarebbe certo impegnato a versare solo alla sorella la somma di 450 milioni di Lire dieci anni dopo. Depone per un tale esito ricostruttivo anche quanto statuito dalla Corte d'Appello di Trento, nella sentenza n. 72/2020, in cui è stato precisato che l'assunto dell'odierno attore, secondo cui la scrittura privata de qua, in ordine all'impegno di liquidare con le modalità ivi Parte_2 stabilite, “sarebbe priva di causa, si rivela privo di consistenza, posto che la causa va inequivocamente rinvenuta nell'intreccio di prestazioni e controprestazioni in allora pattuite”. L'odierno attore, in tutto il corso del giudizio, non ha mai elucidato le ragioni per le quali avrebbe sottoscritto l'impegno de quo (benché a suo dire sfornito di causa), per di più reiterato il giorno stesso della stipula del contratto relativo al trasferimento dei beni immobili della nel Luglio CP_4
2002, mediante un'apposita separata scrittura, che si tivamente riproduce solo una parte degli impegni presi nel Novembre 2001 (non essendo più previsto, tra l'altro di pagare i mutui, e quello di “liquidare
, con la verosimile conseguenza che nell'accordo del 19 CP_1
si è inteso che la somma di Euro 300 mila è da riferirsi a ciascun degli eredi di e ovvero ed CP_1 CP_4 CP_1 Parte_2
[...] ra, incidentalmente, alle pagg. 15-16 della citata sentenza della Corte d'Appello di Trento, è detto che l'accordo contiene “la previsione di una cessione di beni con destinazione di una certa somma a taluno dei figli del cedente” e non solo ad uno. Per tali motivi, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento. Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, si evidenzia che nel ricorso monitorio (di data 16 Agosto 2024) vi è la richiesta di condannare , a pagare a Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 255.03 e maggiorarsi dal 30.06.2024 al saldo, senza alcuna altra precisazione e richiesta in ordine agli interessi legali. A riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3499 del 2025 ha statuito che: “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista 6 dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”. Del resto, solo in comparsa di costituzione e risposta datata 22 Gennaio 2025, la parte opposta ha formulato domanda di liquidazione degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 12449/2024. Giova precisare che, in tale pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice accertare i presupposti di fatto per l'applicabilità dell'art. 1284, c. 4, c.c., sicché, se manca quell'accertamento, non possono invocarsi quegli interessi. La condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va, infatti, chiesta espressamente e dichiarata, come tale, in sentenza. In mancanza di espressa domanda, in sede monitoria, il giudice non ha l'obbligo di provvedere. Le Sezioni Unite hanno, quindi, hanno concluso, sostenendo che “gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., ord. n. 3499 del 2025). A riprova di tali assunti si colloca ulteriore giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933). Nel caso che ci occupa, la parte opposta non si è costituita in giudizio tempestivamente, ma tardivamente, sicché ogni statuizione sulla possibile applicazione degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. è da ritenersi inammissibile. Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigetta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, anche quella
7 inerente alle spese della fase monitoria, il quale, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.052,00, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio;
Euro 814,00 per la fase introduttiva;
Euro 2.835,00 per la fase di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e gli Euro 260.000,00, nei valori minimi in ragione della esigua attività processuale svolta. Non si reputano sussistenti i presupposti per procedere alla condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione dell'attività difensiva spiegata nel giudizio dalla stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 574/2024 emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la richiesta di condanna proposta nei confronti della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2287/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
Ecch presso lo Studio dello stesso, sito in Pergine Valsugana (TN), in Via Petrarca n. 84, in virtù di procura allegata agli atti
-Opponente/attore in senso formale- NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
Rom presso lo Studio dello stesso, sito in Trento, in Via Galileo Galilei n. 27, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
-Opposto/convenuto in senso formale-
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 574 del 22-23 Agosto 2024, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1907 del 2024 RGAC.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 574/2024, depositato in data 22.08.2024, pubblicato il 23.08.2024, ha dedotto:
- che, la richiesta di pagamento si fonda sulla scrittura di data 19.11.2001 oggetto di reciproci impegni tra le parti firmatarie, nella parte in cui testualmente recita: “ si impegna a … 9. pagare gli eredi Parte_1 Parte_2
e fra 15 anni con un valore di £ 300.000.000 rivalutati”;
[...] CP_1
- che, nella citata scrittura non è previsto l'obbligo di corrispondere tale importo a ciascuno dei due soggetti, ma stabilisce solo che detto importo costituisce il valore complessivo del debito del signor nei confronti Pt_1 di entrambi i fratelli e CP_1 Parte_2
- che, tale scrittura è stata ritenuta dal Tribunale di Trento, dalla Corte d'Appello di Trento (doc. nn.
5-6 ricorso monitorio) e dalla Corte di Cassazione (doc. 4 attoreo: sentenza 9415/2022 Cass. Civ.), l'esplicitazione di un contratto a favore di terzi, individuando quali beneficiari i figli ed Pt_2 CP_1
- che, in tal senso, depone la seconda scrittura privata del 10 Luglio 2002 (doc n. 2 attoreo), contenente una promessa di pagamento, la quale evidenzia come la stessa fosse confermativa dell'accordo del 19.11.2001, con aggiornamento della somma, in applicazione della rivalutazione, in Lire 450.000.000, l'importo risulta così forfetariamente aggiornato in forza dell'individuazione della data specifica di pagamento, “entro il 2012”, in luogo di quello precedentemente fissato (“fra 15 anni”);
- che, dalla sentenza della Corte d'Appello si coglie anche il motivo per cui il pagamento dell'originario importo di Lire 300.000.000 (poi rivalutato a Lire 450.000.000) fosse stato pattuito tra le parti come da effettuarsi solo nei confronti di e non anche di Parte_2 CP_1
- che, in esecuzione di tali accordi, ha incassato l'intera Parte_2 somma che doveva pagare, e poi avrebbe dovuto Parte_1 condividere l'incasso con il fratello CP_1
- che, a fondamento dell'interpretazione attorea della clausola contrattuale vi è anche la difficile situazione debitoria familiare, e in particolare di assoggettato a procedura concorsuale e, quindi, dichiarato CP_1 fallito con sentenza n. 29/13 del Tribunale di Trento (doc. 6);
- l'azione monitoria del sig. giunge solo dopo la chiusura CP_1 della procedura fallimentare, dichiarata in data 07.09.2020 (doc. 7: comunicazione decreto chiusura fallimento);
- che, la richiesta di risulta infondata in quanto rappresenta CP_1 una duplicazione delle richieste della sorella Pt_2
- che, il fatto che la scrittura del 19.11.2001 fosse da considerarsi istitutiva della solidarietà attiva tra e emerge dal testo letterale della CP_1 Pt_2
2 scrittura medesima (“pagare gli eredi e con un Parte_2 CP_1 valore di Lire 300.000.000 rivalutati”);
- che, la creditrice la quale agisce per il recupero del Parte_2 credito, dopo la scadenza del termine di fine 2012, lo fa per l'intera somma, e non solo per la quota parte di Lire 150.000.000 (225.000.000 con la rivalutazione);
- che, in subordine chiede che sia dichiarato il diritto del creditore ad agire nei confronti di esclusivamente per la quota parte di un Parte_1 mezzo della somma di Lire 300.000.000 e, quindi, per Lire 150.000.000, convertiti in Euro e rivalutati;
- che, in via cautelare, ricorrono i presupposti per la sospensione del decreto ingiuntivo opposto. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: - accertati i fatti e le eccezioni tutte di cui in narrativa, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 574/2024 di data 22.08.2024, depositato in data 23.08.2024, emesso nel procedimento sub RG 1907/2024, notificato in data 05.09.2024, e respingersi per l'effetto tutte le richieste di CP_1
In via subordinata: - accertati i fatti e le eccezioni tutte di cui in
[...] annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 574/2024 di data 22.08.2024, depositato in data 23.08.2024, emesso nel procedimento sub RG 1907/2024, notificato in data 05.09.2024, e ridursi la pretesa di alla minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria Controparte_1 di spese e compensi di causa”.
2. Si è costituita tardivamente la parte convenuta, la quale ha eccepito:
- che, la circostanza che l'importo di cui trattasi era certamente riferibile a ciascuno dei due beneficiari (fratelli e si evince CP_1 Pt_2 dal fatto che: in nessuno dei moltepli a i giudizio, ha mai sostenuto che le somme dovute a fossero, Pt_1 Parte_2
o, la metà di quei 300 milioni di Lire o osse da ritenersi un credito in solido con il di lei fratello non ha CP_1 Pt_1 chiesto che, con il pagamento in favore di di 300 Pt_2 milioni”, egli avrebbe estinto il debito sorto lla scrittura;
non ha sostenuto e chiesto di accertare nell'ambito di quel giudizio la solidarietà attiva;
- che, la somma richiesta dalla famiglia nel Novembre 2001 CP_2 era di lire 300 milioni rivalutati, per cia igli e CP_1 Pt_2
(e non unica per entrambi), e ciò si ricava altresì dalla scri t solamente da e qualche mese dopo la Parte_2 Parte_1 stipula del pri ci erma dello stesso, il 10 Luglio 2002;
- che, se il avesse ritenuto che il valore che lui si era impegnato a Pt_1 riconoscere a fosse di 150 milioni di Lire (o comunque di 300 Pt_2
3 milioni complessivi in favore di due soggetti), questi non si sarebbe certo impegnato a versarle la somma di 450 milioni di Lire dieci anni dopo;
- che, l'opponente ha agito nel presente giudizio in mala fede, negando il credito;
- che, gli interessi applicabili al capitale ingiunto sono quelli di cui all'art. 1284, c. 4 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, non già il solo tasso
“legale” come indicato nell'ingiunzione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Respingere le domanda attoree e confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 574/2024 qui opposto, indicando che il tasso legale di interessi applicabile al caso di specie dopo il 17.08.2024 è quello di cui all'art. 1284, 4 comma, cpc;
con condanna al pagamento di una somma in via equitativa ex art. 96 cpc;
con vittoria di compensi e spese, oltre alle maggiorazioni di legge (spese generali, Cassa e IVA)”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 15 Aprile 2025, questo Giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed ha disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione, stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 5 Novembre 2025, concedendo i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni per come già rassegnate in atti.
4. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova preliminarmente considerare che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, ovvero l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno. 4 Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le ordinarie regole processuali;
il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mente il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto. Di conseguenza, per quanto attiene all'onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore;
per quanto attiene ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale previsti per ciascuna delle due parti, il debitore opponente può citare unicamente il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo;
qualora il debitore opponente intenda chiamare in giudizio un terzo, dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice della causa di opposizione. L'opponente può proporre, nello stesso atto di opposizione, tutte le domande riconvenzionali nei confronti del creditore opposto che potrebbe formulare in qualità di convenuto in un ordinario giudizio di cognizione. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nel giudizio di opposizione può essere fondata su un titolo giustificativo diverso dalla pretesa principale;
non è travolta dalla eventuale inammissibilità o improcedibilità della domanda principale relativa al credito per cui è stato emesso il decreto;
deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale. Solo l'opponente, nella sua qualità sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non il creditore opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il decreto ingiuntivo. Le uniche domande nuove che, secondo la giurisprudenza, sono proponibili dal creditore opposto sono quelle che nascono dalla eventuale domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, per la quale l'opposto si verrebbe a trovare nella posizione sostanziale di convenuto (cd. reconventio reconventionis).
4.2. Fatta questa premessa e venendo al merito della controversia, preme considerare che i motivi di opposizione sollevati dalla parte opponente non sono meritevoli di accoglimento. Ciò sulla scorta di quanto desumibile dalle scritture private poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e, in tale sede, oggetto di opposizione. Secondo una ricostruzione ex art. 1362 c.c. della volontà delle parti appare evidente che nella scrittura privata del 19 Novembre 2001 le parti hanno voluto cristallizzare il contenuto dei rispettivi obblighi. Quanto alla clausola ivi contenuta e oggetto di contestazione, secondo cui: si impegna a … 9. pagare gli eredi e Parte_1 Parte_2 CP_1 ni con un valore di £ 300.000.000 r e
[...]
5 la stessa vada intesa come corresponsione sia al fratello che alla CP_3 sorella cadauno. Pt_2
Ciò si dalle seguenti considerazioni. In particolare, dalla portata della scrittura sottoscritta tra e il 10.07.2002, in cui Pt_1 Parte_2 il “si impegna a li e l …entro il 2012 Parte_1 Parte_3
£ 450.000.000 pari ad Euro 232,405,00, rivalutati”. Inoltre, la posizione assunta dal confligge con le sue difese nelle Pt_1 precedenti cause contro Parte_2
Invero, se il aves valore che si era impegnato a Pt_1 riconoscere a fosse di 150 milioni di Lire (o comunque Parte_2 di 300 milioni ore dei due fratelli), questi non si sarebbe certo impegnato a versare solo alla sorella la somma di 450 milioni di Lire dieci anni dopo. Depone per un tale esito ricostruttivo anche quanto statuito dalla Corte d'Appello di Trento, nella sentenza n. 72/2020, in cui è stato precisato che l'assunto dell'odierno attore, secondo cui la scrittura privata de qua, in ordine all'impegno di liquidare con le modalità ivi Parte_2 stabilite, “sarebbe priva di causa, si rivela privo di consistenza, posto che la causa va inequivocamente rinvenuta nell'intreccio di prestazioni e controprestazioni in allora pattuite”. L'odierno attore, in tutto il corso del giudizio, non ha mai elucidato le ragioni per le quali avrebbe sottoscritto l'impegno de quo (benché a suo dire sfornito di causa), per di più reiterato il giorno stesso della stipula del contratto relativo al trasferimento dei beni immobili della nel Luglio CP_4
2002, mediante un'apposita separata scrittura, che si tivamente riproduce solo una parte degli impegni presi nel Novembre 2001 (non essendo più previsto, tra l'altro di pagare i mutui, e quello di “liquidare
, con la verosimile conseguenza che nell'accordo del 19 CP_1
si è inteso che la somma di Euro 300 mila è da riferirsi a ciascun degli eredi di e ovvero ed CP_1 CP_4 CP_1 Parte_2
[...] ra, incidentalmente, alle pagg. 15-16 della citata sentenza della Corte d'Appello di Trento, è detto che l'accordo contiene “la previsione di una cessione di beni con destinazione di una certa somma a taluno dei figli del cedente” e non solo ad uno. Per tali motivi, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento. Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, si evidenzia che nel ricorso monitorio (di data 16 Agosto 2024) vi è la richiesta di condannare , a pagare a Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 255.03 e maggiorarsi dal 30.06.2024 al saldo, senza alcuna altra precisazione e richiesta in ordine agli interessi legali. A riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3499 del 2025 ha statuito che: “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista 6 dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”. Del resto, solo in comparsa di costituzione e risposta datata 22 Gennaio 2025, la parte opposta ha formulato domanda di liquidazione degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 12449/2024. Giova precisare che, in tale pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice accertare i presupposti di fatto per l'applicabilità dell'art. 1284, c. 4, c.c., sicché, se manca quell'accertamento, non possono invocarsi quegli interessi. La condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va, infatti, chiesta espressamente e dichiarata, come tale, in sentenza. In mancanza di espressa domanda, in sede monitoria, il giudice non ha l'obbligo di provvedere. Le Sezioni Unite hanno, quindi, hanno concluso, sostenendo che “gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., ord. n. 3499 del 2025). A riprova di tali assunti si colloca ulteriore giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933). Nel caso che ci occupa, la parte opposta non si è costituita in giudizio tempestivamente, ma tardivamente, sicché ogni statuizione sulla possibile applicazione degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. è da ritenersi inammissibile. Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigetta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, anche quella
7 inerente alle spese della fase monitoria, il quale, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.052,00, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio;
Euro 814,00 per la fase introduttiva;
Euro 2.835,00 per la fase di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e gli Euro 260.000,00, nei valori minimi in ragione della esigua attività processuale svolta. Non si reputano sussistenti i presupposti per procedere alla condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione dell'attività difensiva spiegata nel giudizio dalla stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 574/2024 emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la richiesta di condanna proposta nei confronti della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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