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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – indennizzo da ritardo nell'adempimento
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Bartolomeo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piervincenzo Pacileo, curatore dell'eredità giacente e difensore di sé stesso;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 417/2014 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, depositata in data 20/5/2014 e relativa ai giudizi riuniti R.G. n. 977, 979 e 981 relativi all'anno 2013 promossi da contro , che l'aveva condannata al Controparte_1 Parte_1 pagamento all'appellato di euro 2,50 a titolo di indennizzo per ciascun procedimento riunito per la ritardata consegna al mittente di un avviso di ricevimento della notifica al destinatario di plico contenente atti giudiziari, giunti non entro dieci giorni dalla spedizione.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello o comunque rigettarlo. All'udienza del 16/04/2015, il procuratore dell'appellato dichiarava il decesso di
[...]
per cui il giudizio, dichiarato interrotto, veniva Controparte_1 riassunto nei confronti degli eredi. Si costituiva in giudizio l'eredità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 giacente di rappresentata dal curatore Controparte_1 dell'eredità giacente, il quale rappresentava che tutti gli eredi legittimi del de cuius avevano rinunciato all'eredità, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello. L'appello è tempestivo e rituale nel contenuto, per cui è ammissibile.
Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero è incontestato che la consegna al mittente di alcuni avvisi di ricevimento di notifiche di atti giudiziari avvenne oltre il decimo giorni dalla spedizione e dalla notifica e precisamente intorno al trentesimo giorno.
Risulta, dalla lettura dell'art. 6 L. 890/1982, sulle notificazioni a mezzo poste, che “lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità” e che il punto 6 della Carta della Qualità del servizio postale universale vigente all'epoca dei fatti posti a base del giudizio prevede che “Ritardo nel recapito eccedente il 10° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione = il costo sostenuto per la spedizione. nel recapito eccedente il 30° giorno lavorativo Pt_2 successivo alla data di spedizione, mancato recapito o danneggiamento totale = euro 30,00 più il costo della spedizione. Lo smarrimento ed il mancato recapito dell'avviso di ricevimento, anche relativo all'atto giudiziario, non dà luogo ad alcun indennizzo. Sarà comunque rilasciato, su richiesta e senza costi aggiuntivi, un duplicato regolarizzato
d'ufficio”.
Ne deriva che non esiste norma di legge, regolamento o condizioni generali di contratto che prevedono in automatico un indennizzo o un rimborso del costo di spedizione per il caso di ritardo di recapito al mittente dell'avviso di ricevimento, laddove invece sono previsti solo per il ritardato recapito al destinatario del plico raccomandato, ma sempre previo formale reclamo o richiesta stragiudiziale da parte del mittente. In particolare non lo prevede, anzi lo esclude, la Carta della Qualità del servizio postale universale, che rappresenta una dichiarazione di impegno unilaterale, proveniente dal solo gestore del servizio postale, cui può attribuirsi la stessa efficacia delle condizioni generali di contratto.
Si concorda sul fatto che tra il mittente e il gestore del servizio postale si instaura un rapporto contrattuale di diritto privato, regolato dagli artt. 1218 c.c. che prevede che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento dal danno se
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile”. Nel caso in esame di sicuro sussiste un ritardo nell'adempimento, atteso che l'avviso di ricevimento è stato recapitato al mittente oltre il decimo giorno lavorativo sia dalla spedizione della raccomandata, sia dalla notifica della raccomandata al destinatario. Altrettanto pacifico è che le non hanno dato la c.d. prova liberatoria (caso Parte_1 fortuito o forza maggiore) per escludere la propria colpevolezza nel ritardo nell'inadempimento. E' mancata, però, in modo assoluto da parte dell'appellata, sin dal primo grado del giudizio, non solo la prova, ma anche la semplice allegazione, del danno ricevuto in seguito alla ritardata consegna dell'avviso di ricevimento. Ed invero il danno (patrimoniale e non patrimoniale) va sempre allegato e provato da parte di chi lo richiede, segnatamente nelle ipotesi di ritardo nell'adempimento; altrimenti, pur in presenza di un inadempimento, nulla può essere risarcito dal giudice, nemmeno in forma equitativa.
D'altra parte, è fatto notorio, che le raccomandate degli atti giudiziari si inviano prudentemente un bel po' di tempo prima rispetto ad un dato termine connesso ad un'attività giudiziale, entro il quale bisogna provare la ricezione del plico da parte del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento;
e altrettanto notorio è che il mero semplice ritardo nel recapito dell'avviso di ricevimento in genere non produce alcun danno, tranne casi particolari, che bisogna quanto meno allegare, indicandone le circostanze di fatto, e documentare. Cosa che, si ripete, non è stata fatta neanche in primo grado di giudizio.
In conclusione, nel caso in esame: 1) non esiste norma, regolamento o condizione generale di contratto in base alla quale il gestore postale è obbligato a pagare un indennizzo o un rimborso per il semplice verificarsi di un ritardo;
2) giammai l'appellata né ha fatto richiesta stragiudiziale al gestore postale con il previsto reclamo;
3) non è stato allegato e provato il danno ricevuto per il ritardo nell'inadempimento; 4) non essendovi stata richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento nessuna restituzione del costo della raccomandata poteva essere richiesto.
Per tali motivi la domanda proposta in primo grado andava rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, atteso comunque il ritardo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 nell'adempimento e alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli all'appellato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 28/05/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – indennizzo da ritardo nell'adempimento
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Bartolomeo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piervincenzo Pacileo, curatore dell'eredità giacente e difensore di sé stesso;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 417/2014 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, depositata in data 20/5/2014 e relativa ai giudizi riuniti R.G. n. 977, 979 e 981 relativi all'anno 2013 promossi da contro , che l'aveva condannata al Controparte_1 Parte_1 pagamento all'appellato di euro 2,50 a titolo di indennizzo per ciascun procedimento riunito per la ritardata consegna al mittente di un avviso di ricevimento della notifica al destinatario di plico contenente atti giudiziari, giunti non entro dieci giorni dalla spedizione.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello o comunque rigettarlo. All'udienza del 16/04/2015, il procuratore dell'appellato dichiarava il decesso di
[...]
per cui il giudizio, dichiarato interrotto, veniva Controparte_1 riassunto nei confronti degli eredi. Si costituiva in giudizio l'eredità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 giacente di rappresentata dal curatore Controparte_1 dell'eredità giacente, il quale rappresentava che tutti gli eredi legittimi del de cuius avevano rinunciato all'eredità, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello. L'appello è tempestivo e rituale nel contenuto, per cui è ammissibile.
Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero è incontestato che la consegna al mittente di alcuni avvisi di ricevimento di notifiche di atti giudiziari avvenne oltre il decimo giorni dalla spedizione e dalla notifica e precisamente intorno al trentesimo giorno.
Risulta, dalla lettura dell'art. 6 L. 890/1982, sulle notificazioni a mezzo poste, che “lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità” e che il punto 6 della Carta della Qualità del servizio postale universale vigente all'epoca dei fatti posti a base del giudizio prevede che “Ritardo nel recapito eccedente il 10° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione = il costo sostenuto per la spedizione. nel recapito eccedente il 30° giorno lavorativo Pt_2 successivo alla data di spedizione, mancato recapito o danneggiamento totale = euro 30,00 più il costo della spedizione. Lo smarrimento ed il mancato recapito dell'avviso di ricevimento, anche relativo all'atto giudiziario, non dà luogo ad alcun indennizzo. Sarà comunque rilasciato, su richiesta e senza costi aggiuntivi, un duplicato regolarizzato
d'ufficio”.
Ne deriva che non esiste norma di legge, regolamento o condizioni generali di contratto che prevedono in automatico un indennizzo o un rimborso del costo di spedizione per il caso di ritardo di recapito al mittente dell'avviso di ricevimento, laddove invece sono previsti solo per il ritardato recapito al destinatario del plico raccomandato, ma sempre previo formale reclamo o richiesta stragiudiziale da parte del mittente. In particolare non lo prevede, anzi lo esclude, la Carta della Qualità del servizio postale universale, che rappresenta una dichiarazione di impegno unilaterale, proveniente dal solo gestore del servizio postale, cui può attribuirsi la stessa efficacia delle condizioni generali di contratto.
Si concorda sul fatto che tra il mittente e il gestore del servizio postale si instaura un rapporto contrattuale di diritto privato, regolato dagli artt. 1218 c.c. che prevede che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento dal danno se
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile”. Nel caso in esame di sicuro sussiste un ritardo nell'adempimento, atteso che l'avviso di ricevimento è stato recapitato al mittente oltre il decimo giorno lavorativo sia dalla spedizione della raccomandata, sia dalla notifica della raccomandata al destinatario. Altrettanto pacifico è che le non hanno dato la c.d. prova liberatoria (caso Parte_1 fortuito o forza maggiore) per escludere la propria colpevolezza nel ritardo nell'inadempimento. E' mancata, però, in modo assoluto da parte dell'appellata, sin dal primo grado del giudizio, non solo la prova, ma anche la semplice allegazione, del danno ricevuto in seguito alla ritardata consegna dell'avviso di ricevimento. Ed invero il danno (patrimoniale e non patrimoniale) va sempre allegato e provato da parte di chi lo richiede, segnatamente nelle ipotesi di ritardo nell'adempimento; altrimenti, pur in presenza di un inadempimento, nulla può essere risarcito dal giudice, nemmeno in forma equitativa.
D'altra parte, è fatto notorio, che le raccomandate degli atti giudiziari si inviano prudentemente un bel po' di tempo prima rispetto ad un dato termine connesso ad un'attività giudiziale, entro il quale bisogna provare la ricezione del plico da parte del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento;
e altrettanto notorio è che il mero semplice ritardo nel recapito dell'avviso di ricevimento in genere non produce alcun danno, tranne casi particolari, che bisogna quanto meno allegare, indicandone le circostanze di fatto, e documentare. Cosa che, si ripete, non è stata fatta neanche in primo grado di giudizio.
In conclusione, nel caso in esame: 1) non esiste norma, regolamento o condizione generale di contratto in base alla quale il gestore postale è obbligato a pagare un indennizzo o un rimborso per il semplice verificarsi di un ritardo;
2) giammai l'appellata né ha fatto richiesta stragiudiziale al gestore postale con il previsto reclamo;
3) non è stato allegato e provato il danno ricevuto per il ritardo nell'inadempimento; 4) non essendovi stata richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento nessuna restituzione del costo della raccomandata poteva essere richiesto.
Per tali motivi la domanda proposta in primo grado andava rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, atteso comunque il ritardo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 nell'adempimento e alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli all'appellato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 28/05/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4