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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8337/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Caturano e Parte_1 dall'avv. Rocco Felato per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale COroparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Terracciano e dall'avv. Massimo Micheli per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nel fascicolo telematico il 6 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l , in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, impugnando la sanzione disciplinare LA sospensione dal servizio con privazione LA retribuzione per mesi quattro irrogatale dall'ufficio di disciplina dell con provvedimento del CP_2 9 dicembre 2024, emessa per un asserito comportamento negligente sanzionato dall'art. 49, comma 8, lett. k) del C.C.N.L. Area Sanità 2019 – 2021. In particolare, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità LA sanzione disciplinare irrogata nella pluralità dei profili di cui agli antescritti motivi di diritto;
b) condannare, per l'effetto, l a revocare la disposta sanzione, CP_2 cancellarla dal curriculum e dallo stato di servizio LA ricorrente e al conseguente (giusto) pagamento delle (quattro) mensilità oggetto di sanzione nella misura di legge il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la sproporzione LA sanzione disciplinare comminata alla ricorrente e per l'effetto rideterminarla nella misura minima di giorni 3 di sospensione dal servizio, ovvero in quella diversa misura che l'adito Tribunale riterrà equa, anche in ragione del Suo prudente apprezzamento con pagamento LA retribuzione dovuta per il periodo successivo;
d) condannare, in ogni caso, l' in persona del rappresentante CP_2 legale p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria resistente, contestando la fondatezza LA domanda e chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con prova orale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Come noto, grava sul datore di lavoro l'onere LA prova LA condotta che ha determinato l'irrogazione LA sanzione disciplinare (cfr. Cass., sez. lav., n. 5478 del 26 febbraio 2021). Il principio posto dall'art. 5 LA legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza LA giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è infatti senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di giudizio volto ad accertarne la legittimità, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. In quest'ottica, la Suprema Corte ha da tempo precisato che “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni
2 disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo LA proporzionalità LA sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 11153 del 17 agosto 2001 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 8583 del 27 marzo 2019). In particolare, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti contestati e la loro imputabilità soggettiva al lavoratore e tale onere si estende anche alla dimostrazione dell'illiceità del comportamento e LA sua rilevanza disciplinare. Il principio di proporzionalità, previsto dall'art. 2106 c.c. e ribadito dalla Corte di Cassazione impone che la sanzione irrogata sia adeguata alla gravità del fatto contestato. La sanzione disciplinare deve essere, pertanto, proporzionata alla gravità dell'infrazione, valutata in concreto, tenendo conto LA natura del fatto, LA posizione del lavoratore, LA sua condotta precedente e dell'eventuale danno prodotto. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, in particolare, “In tema di sanzioni disciplinari il fondamentale principio di proporzionalità LA sanzione rispetto alla gravità LA infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione LA sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, LA legittimità e LA congruità LA sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare. A tal riguardo, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, LA sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli. Ai fini di tale valutazione il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive LA condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione LA gravità LA trasgressione e, quindi, LA legittimità LA sanzione stessa. L'apprezzamento di merito LA proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure 5 in sede di legittimità se la valutazione del giudice di merito è sorretta da adeguata e logica motivazione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8679 del 13 aprile 2006, richiamata anche dalla sopra citata Cass. 8583/2019).
3 Infine, deve ricorrere la violazione di obblighi contrattuali, normativi o regolamentari, conosciuti o conoscibili dal dipendente. Secondo la Corte di legittimità, invero (cfr. Cass., sez. lav., n. 1926 del 27 gennaio 2011, Cass., sez. lav., n. 21032 del 18 ottobre 2016, Cass., sez. lav., n. 54 del 3 gennaio 2017), l'effettiva validità di una sanzione disciplinare presuppone che la condotta contestata sia o espressamente prevista nel codice disciplinare, affisso nei luoghi di lavoro o altrimenti portato a conoscenza del dipendente, oppure riconducibile alla violazione del cosiddetto “minimo etico”, ossia a doveri fondamentali e ovvi, il cui mancato rispetto integra un illecito immediatamente percepibile come tale dal lavoratore medio. In assenza di una prova rigorosa e completa dei fatti e LA loro rilevanza disciplinare, nei termini testé descritti, la sanzione deve ritenersi illegittima.
3. Sulla base di queste premesse generali di inquadramento, in via preliminare va rilevato che sono pacifici tra le parti il rapporto di lavoro, le mansioni svolte dalla lavoratrice – specificamente, oltre alla carica di direttore di distretto IV e LA committenza, quella di direttore ad interim LA U.O.C. aziendale “accreditamento e programmazione sanitaria” (A.P.S.), avente competenza, tra le altre, per la fase di liquidazione e certificazione delle fatture emesse dalle strutture private accreditate con il –, nonché l'irrogazione Pt_2 LA sanzione disciplinare impugnata nel presente procedimento. La contestazione disciplinare richiamata nel provvedimento sanzionatorio ha addebitato alla ricorrente, nella qualità di direttore dell'ufficio che si occupava LA liquidazione delle fatture, una grave negligenza per avere liquidato una pluralità di fatture emesse nel mese di giugno 2024 dalla struttura convenzionata I.R.C.C.S. ND Santa CI e relative alle prestazioni, dalla stessa, erogate per il S.S.N. nel mese di maggio 2024, per un totale complessivo di € 2.349.706,29. Secondo quanto esposto dall'azienda datrice di lavoro la condotta LA lavoratrice si sarebbe connotata di particolare gravità in quanto:
“- la Dott.ssa era pienamente consapevole LA grave crisi Pt_1 economica e finanziaria LA ND , una delle strutture CP_3
“accreditate” con il più importanti tra quelle amministrate dalla Pt_2 struttura complessa (UOC) dalla stessa diretta, presa pienamente cognizione e atto LA irreversibilità di tale crisi;
- la Dott.ssa era altresì consapevole LA necessità – palesatale Pt_1 COr anche nel corso di plurimi incontri e riunioni sia presso la che presso la Regione Lazio – di porre in essere azioni a tutela dei crediti verso tale struttura vantati dall e dunque a tutela del patrimonio pubblico di quest'ultima, CP_1 quantomeno a partire dal 15 luglio in poi, con le richieste di emissione di note di debito di cui ut supra;
4 - sulla base di queste premesse, la Dott.ssa aveva bloccato - Pt_1 correttamente - solo il pagamento di una somma di produzione mensile sanitaria del mese di giugno 2024 LA ND de qua.
- tuttavia, per trascuratezza e negligenza, nell'ambito LA struttura da essa ancorché diretta “ad interim”, la Dott.ssa non considerava di Pt_1 aver già liquidato – prima di quella di giugno come sopra “bloccata” – un'altra mensilità di produzione, quella del mese di maggio 2024, che di lì a poco sarebbe stata pagata (attesa la comunicazione pervenutale dalla Regione LA data ultima di “pagamento” al 25 luglio 24 di cui alla e-mail regionale del 9 luglio 2024 di cui sopra: cfr. doc. 15); incurante delle dette scadenze temporali, nel bel mezzo LA crisi LA ND S. CI che aveva praticamente mobilitato gran parte dell'Azienda e delle sue risorse, la dott.ssa fruiva delle proprie ferie estive” (cfr. pag. nn. 18 e 19 LA memoria Pt_1 di costituzione).
4. Nella specie, i fatti oggetto LA contestazione elevata in sede disciplinare non sono controversi tra le parti in ordine alla circostanza che le cinque fatture indicate nella lettera di contestazione per le prestazioni rese dalla I.R.C.C.S. ND Santa CI nel mese di maggio 2024 per il servizio sanitario nazionale siano state effettivamente pagate dall'azienda sanitaria e, specificamente, dall'ufficio diretto dalla ricorrente. Quest'ultima, piuttosto, ha dedotto l'insussistenza dell'ascritta negligenza e, di conseguenza, di una responsabilità suscettibile di censure sul piano disciplinare. In particolare, la lavoratrice ha sostenuto di non essere stata adeguatamente e sufficientemente informata dello stato di grave crisi in cui versava la ND Santa CI e di non avere, comunque, il potere di bloccare il pagamento di fatture per prestazioni rese nel mese di maggio 2024, in assenza di specifiche disposizioni di servizio a lei impartite. Per contro, la parte datoriale ha insistito nel rilevare che la ricorrente, proprio in ragione dell'esperienza professionale maturata e LA funzione direttiva rivestita, avrebbe dovuto provvedere a tutelare la posizione dell' , la quale vantava ingenti crediti nei confronti LA COroparte_1
ND – in stato di grave decozione – sì da giustificare il mancato pagamento, mediante compensazione dei controcrediti in proprio favore, in presenza di un significativo rischio di non potere soddisfare le proprie voci di credito.
5. Così inquadrato ilthema decidendum, a parere del decidente il datore di lavoro non ha assolto l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere disciplinare, non essendo emersi elementi univoci da cui evincere che la condotta richiesta potesse essere effettivamente attuata dalla dipendente.
5 In altri termini, a prescindere dalla conoscenza LA situazione di significativa difficoltà economica del soggetto in cui favore sono state liquidate le fatture per prestazioni rese a fronte, tuttavia, di un credito dell'azienda sanitaria difficilmente riscuotibile, al fine di configurare l'asserita condotta negligente LA lavoratrice sarebbe stato necessario allegare e dimostrare che questa avesse il potere di bloccare il pagamento di crediti per attività dovute dal suo ufficio. Al riguardo, non è stato nemmeno allegato in memoria di costituzione che siano state impartite disposizioni di servizio di siffatto specifico contenuto da parte LA direzione sanitaria, né la parte datoriale ha allegato la normativa che regola il rapporto di lavoro e che attribuirebbe al direttore dell'ufficio di non pagare fatture per prestazioni sanitarie svolte in convenzione con il servizio nazionale. Per contro, la lavoratrice ha prodotto la disposizione di servizio n. 6/2024, la quale ha dato attuazione alle previsioni del DCA U00308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto “Approvazione LA disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, COroparte_4
e dell' ”, sul presupposto che, tra
[...] CP_5 CP_1 CP_6 le altre, le aziende sanitarie “hanno l'obbligo di applicare detta Disciplina includendola quale parte integrante di tutti i negozi giuridici insorti dal giorno 16/07/2015, data di pubblicazione del provvedimento stesso”, specificamente prevedendo che “L' , si impegna a concludere il COroparte_1 procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei COratti, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura (Art 4.5 DCA U00308 del 3 luglio 2015)” (cfr. doc. n. 17 del ricorso). Posto che la liquidazione delle fatture nel termine previsto era, in generale, un preciso obbligo del direttore dell'ufficio, non consta che la dirigenza sanitaria, che era pienamente a conoscenza LA situazione di decozione LA ND Santa CI – LA quale era stata resa partecipe anche la ricorrente, come confermato dalla teste all'udienza del Testimone_1
24 settembre 2025 – avesse tuttavia impartito disposizioni specifiche finalizzate a prevenire la conclusione del procedimento di liquidazione nel termine previsto: termine che, in linea di massima, la ricorrente aveva l'obbligo di assicurare.
5.1 La difesa LA resistente ha dedotto al riguardo che “Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento “positivo” che si sarebbe dovuto attendere dalla dott.ssa – anche per le qualificazioni soggettive di cui Pt_1 in diverse occasioni si è detto nel presente scritto – era quello non solo e non tanto di “bloccare” una liquidazione (quella LA produzione sanitaria del maggio 2024) già effettuata, bensì di “richiamare”, annullando/revocando tale procedura di liquidazione. Per fare ciò ben poteva avvalersi delle
6 COr tempistiche delle procedure interne alla oltre che di quelle dell'Accordo Regionale Centralizzato dei pagamenti (da presumersi note alla dirigente apicale attrice in questo processo) come comunicatele il 9 luglio 2024 dalla Regione Lazio. Tali procedure individuavano nella data ultima del 25 luglio 2024 , il termine oltre il quale il pagamento sarebbe stato ineludibilmente effettuato in favore LA ND Santa CI. E ciò attesta inequivocabilmente che la Dott.ssa era ancora Pt_1 nella piena giuridica possibilità di operare a salvaguardia del patrimonio CO LA . Tale omessa condotta, di cui allo stato non è possibile individuare e quantificare i danni economici costituisce, senza dubbio alcuno, una condotta contraria ai doveri d'ufficio, perfettamente integrante la fattispecie astratta oggetto di contestazione disciplinare”. Tuttavia, non sono state nemmeno indicate quali sarebbero le procedure interne che la ricorrente avrebbe dovuto attuare per revocare l'iter di liquidazione, sì da non supportare la conclusione dell'azienda secondo cui la ricorrente avrebbe violato i suoi obblighi di servizio. A ciò occorre aggiungere che la lettera di contestazione disciplinare, che vale a fissare il contenuto delle violazioni addebitate alla dipendente, non fa alcun riferimento a procedure interne di revoca di fatture per prestazioni erogate – e, pertanto, da liquidare –, da attuare in autonomia da parte del direttore, ma in modo più incisivo ha affermato che la dirigente, malgrado
“perfettamente e formalmente a conoscenza dell'impossibilità di recuperare l'enorme debito maturato a vario titolo dalla ND Santa CI nei confronti di questa , non ha provveduto, come deciso a tutela del CP_1 bilancio erariale aziendale, a bloccare la liquidazione delle suddette fatture avendone la possibilità fino alla suddetta data del 25 luglio 2025”. In base al tenore LA contestazione, pertanto, sarebbe stato espressamente e direttamente deciso di bloccare le fatture in questione e di questa determinazione LA dirigenza aziendale la ricorrente sarebbe stata direttamente investita. Di questa evenienza, tuttavia, non è stata fornita prova in giudizio, non venendo comprovata né dai documenti prodotti, né dalla prova testimoniale raccolta. Dalla mail del 9 luglio 2024 risulta soltanto che la ricorrente fosse stata informata che le fatture oggetto LA contestazione disciplinare sarebbero state pagate in data 25 luglio 2024 (cfr. doc. n. 15 LA memoria), ma non emerge in alcun modo che fosse stato deciso e comunicato alla ricorrente di bloccare le fatture ancora da pagare in favore LA ND Santa CI, anche perché non è stato indicato il soggetto che avrebbe impartito un siffatto ordine di servizio.
7 La teste , sul punto, si è limitata a riferire che “la riunione era Tes_1 stata indetta in ordine allo stato di crisi del Santa CI e alle note di credito che l'azienda aveva chiesto di rilasciare in base alla normativa regionale;
che io ricordi, in quella riunione si è parlato solo di questa situazione;
ricordo che in quel periodo abbiamo svolto varie riunioni in ufficio in cui si è parlato LA situazione del Santa CI, in alcune di queste era anche presente la ricorrente, ma non saprei meglio precisare i dettagli”. Sicché, alla stregua degli elementi probatori acquisiti al giudizio a opera del datore di lavoro al fine di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante, non risultano comprovati i fatti costitutivi LA grave negligenza ascritta alla lavoratrice e posta a fondamento LA sanzione disciplinare.
6. In definitiva, la sanzione disciplinare va annullata e, per l'effetto, l' va condannata al pagamento del trattamento retributivo COroparte_1 trattenuto per il periodo di 4 mesi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, LA legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale LA norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 LA Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi LA dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo LA conformazione LA sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
8 In tale ottica, di recente, ribadendo questi principi consolidati, la Suprema Corte ha così condivisibilmente riaffermato che “Il divieto di cumulo si applica ad ogni credito scaturente dal rapporto di impiego. Al riguardo di recente si è affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, LA L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa LA previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi. (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020)” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 27184 del 10 ottobre 2025).
7. Le spese seguono la regola generale LA soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore LA causa, per come individuato dalla stessa ricorrente (valore indeterminabile per cause di bassa complessità).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla la sanzione disciplinare LA sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente con nota prot. 240691 del 9 dicembre 2024 e, per l'effetto, condanna l'azienda sanitaria resistente al pagamento in favore LA lavoratrice del trattamento retributivo trattenuto nel periodo 1 gennaio 2025 – 30 aprile 2025, oltre interessi legali, come per legge. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.257, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 27 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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