CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20187 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EM AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
gcr 4.94.1 &A, lette le conclusioni del P c e ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20187 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di TA D'AN, volta all'annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico dalla locale Procura generale della Repubblica il 26 agosto 2021 ed all'emissione di un nuovo provvedimento esecutivo, unitario anziché scisso in più cumuli parziali. Ha, in proposito, rilevato che l'assunto difensivo secondo cui l'espiazione della pena portata dal contestato ordine di carcerazione dovrebbe essere anticipata al 22 settembre 2022 trova smentita nella corretta applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui le sanzioni de quibus agitur siano state inflitte in relazione a reati uniti sotto il vincolo della continuazione. 2. TA D'AN propone, con l'assistenza dell'avv. Sheila Foti, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione arbitrariamente scisso l'esecuzione in due distinti cumuli sul presupposto della commissione, da parte sua, del più recente reato associativo, a partire dal 14 luglio 2005, data della scarcerazione, senza considerare l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra tale delitto, la cui consumazione si è protratta sino al 2008, e quello, pure associativo, commesso fino al 1985, né l'ininterrotta perduranza del vincolo associativo per tutto il periodo (1 luglio 1995-14 luglio 2005) in cui egli è stato ristretto in carcere. Rileva, al riguardo, che, nel caso di specie, la sottoposizione a regime detentivo non può costituire elemento discriminante in vista della formazione, in ossequio al dettato dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di due distinti cumuli parziali, atteso che non si è al cospetto «di due distinti reati di associazione mafiosa unificati dal vincolo della continuazione, bensì di un unico reato associativo commesso senza soluzione di continuità, sebbene accertato con due distinti procedimenti giudiziari». 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2 ti 2. TA D'AN è stato, tra l'altro, irrevocabilmente condannato: - con sentenza del 10 luglio 2001, alla pena di otto anni di reclusione per il delitto di associazione mafiosa, commesso fino all'i maggio 1995; - con sentenza del 4 settembre 2015, alla pena di diciassette anni ed un mese di reclusione per vari reati, tra cui quello di associazione mafiosa, commesso sino all'I. dicembre 2008. La Corte di appello di Catania, con ordinanza resa ex art. 671 cod. proc. pen. il 17 settembre 2020, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con le decisioni sopra indicate e rideterminato la pena complessiva in ventidue anni di reclusione. Il Procuratore generale della Repubblica, il 26 agosto 2021, ha, pertanto, emesso un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti tenendo conto della sanzione già espiata per i reati espressione del medesimo disegno criminoso. Nel compiere tale operazione, ha considerato, da un canto, che la sanzione per questi ultimi reati è stata eseguita in epoca precedente all'applicazione della disciplina del reato continuato e tenuto conto, dall'altro, della commissione del reato più grave (protratta, si rammenta, sino al dicembre del 2008) in un momento successivo all'esecuzione di quella pena. Ha, pertanto, formato due distinti cumuli parziali, il primo dei quali comprende, oltre alla pena irrogata per il primo delitto associativo, quelle inflitte, con separate sentenze, per altri reati risalenti, pure, ad epoca antecedente alla commissione del più recente reato associativo, che è valso a D'AN una pena che è stata, invece, inserita, da sola, nel secondo cumulo parziale. 3. La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a regolare l'operatività, al cospetto di simili fattispecie, del principio consacrato all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — stando al quale «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» — che, a contrario, osta all'applicazione della fungibilità in relazione a pene espiate, come accaduto nel caso in esame, prima della commissione del reato che ha comportato la pena da eseguire. Nell'adempimento di tale compito, ha affermato, con orientamento costante e condiviso, che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione. (In motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati- 3 satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso cfr., di recente, Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033 - 01). 4. Il ricorrente contesta la conclusione raggiunta dalla Corte di appello sul rilievo che il riconoscimento della continuazione ha fatto sì che la pena irrogata con la sentenza più risalente — quantunque, di fatto, interamente scontata — debba essere considerata ancora in esecuzione, con la conseguente necessità di procedere all'unificazione del cumulo. Trattasi di impostazione non condivisibile, perché confliggente con la ratio, sopra indicata, che presiede alle regole dettate in materia di fungibilità — volte ad evitare che la maturazione di un «credito di pena» possa, anche indirettamente, incidere sulla successiva risoluzione criminosa — e che non risente del riconoscimento della continuazione tra più reati che, a questi fini, mantengono intatta la loro individualità. In questo senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215). Erra, d'altro canto, il ricorrente laddove sostiene che l'applicazione della disciplina del reato continuato ha determinato la definitiva ed integrale reductio ad unitatem di condotte criminose che, invece, mantengono la loro reciproca autonomia, già icasticamente apprezzabile, del resto, dalla circostanza che la sua militanza associativa si colloca in due distinte cornici cronologiche, tra di loro separate da un decennio, cioè dal periodo trascorso da D'AN in carcere. Tanto, ad ulteriore conferma del fatto che la più recente espressione dell'originario disegno criminoso si colloca in un lasso temporale sicuramente successivo all'espiazione della pena di cui si discute, sì da giustificare l'applicazione del criterio dettato dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. 4 In proposito, pertinente si palesa, d'altro canto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione» (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600 - 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102 - 01). 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di D'AN al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/01/2023.
gcr 4.94.1 &A, lette le conclusioni del P c e ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20187 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di TA D'AN, volta all'annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico dalla locale Procura generale della Repubblica il 26 agosto 2021 ed all'emissione di un nuovo provvedimento esecutivo, unitario anziché scisso in più cumuli parziali. Ha, in proposito, rilevato che l'assunto difensivo secondo cui l'espiazione della pena portata dal contestato ordine di carcerazione dovrebbe essere anticipata al 22 settembre 2022 trova smentita nella corretta applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui le sanzioni de quibus agitur siano state inflitte in relazione a reati uniti sotto il vincolo della continuazione. 2. TA D'AN propone, con l'assistenza dell'avv. Sheila Foti, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione arbitrariamente scisso l'esecuzione in due distinti cumuli sul presupposto della commissione, da parte sua, del più recente reato associativo, a partire dal 14 luglio 2005, data della scarcerazione, senza considerare l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra tale delitto, la cui consumazione si è protratta sino al 2008, e quello, pure associativo, commesso fino al 1985, né l'ininterrotta perduranza del vincolo associativo per tutto il periodo (1 luglio 1995-14 luglio 2005) in cui egli è stato ristretto in carcere. Rileva, al riguardo, che, nel caso di specie, la sottoposizione a regime detentivo non può costituire elemento discriminante in vista della formazione, in ossequio al dettato dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di due distinti cumuli parziali, atteso che non si è al cospetto «di due distinti reati di associazione mafiosa unificati dal vincolo della continuazione, bensì di un unico reato associativo commesso senza soluzione di continuità, sebbene accertato con due distinti procedimenti giudiziari». 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2 ti 2. TA D'AN è stato, tra l'altro, irrevocabilmente condannato: - con sentenza del 10 luglio 2001, alla pena di otto anni di reclusione per il delitto di associazione mafiosa, commesso fino all'i maggio 1995; - con sentenza del 4 settembre 2015, alla pena di diciassette anni ed un mese di reclusione per vari reati, tra cui quello di associazione mafiosa, commesso sino all'I. dicembre 2008. La Corte di appello di Catania, con ordinanza resa ex art. 671 cod. proc. pen. il 17 settembre 2020, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con le decisioni sopra indicate e rideterminato la pena complessiva in ventidue anni di reclusione. Il Procuratore generale della Repubblica, il 26 agosto 2021, ha, pertanto, emesso un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti tenendo conto della sanzione già espiata per i reati espressione del medesimo disegno criminoso. Nel compiere tale operazione, ha considerato, da un canto, che la sanzione per questi ultimi reati è stata eseguita in epoca precedente all'applicazione della disciplina del reato continuato e tenuto conto, dall'altro, della commissione del reato più grave (protratta, si rammenta, sino al dicembre del 2008) in un momento successivo all'esecuzione di quella pena. Ha, pertanto, formato due distinti cumuli parziali, il primo dei quali comprende, oltre alla pena irrogata per il primo delitto associativo, quelle inflitte, con separate sentenze, per altri reati risalenti, pure, ad epoca antecedente alla commissione del più recente reato associativo, che è valso a D'AN una pena che è stata, invece, inserita, da sola, nel secondo cumulo parziale. 3. La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a regolare l'operatività, al cospetto di simili fattispecie, del principio consacrato all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — stando al quale «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» — che, a contrario, osta all'applicazione della fungibilità in relazione a pene espiate, come accaduto nel caso in esame, prima della commissione del reato che ha comportato la pena da eseguire. Nell'adempimento di tale compito, ha affermato, con orientamento costante e condiviso, che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione. (In motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati- 3 satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso cfr., di recente, Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033 - 01). 4. Il ricorrente contesta la conclusione raggiunta dalla Corte di appello sul rilievo che il riconoscimento della continuazione ha fatto sì che la pena irrogata con la sentenza più risalente — quantunque, di fatto, interamente scontata — debba essere considerata ancora in esecuzione, con la conseguente necessità di procedere all'unificazione del cumulo. Trattasi di impostazione non condivisibile, perché confliggente con la ratio, sopra indicata, che presiede alle regole dettate in materia di fungibilità — volte ad evitare che la maturazione di un «credito di pena» possa, anche indirettamente, incidere sulla successiva risoluzione criminosa — e che non risente del riconoscimento della continuazione tra più reati che, a questi fini, mantengono intatta la loro individualità. In questo senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215). Erra, d'altro canto, il ricorrente laddove sostiene che l'applicazione della disciplina del reato continuato ha determinato la definitiva ed integrale reductio ad unitatem di condotte criminose che, invece, mantengono la loro reciproca autonomia, già icasticamente apprezzabile, del resto, dalla circostanza che la sua militanza associativa si colloca in due distinte cornici cronologiche, tra di loro separate da un decennio, cioè dal periodo trascorso da D'AN in carcere. Tanto, ad ulteriore conferma del fatto che la più recente espressione dell'originario disegno criminoso si colloca in un lasso temporale sicuramente successivo all'espiazione della pena di cui si discute, sì da giustificare l'applicazione del criterio dettato dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. 4 In proposito, pertinente si palesa, d'altro canto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione» (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600 - 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102 - 01). 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di D'AN al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/01/2023.