TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2033/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Cosmai n. Parte_1
16, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vetere che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Gilda Avena - resistente
Oggetto: indebito;
opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare e revocare sia l'<
indebitamente percepite su prestazione disoccupazione agricola della Sig.ra Parte_1
n. 2015665204192>> … sia il successivo <<avviso di addebito n. < i>
[...]
33420250000271840000>>, formato l'8 marzo 2025 e recapitato l'11.04.2025 … per
intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria fatta valere dall' Con vittoria di CP_1
spese e competenze difensive da distrarsi …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… 1) rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile
e/o infondata;
2) disporre contestuale condanna del ricorrente all'adempimento
dell'obbligo restitutorio oggetto di giudiziale contestazione, e, quindi, al pagamento degli
importi in dettaglio quantificati nel corpo dell'avversato provvedimento, maggiorati degli
accessori di legge;
3) disporre pagamento di spese e competenze a carico di parte
ricorrente…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420250000271840000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 3.924,64 per l'indennità di disoccupazione agricola erogata in maniera indebita per l'anno 2014.
Ha affermato l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e l'omessa notifica dell'atto di accertamento dell'indebito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo -
dal quale era derivato l'indebito - non era stato contestato dalla ricorrente;
che la contestazione era inammissibile per intervenuta decadenza, sicché la cancellazione delle giornate agricole era divenuta irretrattabile;
che non sussisteva la prescrizione decennale,
anche in ragione della notifica di atti interruttivi della stessa. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
2 CP_ In ordine alla motivazione dell'indebito, è fondata l'argomentazione dell'
sull'incontestabilità del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole (dovendosi anche evidenziare che non vi sono richieste specifiche di parte ricorrente), posto a base dell'indebito oggetto di giudizio.
In ogni caso, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
CP_ agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che,
in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n.
8281/2015).
Si aggiunge ancora, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, che “In tema di indebito
previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della
sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare
come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_1
necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non
si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del
pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non
legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di
effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha
carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del
destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in
CP_ godimento” (Cass. Sez. Lav. n. 198/2011), sicché considerando che l' ha comunicato con chiarezza la motivazione dell'indebito, spettava alla parte ricorrente l'onere della prova
- non assolto, si ripete - in ordine alla debenza della somma.
3 CP_ Da ultimo, in merito, l' ha allegato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
reso nei confronti dell'azienda agricola di Sicilia Luigi, da cui risulta che la ricorrente è la sorella del titolare dell'azienda, in contrasto con ipotesi di sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tali da configurare il diritto all'indennità indebitamente erogata.
L'eccezione di prescrizione è infondata, trattandosi di prestazione erogata nel giugno e nel dicembre 2015, sicché il termine decennale ex art. 2033 c.c. non è decorso alla notifica dell'avviso di addebito, dovendosi anche considerare gli atti interruttivi del 2023 e del 2024
(per il secondo non vi sono state contestazioni specifiche della parte ricorrente).
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le considerazioni svolte sulla genericità ed infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente (che nelle note scritte depositate il 10.9.2025 “reitera” la dichiarazione ex art. 152
disp. att. c.p.c. che si assume resa in calce alle conclusioni e che, invece, non risulta in atti)
valgono a configurare la responsabilità della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso in opposizione
(cfr. principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass. 3311/2017),
rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
4 In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 450,00 in favore dell'
La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' della somma di €. 450,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 22.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2033/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Cosmai n. Parte_1
16, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vetere che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Gilda Avena - resistente
Oggetto: indebito;
opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare e revocare sia l'<
indebitamente percepite su prestazione disoccupazione agricola della Sig.ra Parte_1
n. 2015665204192>> … sia il successivo <<avviso di addebito n. < i>
[...]
33420250000271840000>>, formato l'8 marzo 2025 e recapitato l'11.04.2025 … per
intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria fatta valere dall' Con vittoria di CP_1
spese e competenze difensive da distrarsi …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… 1) rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile
e/o infondata;
2) disporre contestuale condanna del ricorrente all'adempimento
dell'obbligo restitutorio oggetto di giudiziale contestazione, e, quindi, al pagamento degli
importi in dettaglio quantificati nel corpo dell'avversato provvedimento, maggiorati degli
accessori di legge;
3) disporre pagamento di spese e competenze a carico di parte
ricorrente…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420250000271840000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 3.924,64 per l'indennità di disoccupazione agricola erogata in maniera indebita per l'anno 2014.
Ha affermato l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e l'omessa notifica dell'atto di accertamento dell'indebito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo -
dal quale era derivato l'indebito - non era stato contestato dalla ricorrente;
che la contestazione era inammissibile per intervenuta decadenza, sicché la cancellazione delle giornate agricole era divenuta irretrattabile;
che non sussisteva la prescrizione decennale,
anche in ragione della notifica di atti interruttivi della stessa. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
2 CP_ In ordine alla motivazione dell'indebito, è fondata l'argomentazione dell'
sull'incontestabilità del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole (dovendosi anche evidenziare che non vi sono richieste specifiche di parte ricorrente), posto a base dell'indebito oggetto di giudizio.
In ogni caso, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
CP_ agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che,
in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n.
8281/2015).
Si aggiunge ancora, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, che “In tema di indebito
previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della
sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare
come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_1
necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non
si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del
pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non
legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di
effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha
carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del
destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in
CP_ godimento” (Cass. Sez. Lav. n. 198/2011), sicché considerando che l' ha comunicato con chiarezza la motivazione dell'indebito, spettava alla parte ricorrente l'onere della prova
- non assolto, si ripete - in ordine alla debenza della somma.
3 CP_ Da ultimo, in merito, l' ha allegato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
reso nei confronti dell'azienda agricola di Sicilia Luigi, da cui risulta che la ricorrente è la sorella del titolare dell'azienda, in contrasto con ipotesi di sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tali da configurare il diritto all'indennità indebitamente erogata.
L'eccezione di prescrizione è infondata, trattandosi di prestazione erogata nel giugno e nel dicembre 2015, sicché il termine decennale ex art. 2033 c.c. non è decorso alla notifica dell'avviso di addebito, dovendosi anche considerare gli atti interruttivi del 2023 e del 2024
(per il secondo non vi sono state contestazioni specifiche della parte ricorrente).
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le considerazioni svolte sulla genericità ed infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente (che nelle note scritte depositate il 10.9.2025 “reitera” la dichiarazione ex art. 152
disp. att. c.p.c. che si assume resa in calce alle conclusioni e che, invece, non risulta in atti)
valgono a configurare la responsabilità della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso in opposizione
(cfr. principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass. 3311/2017),
rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
4 In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 450,00 in favore dell'
La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' della somma di €. 450,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 22.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5