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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5500/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Monica La Torre che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio dell'avv. Ferdinando Amata che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: pubblico impiego privatizzato - straordinario.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 ottobre 2022 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Controparte_1
dal 1 febbraio 2014 al 31 ottobre 2019, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di “Esecutore Tecnico Conducente Mezzi Pesanti” livello B3-PEO del CCNL Enti Locali per 36 ore settimanale (6 ore giornaliere) suddivise su cinque o sei giorni lavorativi, lamentava che, gran parte dell'attività lavorativa straordinaria svolta non era stata conteggiata nelle buste paga e pertanto non era stata retribuita. In particolare, nell'anno 2017, dal cartellino presenza giornaliere emergevano 220,82 ore di lavoro straordinario, mentre le ore pagate solo 74; nell'anno 2018 su 177,21 ore di lavoro straordinario pagate solo 63 e nell'anno 2019 su95,89 ore di lavoro straordinario pagate solo 80. Chiedeva, pertanto, di accertare che nel 2017 ha espletato 220,82 ore di lavoro straordinario in base a specifici ordini di servizio del datore di lavoro, di cui 147 non sono state pagate per un importo netto pari ad € 1.484,21; che nel 2018 ne ha espletato 177,21 di cui 115 ore di lavoro non sono state pagate per un importo netto pari ad €
1.188,81; che nel 2019 ne ha espletato 95,89 di cui 15 non sono state pagate per un importo netto pari ad € 168,75, con conseguente condanna del al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di 2.841,77 euro oltre interessi legali e rivalutazione e oltre oneri fiscali e previdenziali.
Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 10 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. fogli presenza) risulta, anzitutto, che per gli anni 2017, 2018 e 2019 ha reso prestazioni di lavoro straordinario. Parte_1
Lo svolgimento di tali prestazioni non è stato contestato dall'Amministrazione resistente, la quale si
è limitata a negarne la remunerabilità in difetto di una formale e preventiva autorizzazione espressa rilasciata dal dirigente responsabile, evidenziando che il lavoro straordinario nel pubblico impiego: non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
è ammissibile per fronteggiare esigenze di carattere eccezionale;
deve rispondere ad effettive esigenze di servizio;
deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile. L'autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. L'autorizzazione allo straordinario comporta, innanzitutto, la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale. L'autorizzazione, poi, rappresenta lo strumento più adeguato per evitare: incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario che comportino il superamento dei limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici;
che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le esigenze della amministrazione e il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente, possano creare agli stessi nocumento alla salute e alla dignità di persona. L'autorizzazione in parola deve inoltre essere specifica, non essendo ammissibile il rilascio di autorizzazioni generali per lo svolgimento indistinto di ore di straordinario e, soprattutto, deve essere sempre preventiva. Essa deve infatti essere il risultato di una valutazione relativa alle concrete esigenze degli uffici, oltre che strumento volto ad evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso allo straordinario costituisca elemento di programmazione ordinaria del lavoro.
Orbene, come già rilevato da questo ufficio con recenti pronunce rese in fattispecie analoghe e le cui motivazioni possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sentenze n.
1307/2023 e 1311/2023), la S.C. ha però precisato che le pubbliche amministrazioni agiscono, specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria, ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppur per asseriti apprezzabili scopi. Rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario,
l'autorizzazione esprime dunque il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo essa sola, per l'indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione proprio dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro (v.
Cass. ord. n. 23506/2022, che ha riconosciuto il diritto al compenso per lavoro straordinario ad un autista di scuolabus - comandato ad effettuare il servizio di trasporto disabili - ritenendo a tal fine sufficiente la mera autorizzazione implicita allo svolgimento di straordinario).
Ancor più di recente la Cassazione ha ribadito tali principi, specificando che, pur in mancanza dei presupposti stabiliti dalla contrattazione collettiva, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla stessa, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. (cfr. Cass. n. 18063/2023, che richiama e specifica ord. n. 23506/2022).
E' stato così posto l'accento sul fatto che in questa materia occorre dare rilievo al dato sostanziale, sicché per autorizzazione deve intendersi il fatto che le prestazioni non siano state svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso che, come detto, può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.
In definitiva, “il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto (…) spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”
(cfr. da ultimo Cass. n. 6998/2025, n. 4984/2025, n. 4574/2025).
Ne deriva che nella specie per le maggiori prestazioni rese in favore del Controparte_1
, relativamente alle quali sono stato prodotti dallo stesso ente un generico ordine di servizio
[...]
autorizzativo del 30 gennaio 2019 e, su invito dell'ufficio, le schede di marcia e i formulari timbrati per il periodo 2017 - 2019, il SS ha diritto al relativo compenso, la cui quantificazione, anch'essa non specificamente contestata, risulta coerente con le disposizioni contrattuali e le relative tabelle retributive di categoria.
Pertanto l'ente locale va condannato al pagamento in suo favore del complessivo importo di 2.841,77 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori
(v. Cass. n. 13624/2020).
3.- La controvertibilità della questione fino ai più recenti arresti giurisprudenziali giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, applicando i minimi in considerazione della serialità, in 656,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna il a Controparte_1
corrispondere a l'importo lordo di 2.841,77 euro, oltre la maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo di lavoro straordinario espletato nel 2017 per 147 ore, nel 2018 per 115 ore e nel 2019 per 15 ore;
e a rimborsargli metà delle spese processuali, liquidata in 656,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro