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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 803/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Manlio Ga- leano, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guastella – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243 del 7.3.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 597 2017 0001481728 e n. 597 2017
0001699870, con cui l aveva intimato il pagamento rispettivamente Pt_1 dell'importo di €. 1.191,96 a titolo di contributi di aprile 2017 e di €. 2.640,90 per contributi di giugno e luglio 2017.
La ricorrente aveva eccepito la compensazione tra il proprio credito verso l di € 4.367,00 con il debito iscritto nei due AVA impugnati. Pt_1
Dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I., in esito alla dispo-
R.G. 803_2022 2
sta consulenza tecnica, il Tribunale accoglieva l'eccezione rilevando che i ver- samenti non erano stati utilizzati dall a soddisfacimento dei contributi Pt_1 dell'anno 2011 «in quanto già ceduti a » e che erano stati Controparte_2 imputati a compensazione con il debito contributivo per l'anno 2017 portato negli avvisi di addebito in oggetto, e precisamente per la somma di €.1.120,00 per contributi del mese di aprile 2017, di €.1.245,00 per il mese di giugno 2017
e di €.1.259,00 per il mese di luglio 2017».
Impugnava la sentenza l con atto depositato in data 7.9.2022. Pt_1
Si costituiva nel giudizio di appello la società Controparte_1 resistendo al gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico articolato motivo l'istituto appellante, dopo aver richiamato la sequenza degli atti e dei documenti di causa ed esplicitato a mezzo conteggi gli importi ancora dovuti dall'appellata deduce, in sintesi, l'erroneità della senten- za impugnata per aver ritenuto legittima la compensazione dei debiti di cui ai
DM10 sottesi agli AVA opposti con il credito della somma di € 4.637,00, ver- sata con gli F24 di settembre 2011, anzitutto perché i crediti da contribuzione sono incedibili anche nei confronti di , poi perché, dai documenti prodot- CP_3 ti, emerge che i versamenti effettuati dalla società nel 2011 sono stati imputati ai due avvisi di addebito 59720112000172536000 e 59720112000136952000 nel maggio 2017 mediante sgravi parziali delle rispettive partite in essi conte- nuti.
L'appellante deduce quindi che residua un credito della società di euro 974,08
e, pertanto, chiede di «confermare i due AVA opposti, il n. 597 2017 00014817
28 nei limiti in cui residua dopo lo sgravio di € 974,08 e il n. 597 2017
00016998 70 interamente».
L'appello è fondato.
1.1. Dai documenti prodotti dall in primo grado – ed in particolare dal Pt_1
R.G. 803_2022 3
messaggio “pec” inviato dall'Istituto al CTU - emerge che i versamenti effet- tuati dalla società nel 2011 sono stati imputati l'11.5.2017 al debito contributi- vo oggetto degli AVA 59720112000172536000 e n. 59720112000136952000, relativi ai contributi del 2011.
Nella pec, effettivamente, l'istituto aveva specificato al consulente che «la
, come risulta dagli atti di causa, ha cercato di pagare tardivamente CP_1
- e comunque in maniera insufficiente - i DM10 di 01-02-03/2011, che allego. I pagamenti sono avvenuti con F24 il 16 settembre 2011, come da estratti che allego. Poiché l' aveva già formato e anche passato alla notifica gli AVA Pt_1
597 2011 20001369 52 (notificato a luglio 2011) e 597 2011 20001725 36 (no- tificato il 22/9/2011), i pagamenti tardivi (che verosimilmente coprono solo le quote a carico del lavoratori) non potevano essere ricevuti dall' ma Pt_1 avrebbero dovuto essere effettuati a mani del Concessionario, anche per paga- re le somme aggiuntive per ritardo e gli aggi della Riscossione. Il tutto veniva comunicato tramite cassetti, che si allegano nel file Cassetti.pdf. La , CP_1 nel mentre, presentava istanza di dilazione all'Agente della Riscossione e ha iniziato i pagamenti, come si trae dagli estratti di tre delle quattro partite degli
AVA del 2011 che allego. L in persona della funzionaria , poi- Pt_1 Per_1 ché non si riusciva a gestire diversamente il quantum pagato come sopra, Con nell'aprile 2017 propose alla di usare queste somme come credito per estinguere altri debiti, a partire da 04/2017 (v. sempre allegato Cassetti.pdf, che riepiloga tutte le comunicazioni sul cassetto). Si precisa che la CP_1 non presenta alcun F24 a compensazione per il periodo interessato (allegato
F24 di 2017) e presenta i DM10 a debito (V. allegato)».
A fronte di ciò il C.T.U. ha, effettivamente, adottato una ricostruzione dei fatti errata, poiché ha ritenuto quanto segue: «Per ritornare al mandato e risponde- re alla prima domanda del Giudice “se la somma di € 4.637,00 (o altro impor- to) dedotta da parte ricorrente in compensazione sia stata addebitata dall' (tardivamente) agli avvisi di addebito di riferimento (diversi da Pt_1 quelli in oggetto) come sostenuto e documentato dall'Ente di previdenza.” la scrivente afferma che l' in riguardo alla specifica richiesta della data di Pt_1
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riversamento della somma di € 4.367,00 sulle partite di debito 2011 non ha ri- sposto con puntualità indicando la data effettiva ma dalla ricostruzione degli eventi essa è avvenuta a maggio 2017 (sei anni dopo) certamente tardivamente rispetto agli avvisi di addebito di riferimento del 2011. Che tale pratica sia fat- tibile in funzione al rapporto di cessione del credito fra i due istituti non è stato verificato dalla scrivente, ma certamente questa operatività dell' può es- Pt_1 sere ammessa solo se non ha provocato da parte della società un esborso di denaro superiore al debito iniziale. Per mancanza di dati e informazioni da parte dell'Agente di Riscossione la scrivente non ha elementi per esprimersi a favore della fattibilità o meno del riversamento tardivo» (pag. 6 elaborato peri- tale).
In realtà il fatto estintivo del debito coincide con il versamento eseguito nel set- tembre del 2011.
Il “riversamento” (rectius: imputazione di pagamento) da parte dell del Pt_1 pagamento del 2011 soltanto nel 2017 consegue alla corretta imputazione del pagamento agli AVA scaduti (59720112000172536000 e
59720112000136952000).
Erroneamente dunque il primo giudice ha ritenuto che i crediti del 2011 siano stati ceduti a e, conseguentemente, che il pagamento del Controparte_2
2011 abbia estinto il credito contributivo oggetto degli AVA opposti. Invero, in caso di cessione, vi sarebbero stati due distinti recuperi di crediti, quello di
[...]
per i contributi oggetto degli avvisi di addebito del 2011 e Controparte_4 quello dell con gli AVA opposti in questa sede. Pt_1
Invece, il pagamento effettuato nel 2011 è stato univocamente imputato dalla parte debitrice alla estinzione dei debiti del 2011.
Allo stesso modo, pertanto, sussiste il residuo credito della società di euro
974,08, emerso dai conteggi dell'appellante (non contestati dall'appellata), che, dunque, va scomputato dall'importo del debito contributivo oggetto dell'AVA
597 2017 0001481728; va invece confermato per intero l'AVA n. 597 2017
0001699870.
2. Per le considerazioni che precedono, l'appello va accolto;
per l'effetto, in ri-
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forma della sentenza impugnata, l'avviso di addebito l'AVA 597 2017
0001481728 va annullato per la somma di € 974,08, corrispondente alla parte del credito contributivo estinto per compensazione, e va dichiarata ancora do- vuta la somma di € 217,88; va invece rigettata l'opposizione all'AVA 597
2017 0001699870.
3. Atteso l'esito complessivo della lite, l'appellata, per il principio della soc- combenza, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di en- trambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parame- tri del DM 55/2014 e ss. mod.
4. Vanno infine poste a carico dell'appellata anche le spese di CTU del primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito l'AVA 597 2017
0001481728 in relazione all'importo di € 974,08, e dichiara ancora dovuta la somma di € 217,88; rigetta l'opposizione all'AVA 597 2017 0001699870; condanna l'appellata al pagamento in favore dell delle spese processuali Pt_1 dei due gradi di giudizio, che liquida in € 1.312,00 per il primo grado e in €
1.458,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario (15%); pone le spese di CTU del primo grado a carico dell'appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 803_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 803/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Manlio Ga- leano, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guastella – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243 del 7.3.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 597 2017 0001481728 e n. 597 2017
0001699870, con cui l aveva intimato il pagamento rispettivamente Pt_1 dell'importo di €. 1.191,96 a titolo di contributi di aprile 2017 e di €. 2.640,90 per contributi di giugno e luglio 2017.
La ricorrente aveva eccepito la compensazione tra il proprio credito verso l di € 4.367,00 con il debito iscritto nei due AVA impugnati. Pt_1
Dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I., in esito alla dispo-
R.G. 803_2022 2
sta consulenza tecnica, il Tribunale accoglieva l'eccezione rilevando che i ver- samenti non erano stati utilizzati dall a soddisfacimento dei contributi Pt_1 dell'anno 2011 «in quanto già ceduti a » e che erano stati Controparte_2 imputati a compensazione con il debito contributivo per l'anno 2017 portato negli avvisi di addebito in oggetto, e precisamente per la somma di €.1.120,00 per contributi del mese di aprile 2017, di €.1.245,00 per il mese di giugno 2017
e di €.1.259,00 per il mese di luglio 2017».
Impugnava la sentenza l con atto depositato in data 7.9.2022. Pt_1
Si costituiva nel giudizio di appello la società Controparte_1 resistendo al gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico articolato motivo l'istituto appellante, dopo aver richiamato la sequenza degli atti e dei documenti di causa ed esplicitato a mezzo conteggi gli importi ancora dovuti dall'appellata deduce, in sintesi, l'erroneità della senten- za impugnata per aver ritenuto legittima la compensazione dei debiti di cui ai
DM10 sottesi agli AVA opposti con il credito della somma di € 4.637,00, ver- sata con gli F24 di settembre 2011, anzitutto perché i crediti da contribuzione sono incedibili anche nei confronti di , poi perché, dai documenti prodot- CP_3 ti, emerge che i versamenti effettuati dalla società nel 2011 sono stati imputati ai due avvisi di addebito 59720112000172536000 e 59720112000136952000 nel maggio 2017 mediante sgravi parziali delle rispettive partite in essi conte- nuti.
L'appellante deduce quindi che residua un credito della società di euro 974,08
e, pertanto, chiede di «confermare i due AVA opposti, il n. 597 2017 00014817
28 nei limiti in cui residua dopo lo sgravio di € 974,08 e il n. 597 2017
00016998 70 interamente».
L'appello è fondato.
1.1. Dai documenti prodotti dall in primo grado – ed in particolare dal Pt_1
R.G. 803_2022 3
messaggio “pec” inviato dall'Istituto al CTU - emerge che i versamenti effet- tuati dalla società nel 2011 sono stati imputati l'11.5.2017 al debito contributi- vo oggetto degli AVA 59720112000172536000 e n. 59720112000136952000, relativi ai contributi del 2011.
Nella pec, effettivamente, l'istituto aveva specificato al consulente che «la
, come risulta dagli atti di causa, ha cercato di pagare tardivamente CP_1
- e comunque in maniera insufficiente - i DM10 di 01-02-03/2011, che allego. I pagamenti sono avvenuti con F24 il 16 settembre 2011, come da estratti che allego. Poiché l' aveva già formato e anche passato alla notifica gli AVA Pt_1
597 2011 20001369 52 (notificato a luglio 2011) e 597 2011 20001725 36 (no- tificato il 22/9/2011), i pagamenti tardivi (che verosimilmente coprono solo le quote a carico del lavoratori) non potevano essere ricevuti dall' ma Pt_1 avrebbero dovuto essere effettuati a mani del Concessionario, anche per paga- re le somme aggiuntive per ritardo e gli aggi della Riscossione. Il tutto veniva comunicato tramite cassetti, che si allegano nel file Cassetti.pdf. La , CP_1 nel mentre, presentava istanza di dilazione all'Agente della Riscossione e ha iniziato i pagamenti, come si trae dagli estratti di tre delle quattro partite degli
AVA del 2011 che allego. L in persona della funzionaria , poi- Pt_1 Per_1 ché non si riusciva a gestire diversamente il quantum pagato come sopra, Con nell'aprile 2017 propose alla di usare queste somme come credito per estinguere altri debiti, a partire da 04/2017 (v. sempre allegato Cassetti.pdf, che riepiloga tutte le comunicazioni sul cassetto). Si precisa che la CP_1 non presenta alcun F24 a compensazione per il periodo interessato (allegato
F24 di 2017) e presenta i DM10 a debito (V. allegato)».
A fronte di ciò il C.T.U. ha, effettivamente, adottato una ricostruzione dei fatti errata, poiché ha ritenuto quanto segue: «Per ritornare al mandato e risponde- re alla prima domanda del Giudice “se la somma di € 4.637,00 (o altro impor- to) dedotta da parte ricorrente in compensazione sia stata addebitata dall' (tardivamente) agli avvisi di addebito di riferimento (diversi da Pt_1 quelli in oggetto) come sostenuto e documentato dall'Ente di previdenza.” la scrivente afferma che l' in riguardo alla specifica richiesta della data di Pt_1
R.G. 803_2022 4
riversamento della somma di € 4.367,00 sulle partite di debito 2011 non ha ri- sposto con puntualità indicando la data effettiva ma dalla ricostruzione degli eventi essa è avvenuta a maggio 2017 (sei anni dopo) certamente tardivamente rispetto agli avvisi di addebito di riferimento del 2011. Che tale pratica sia fat- tibile in funzione al rapporto di cessione del credito fra i due istituti non è stato verificato dalla scrivente, ma certamente questa operatività dell' può es- Pt_1 sere ammessa solo se non ha provocato da parte della società un esborso di denaro superiore al debito iniziale. Per mancanza di dati e informazioni da parte dell'Agente di Riscossione la scrivente non ha elementi per esprimersi a favore della fattibilità o meno del riversamento tardivo» (pag. 6 elaborato peri- tale).
In realtà il fatto estintivo del debito coincide con il versamento eseguito nel set- tembre del 2011.
Il “riversamento” (rectius: imputazione di pagamento) da parte dell del Pt_1 pagamento del 2011 soltanto nel 2017 consegue alla corretta imputazione del pagamento agli AVA scaduti (59720112000172536000 e
59720112000136952000).
Erroneamente dunque il primo giudice ha ritenuto che i crediti del 2011 siano stati ceduti a e, conseguentemente, che il pagamento del Controparte_2
2011 abbia estinto il credito contributivo oggetto degli AVA opposti. Invero, in caso di cessione, vi sarebbero stati due distinti recuperi di crediti, quello di
[...]
per i contributi oggetto degli avvisi di addebito del 2011 e Controparte_4 quello dell con gli AVA opposti in questa sede. Pt_1
Invece, il pagamento effettuato nel 2011 è stato univocamente imputato dalla parte debitrice alla estinzione dei debiti del 2011.
Allo stesso modo, pertanto, sussiste il residuo credito della società di euro
974,08, emerso dai conteggi dell'appellante (non contestati dall'appellata), che, dunque, va scomputato dall'importo del debito contributivo oggetto dell'AVA
597 2017 0001481728; va invece confermato per intero l'AVA n. 597 2017
0001699870.
2. Per le considerazioni che precedono, l'appello va accolto;
per l'effetto, in ri-
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forma della sentenza impugnata, l'avviso di addebito l'AVA 597 2017
0001481728 va annullato per la somma di € 974,08, corrispondente alla parte del credito contributivo estinto per compensazione, e va dichiarata ancora do- vuta la somma di € 217,88; va invece rigettata l'opposizione all'AVA 597
2017 0001699870.
3. Atteso l'esito complessivo della lite, l'appellata, per il principio della soc- combenza, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di en- trambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parame- tri del DM 55/2014 e ss. mod.
4. Vanno infine poste a carico dell'appellata anche le spese di CTU del primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito l'AVA 597 2017
0001481728 in relazione all'importo di € 974,08, e dichiara ancora dovuta la somma di € 217,88; rigetta l'opposizione all'AVA 597 2017 0001699870; condanna l'appellata al pagamento in favore dell delle spese processuali Pt_1 dei due gradi di giudizio, che liquida in € 1.312,00 per il primo grado e in €
1.458,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario (15%); pone le spese di CTU del primo grado a carico dell'appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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