TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/08/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SIRACUSA, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici
Dott.ssa Veronica MILONE………………………………….Presidente
Dott. Gilberto Orazio RAPISARDA…………………………Giudice rel., est.
Dott.ssa Cristina Maria CARUS0……………………….… Giudice riunito in Camera di Consiglio in data 24.7.25 sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4216 dell'anno 2020, pendente
TRA
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LENA BARBARA come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
NIGRO DOMENICO giusta mandato versato
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
DELL'UFFICIO DI PROCURA sulle seguenti
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
“
1. PRONUNCIARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi e Parte_1
, CON DICHIARAZIONE DI ADDEBITO A CARICO DEL MARITO e con CP_1 tutte le conseguenze di legge, in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal matrimonio descritte in atti;
2. COLLOCARE LA LI (maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente) PRESSO LA MADRE ED ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE sita a
1 Palazzolo Acreide in Via Antonino Uccello n. 11 ALLA SIG.RA Parte_1 con quanto in essa contenuto, affinché continui ad abitarvi insieme alla IA;
Per_1
3. DISPORRE CHE IL SIG. DI SA CONTRIBUISCA AL MANTENIMENTO
DELLA LI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1 versando alla sig.ra entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di 800,00 Pt_1 euro (pari, del resto, alla somma che allo stato già corrisponde direttamente alla IA per il suo mantenimento), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, facendosi carico esclusivo, come già in effetti si fa carico, del pagamento delle tasse di iscrizione all'università della stessa;
4. DISPORRE CHE IL SIG. DI SA CONTRIBUISCA AL MANTENIMENTO
DELLA MOGLIE versando entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di almeno
600,00 euro o di quella maggior somma ritenuta di giustizia in base al reddito del Sig.
, che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli CP_1 indici ISTAT, con richiesta, sin da ora, che il predetto assegno sia aumentato ad euro
1.000,00 dal momento in cui il Sig. non dovrà più contribuire al mantenimento CP_1 della IA;
Per_1
5. CONDANNARE IL SIG. DI A RISARCIRE ALLA CP_1 Parte_2
i danni non patrimoniali cagionati alla stessa in conseguenza della sua
[...] condotta, come descritta in atti, che oltre ad essere contraria ai doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio e penalmente perseguibile, ha leso in modo grave diritti inviolabili della ricorrente (oggetto di tutela costituzionale) e la dignità della stessa, provocandole un danno morale, biologico ed esistenziale, da quantificarsi secondo i criteri tabellari o nella misura che sarà ritenuta congrua dal Giudice, da determinarsi in via equitativa, fatte salve, allo stato, le facoltà previste dall'art. 183, comma 6,
c.p.c.;
6. CONDANNARE IL A PAGARE IN FAVORE DELLA CP_2 CP_1
RICORRENTE, fatta salva la disciplina del patrocinio a carico dello Stato a cui la
Sig.ra è stata ammessa, le spese ed i compensi di avvocato del presente Pt_1 giudizio nella misura prescritta per il relativo scaglione di valore dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, alla CPA ed all'I.V.A. ove dovuta.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“(…) che Codesta On.le Tribunale voglia pronunciare la separazione personale dei comparenti coniugi, con ogni consequenziale statuizione in merito. Disponendo, in favore della moglie un assegno di mantenimento non eccedente €. 300,00, tenuto conto dello stato d'invalidità del ricorrente e della sua condizione economica rapportata anche al carattere progressivo delle patologie di cui è sofferente nonché delle vantate capacità lavorative della moglie, dell'assegnazione alla stessa della Per_ casa familiare e del contributo di cui si grava il figlio . Salvis juribus.” 2 ***
§ In fatto.
I coniugi contraevano matrimonio concordatario il 31/7/1982 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo (SR) Anno 1982, numero 40, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
Dall'unione matrimoniale nascevano , nato a [...] il [...] e CP_3
, nata a [...] l'[...]. CP_4
Nello specifico, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1 giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo. Al riguardo, la ricorrente asseriva che la crisi coniugale sarebbe scaturita dalle violenze fisiche e verbali perpetrate dal marito ai suoi danni nonché dalle reiterate violazioni dell'obbligo di fedeltà protrattesi sino all'abbandono della casa coniugale da parte del marito, il quale lasciava la casa familiare per instaurare una nuova convivenza con altra compagnia conosciuta in costanza di matrimonio. In ragione di dette allegazioni, la ricorrente formulava domanda risarcitoria, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi nonché la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della IA maggiorenne, ma ancora convivente con la madre, e la Per_1 determinazione di adeguato assegno di mantenimento in suo favore e a carico del stante il divario economico-patrimoniale tra le parti. CP_1
Parte convenuta si costituiva con memoria depositata in data 11.4.21 aderendo alla domanda di separazione, dichiarandosi disponibile al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in misura non superiore ad € 300,00, specificando, con riguardo alla IA , che lo stesso ha sempre provveduto a Per_1 versare direttamente alla stessa la somma pari ad € 800,00 mensili. Contestava, specificamente, le circostanze addotte a fondamento della richiesta di addebito evidenziando che già nel settembre del 2018 la ricorrente si era determinata ad avviare la pratica di separazione (allega missiva dell'allora legale della ricorrente) siccome la crisi coniugale era ormai in essere da diverso tempo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.4.21 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori stabilendo a carico del il versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie determinandolo in € 450,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda. Nulla veniva disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale siccome non veniva ritenuta provata la circostanza della convivenza tra la IA maggiorenne (studentessa universitaria fuori sede) e la madre. Analogamente, il Presidente nulla prevedeva a carico del resistente in merito alla richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in
3 favore della IA tenuto conto della circostanza, invero pacifica in atti, che lo stesso era pagato dal direttamente in favore della IA. CP_1
Il provvedimento presidenziale veniva reclamato davanti alla Corte di Appello etnea la quale, in data 3.2.22, confermava le statuizioni temporanee ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale che veniva espressamente prevista dal giudice del gravame in considerazione della ritenuta convivenza tra la madre e la IA maggiore.
Nel corso del giudizio il procedimento veniva istruito ammettendo, in parte, gli articolati di prova testimoniali richiesti dalle parti e, all'esito, all'udienza cartolare del 10.4.25, le parti precisavano le loro conclusioni, indi la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tutto ciò premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
§ Questioni preliminari.
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Da quanto sopra, deve ritenersi che la domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente sia inammissibile.
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Ne occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da 4 parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sull'addebito della separazione.
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, la ricorrente afferma nel suo ricorso iniziale che la causa della crisi coniugale è riconducibile ad una serie di condotte perpetrate nel tempo dal e in particolare: CP_1
- Nel 2018, la ricorrente allega di avere scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una donna di origini venezuelane;
- Nonostante la detta relazione, la ricorrente afferma di avere tentato di recuperare il rapporto con il marito che, tuttavia, nel novembre del 2018 abbandonava la casa coniugale per trasferirsi in altra abitazione dove poi nel
2020 iniziava la convivenza proprio con la donna venezuelana, tale R_
, già nota alla moglie perché qualche anno prima scopriva che il marito
[...] intratteneva con quest'ultima una relazione a distanza;
- Infine, la ricorrente allega un altro episodio asseritamente avvenuto nel settembre del 2018 (9.9.18) in cui il avrebbe aggredito verbalmente in CP_1 pubblico la moglie per poi, al rientro in casa, colpirla più volte con calci e pugni sino a farle perdere i sensi.
Orbene, i tre episodi (tradimento; violenza e abbandono della casa coniugale) sono stati oggetto di prova testimoniale.
La teste , per parte attrice, riferiva soltanto genericamente e per lo più de Tes_1 relato della relazione tra il e la collocandone l'inizio della convivenza CP_1 R_ nel 2020; riscontrava la circostanza che nel novembre del 2018 il avesse CP_1 lasciato casa.
In ordine ai fatti di violenza descritti in ricorso, la teste confermava di avere notato sul viso e sul corpo della segni di violenza senza tuttavia indicare con Pt_1 esattezza periodo ed elementi a riscontro della responsabilità del CP_1
5 specificando, piuttosto, che era stata la a raccontarle che i coniugi avevano Pt_1 avuto dei litigi.
La teste , anch'ella per parte ricorrrente, confermava di sentire spesso i Tes_2 coniugi litigare e che nel “2016 o nel 2018 circa, non ricordo bene la data” avrebbe trovato la ricorrente con “(…) un piede che sanguinava e un livido sul viso, con
l'occhio tutto gonfio. Anzi preciso che sanguinava l'unghia perché l'impatto era stato a contatto con l'alluce. Io e una mia amica che si chiama , detta Per_4 Per_5
l'abbiamo portata in guardia medica. La signora mi ha spiegato che il marito l'aveva presa a botte, le aveva anche tirato i capelli”.
Ebbene, anche a seguito dell'esame testimoniale, ove peraltro i testi hanno dedotto ben più di quanto fosse stato ammesso in sede istruttoria, l'unica circostanza che può ritenersi sostanzialmente confermata è il trasferimento del nel CP_1 novembre del 2018, mentre non può ritenersi raggiunta la prova che la relazione extraconiugale si fosse instaurata nel 2018 né che il abbia tenuto condotte CP_1 violente contro la moglie siccome manca una querela in atti e le testimonianze rese in giudizio appaiono generiche non collocando specificamente i fatti nel tempo e, peraltro, condizionate dai racconti della ricorrente alle testimoni che non facevano mistero di conoscere talune circostanze proprio perché raccontate loro dalla ricorrente.
Così le cose, esclusa che sia stata raggiunta la prova del tradimento in costanza di matrimonio e delle condotte violente, occorre comprendere se l'abbandono del tetto coniugale collocato pacificamente nel novembre del 2018 abbia rivestito carattere causale in ordine all'insorgenza della crisi coniugale.
Al quesito occorre dare risposta negativa perché emerge nitidamente dagli atti di causa che l'abbandono del tetto coniugale è avvenuto dopo la deflagrazione della crisi coniugale tra le parti. Evidenza di tale affermazione può trarsi dalla documentazione versata da parte convenuta e, nello specifico, dalla missiva dell'allora difensore della ricorrente datata 19.9.2018 con cui al veniva CP_1 comunicata l'intenzione della moglie di procedere alla separazione stante il venir meno “da diverso tempo dell'unione affettiva e sentimentale”.
L'inoltro della missiva non è stata contestata dalla ricorrente la quale si difende sul punto chiarendo che la lettera avrebbe avuto il solo scopo di fare intimorire il marito per condurlo ad una riconciliazione. Detta tesi, al di là dell'evidente contrasto con quanto invece palesato nella lettera in cui manifesta una volontà diametralmente opposta della ricorrente (quella di separarsi e non già di recuperare il rapporto), rende tuttavia evidente che già nel settembre del 2018, anzi da diverso tempo, le parti non andavano più d'accordo e stavano cercando di gestire e risolvere una crisi in corso. In ragione di quanto dedotto, l'abbandono della casa coniugale non ha 6 portata causalmente rilevante perché avvenuto a crisi matrimoniale già in corso e pertanto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va rigettata.
§ Sull'assegnazione della casa familiare.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass.
Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, piu di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto
2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Conformemente a quanto disposto dalla Corte di Appello di Catania in sede di reclamo deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente perché la IA maggiorenne risulta convivere con lei. Per_1
Del resto, poca rilevanza può assegnarsi alla circostanza per cui per diverso tempo la IA avrebbe frequentato l'università prima all'estero e poi a Roma perché al riguardo la S.C. ha chiarito che il requisito della convivenza sussiste quand'anche il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno1.
Alla luce di quanto sopra, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente.
§ Sul mantenimento della IA maggiorenne.
Rispetto al mantenimento della IA occorre registrare la sostanziale Per_1 convergenza tra le parti rispetto alla circostanza per cui il padre versa mensilmente in via diretta alla IA un assegno di € 800,00 (parte ricorrente nella sua comparsa conclusionale ne dà atto sebbene per la minore somma pari ad € 700,00).
Si legge altresì nella comparsa conclusionale di parte ricorrente che la IA, benché maggiorenne, “(…) ha diritto al mantenimento nella misura indicata in ricorso che, peraltro, il padre già le corrisponde in modo diretto nella misura di euro 700,00 al mese”.
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene di non doversi pronunciare sulla domanda di assegno di mantenimento della IA in favore della madre perché come emerge pacificamente dagli atti di causa il diritto alla percezione di detto assegno si
è ormai consolidato nella sfera giuridica della IA, la quale ne gode in via diretta. § Sul Mantenimento del coniuge.
Come noto, nella giurisprudenza prevalente si è costantemente affermato che l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2186 e 2187). La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
(Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017 n. 12196).
Nel caso di specie sussiste un divario economico tra le parti sebbene non nella misura indicato dalla ricorrente giacché il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio deve essere inteso in senso dinamico e quindi rapportato all'apporto attuale di cui il coniuge debole godrebbe se il matrimonio non fosse entrato in crisi.
Il percepisce una pensione di circa 2.000,00 euro mensili e versa 450,00 € CP_1 in favore della moglie, giusta ordinanza presidenziale del 13.4.21, e 800,00 € in favore della IA . La invece non percepisce redditi perché Per_1 Pt_1 disoccupata e non vanta specifiche competenze professionali che le potrebbero consentire un immediato ingresso nel mercato del lavoro.
La misura dell'assegno di mantenimento, anche tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, deve pertanto essere confermata in questa sede considerato altresì che non sono intervenuti significativi cambiamenti dall'emanazione del provvedimento.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e dell'inammissibilità della domanda risarcitoria, vanno poste a carico della stessa nella misura di 1/2 e compensate per il resto.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI RAGUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.4216 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 8 ■ □ ■
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio il 31/7/1982 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo
(SR) Anno 1982, numero 40, Parte II, Serie A, Ufficio 12;
RESPINGE la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
ASSEGNA la casa coniugale sita in Palazzolo Acreide in Via Antonino Uccello n. 11 con ogni arredo e pertinenza, ad;
Parte_1
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 moglie, l'assegno di euro 450,00 mensili, da versarsi alla , in via Pt_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dalla domanda;
INAMMISSIBILI le altre domande formulate da parte ricorrente;
CONDANNA alla refusione della metà delle spese di lite in Parte_1 favore di che sono qui liquidate in complessivi euro 2.856,25 (già CP_1 dimidiati della metà) oltre accessori di Legge e rimborso forfetario ex art. 2 Dm
55/2014, in misura pari al 15%;
COMPENSA le spese per il resto;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Priolo Gargallo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL
CAPO 1
Così deciso in Siracusa, nella Camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 29977/2020; Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30179.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SIRACUSA, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici
Dott.ssa Veronica MILONE………………………………….Presidente
Dott. Gilberto Orazio RAPISARDA…………………………Giudice rel., est.
Dott.ssa Cristina Maria CARUS0……………………….… Giudice riunito in Camera di Consiglio in data 24.7.25 sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4216 dell'anno 2020, pendente
TRA
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LENA BARBARA come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
NIGRO DOMENICO giusta mandato versato
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
DELL'UFFICIO DI PROCURA sulle seguenti
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
“
1. PRONUNCIARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi e Parte_1
, CON DICHIARAZIONE DI ADDEBITO A CARICO DEL MARITO e con CP_1 tutte le conseguenze di legge, in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal matrimonio descritte in atti;
2. COLLOCARE LA LI (maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente) PRESSO LA MADRE ED ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE sita a
1 Palazzolo Acreide in Via Antonino Uccello n. 11 ALLA SIG.RA Parte_1 con quanto in essa contenuto, affinché continui ad abitarvi insieme alla IA;
Per_1
3. DISPORRE CHE IL SIG. DI SA CONTRIBUISCA AL MANTENIMENTO
DELLA LI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1 versando alla sig.ra entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di 800,00 Pt_1 euro (pari, del resto, alla somma che allo stato già corrisponde direttamente alla IA per il suo mantenimento), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, facendosi carico esclusivo, come già in effetti si fa carico, del pagamento delle tasse di iscrizione all'università della stessa;
4. DISPORRE CHE IL SIG. DI SA CONTRIBUISCA AL MANTENIMENTO
DELLA MOGLIE versando entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di almeno
600,00 euro o di quella maggior somma ritenuta di giustizia in base al reddito del Sig.
, che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli CP_1 indici ISTAT, con richiesta, sin da ora, che il predetto assegno sia aumentato ad euro
1.000,00 dal momento in cui il Sig. non dovrà più contribuire al mantenimento CP_1 della IA;
Per_1
5. CONDANNARE IL SIG. DI A RISARCIRE ALLA CP_1 Parte_2
i danni non patrimoniali cagionati alla stessa in conseguenza della sua
[...] condotta, come descritta in atti, che oltre ad essere contraria ai doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio e penalmente perseguibile, ha leso in modo grave diritti inviolabili della ricorrente (oggetto di tutela costituzionale) e la dignità della stessa, provocandole un danno morale, biologico ed esistenziale, da quantificarsi secondo i criteri tabellari o nella misura che sarà ritenuta congrua dal Giudice, da determinarsi in via equitativa, fatte salve, allo stato, le facoltà previste dall'art. 183, comma 6,
c.p.c.;
6. CONDANNARE IL A PAGARE IN FAVORE DELLA CP_2 CP_1
RICORRENTE, fatta salva la disciplina del patrocinio a carico dello Stato a cui la
Sig.ra è stata ammessa, le spese ed i compensi di avvocato del presente Pt_1 giudizio nella misura prescritta per il relativo scaglione di valore dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, alla CPA ed all'I.V.A. ove dovuta.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“(…) che Codesta On.le Tribunale voglia pronunciare la separazione personale dei comparenti coniugi, con ogni consequenziale statuizione in merito. Disponendo, in favore della moglie un assegno di mantenimento non eccedente €. 300,00, tenuto conto dello stato d'invalidità del ricorrente e della sua condizione economica rapportata anche al carattere progressivo delle patologie di cui è sofferente nonché delle vantate capacità lavorative della moglie, dell'assegnazione alla stessa della Per_ casa familiare e del contributo di cui si grava il figlio . Salvis juribus.” 2 ***
§ In fatto.
I coniugi contraevano matrimonio concordatario il 31/7/1982 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo (SR) Anno 1982, numero 40, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
Dall'unione matrimoniale nascevano , nato a [...] il [...] e CP_3
, nata a [...] l'[...]. CP_4
Nello specifico, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1 giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo. Al riguardo, la ricorrente asseriva che la crisi coniugale sarebbe scaturita dalle violenze fisiche e verbali perpetrate dal marito ai suoi danni nonché dalle reiterate violazioni dell'obbligo di fedeltà protrattesi sino all'abbandono della casa coniugale da parte del marito, il quale lasciava la casa familiare per instaurare una nuova convivenza con altra compagnia conosciuta in costanza di matrimonio. In ragione di dette allegazioni, la ricorrente formulava domanda risarcitoria, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi nonché la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della IA maggiorenne, ma ancora convivente con la madre, e la Per_1 determinazione di adeguato assegno di mantenimento in suo favore e a carico del stante il divario economico-patrimoniale tra le parti. CP_1
Parte convenuta si costituiva con memoria depositata in data 11.4.21 aderendo alla domanda di separazione, dichiarandosi disponibile al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in misura non superiore ad € 300,00, specificando, con riguardo alla IA , che lo stesso ha sempre provveduto a Per_1 versare direttamente alla stessa la somma pari ad € 800,00 mensili. Contestava, specificamente, le circostanze addotte a fondamento della richiesta di addebito evidenziando che già nel settembre del 2018 la ricorrente si era determinata ad avviare la pratica di separazione (allega missiva dell'allora legale della ricorrente) siccome la crisi coniugale era ormai in essere da diverso tempo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.4.21 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori stabilendo a carico del il versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie determinandolo in € 450,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda. Nulla veniva disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale siccome non veniva ritenuta provata la circostanza della convivenza tra la IA maggiorenne (studentessa universitaria fuori sede) e la madre. Analogamente, il Presidente nulla prevedeva a carico del resistente in merito alla richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in
3 favore della IA tenuto conto della circostanza, invero pacifica in atti, che lo stesso era pagato dal direttamente in favore della IA. CP_1
Il provvedimento presidenziale veniva reclamato davanti alla Corte di Appello etnea la quale, in data 3.2.22, confermava le statuizioni temporanee ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale che veniva espressamente prevista dal giudice del gravame in considerazione della ritenuta convivenza tra la madre e la IA maggiore.
Nel corso del giudizio il procedimento veniva istruito ammettendo, in parte, gli articolati di prova testimoniali richiesti dalle parti e, all'esito, all'udienza cartolare del 10.4.25, le parti precisavano le loro conclusioni, indi la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tutto ciò premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
§ Questioni preliminari.
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Da quanto sopra, deve ritenersi che la domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente sia inammissibile.
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Ne occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da 4 parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sull'addebito della separazione.
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, la ricorrente afferma nel suo ricorso iniziale che la causa della crisi coniugale è riconducibile ad una serie di condotte perpetrate nel tempo dal e in particolare: CP_1
- Nel 2018, la ricorrente allega di avere scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una donna di origini venezuelane;
- Nonostante la detta relazione, la ricorrente afferma di avere tentato di recuperare il rapporto con il marito che, tuttavia, nel novembre del 2018 abbandonava la casa coniugale per trasferirsi in altra abitazione dove poi nel
2020 iniziava la convivenza proprio con la donna venezuelana, tale R_
, già nota alla moglie perché qualche anno prima scopriva che il marito
[...] intratteneva con quest'ultima una relazione a distanza;
- Infine, la ricorrente allega un altro episodio asseritamente avvenuto nel settembre del 2018 (9.9.18) in cui il avrebbe aggredito verbalmente in CP_1 pubblico la moglie per poi, al rientro in casa, colpirla più volte con calci e pugni sino a farle perdere i sensi.
Orbene, i tre episodi (tradimento; violenza e abbandono della casa coniugale) sono stati oggetto di prova testimoniale.
La teste , per parte attrice, riferiva soltanto genericamente e per lo più de Tes_1 relato della relazione tra il e la collocandone l'inizio della convivenza CP_1 R_ nel 2020; riscontrava la circostanza che nel novembre del 2018 il avesse CP_1 lasciato casa.
In ordine ai fatti di violenza descritti in ricorso, la teste confermava di avere notato sul viso e sul corpo della segni di violenza senza tuttavia indicare con Pt_1 esattezza periodo ed elementi a riscontro della responsabilità del CP_1
5 specificando, piuttosto, che era stata la a raccontarle che i coniugi avevano Pt_1 avuto dei litigi.
La teste , anch'ella per parte ricorrrente, confermava di sentire spesso i Tes_2 coniugi litigare e che nel “2016 o nel 2018 circa, non ricordo bene la data” avrebbe trovato la ricorrente con “(…) un piede che sanguinava e un livido sul viso, con
l'occhio tutto gonfio. Anzi preciso che sanguinava l'unghia perché l'impatto era stato a contatto con l'alluce. Io e una mia amica che si chiama , detta Per_4 Per_5
l'abbiamo portata in guardia medica. La signora mi ha spiegato che il marito l'aveva presa a botte, le aveva anche tirato i capelli”.
Ebbene, anche a seguito dell'esame testimoniale, ove peraltro i testi hanno dedotto ben più di quanto fosse stato ammesso in sede istruttoria, l'unica circostanza che può ritenersi sostanzialmente confermata è il trasferimento del nel CP_1 novembre del 2018, mentre non può ritenersi raggiunta la prova che la relazione extraconiugale si fosse instaurata nel 2018 né che il abbia tenuto condotte CP_1 violente contro la moglie siccome manca una querela in atti e le testimonianze rese in giudizio appaiono generiche non collocando specificamente i fatti nel tempo e, peraltro, condizionate dai racconti della ricorrente alle testimoni che non facevano mistero di conoscere talune circostanze proprio perché raccontate loro dalla ricorrente.
Così le cose, esclusa che sia stata raggiunta la prova del tradimento in costanza di matrimonio e delle condotte violente, occorre comprendere se l'abbandono del tetto coniugale collocato pacificamente nel novembre del 2018 abbia rivestito carattere causale in ordine all'insorgenza della crisi coniugale.
Al quesito occorre dare risposta negativa perché emerge nitidamente dagli atti di causa che l'abbandono del tetto coniugale è avvenuto dopo la deflagrazione della crisi coniugale tra le parti. Evidenza di tale affermazione può trarsi dalla documentazione versata da parte convenuta e, nello specifico, dalla missiva dell'allora difensore della ricorrente datata 19.9.2018 con cui al veniva CP_1 comunicata l'intenzione della moglie di procedere alla separazione stante il venir meno “da diverso tempo dell'unione affettiva e sentimentale”.
L'inoltro della missiva non è stata contestata dalla ricorrente la quale si difende sul punto chiarendo che la lettera avrebbe avuto il solo scopo di fare intimorire il marito per condurlo ad una riconciliazione. Detta tesi, al di là dell'evidente contrasto con quanto invece palesato nella lettera in cui manifesta una volontà diametralmente opposta della ricorrente (quella di separarsi e non già di recuperare il rapporto), rende tuttavia evidente che già nel settembre del 2018, anzi da diverso tempo, le parti non andavano più d'accordo e stavano cercando di gestire e risolvere una crisi in corso. In ragione di quanto dedotto, l'abbandono della casa coniugale non ha 6 portata causalmente rilevante perché avvenuto a crisi matrimoniale già in corso e pertanto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va rigettata.
§ Sull'assegnazione della casa familiare.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass.
Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, piu di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto
2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Conformemente a quanto disposto dalla Corte di Appello di Catania in sede di reclamo deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente perché la IA maggiorenne risulta convivere con lei. Per_1
Del resto, poca rilevanza può assegnarsi alla circostanza per cui per diverso tempo la IA avrebbe frequentato l'università prima all'estero e poi a Roma perché al riguardo la S.C. ha chiarito che il requisito della convivenza sussiste quand'anche il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno1.
Alla luce di quanto sopra, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente.
§ Sul mantenimento della IA maggiorenne.
Rispetto al mantenimento della IA occorre registrare la sostanziale Per_1 convergenza tra le parti rispetto alla circostanza per cui il padre versa mensilmente in via diretta alla IA un assegno di € 800,00 (parte ricorrente nella sua comparsa conclusionale ne dà atto sebbene per la minore somma pari ad € 700,00).
Si legge altresì nella comparsa conclusionale di parte ricorrente che la IA, benché maggiorenne, “(…) ha diritto al mantenimento nella misura indicata in ricorso che, peraltro, il padre già le corrisponde in modo diretto nella misura di euro 700,00 al mese”.
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene di non doversi pronunciare sulla domanda di assegno di mantenimento della IA in favore della madre perché come emerge pacificamente dagli atti di causa il diritto alla percezione di detto assegno si
è ormai consolidato nella sfera giuridica della IA, la quale ne gode in via diretta. § Sul Mantenimento del coniuge.
Come noto, nella giurisprudenza prevalente si è costantemente affermato che l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2186 e 2187). La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
(Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017 n. 12196).
Nel caso di specie sussiste un divario economico tra le parti sebbene non nella misura indicato dalla ricorrente giacché il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio deve essere inteso in senso dinamico e quindi rapportato all'apporto attuale di cui il coniuge debole godrebbe se il matrimonio non fosse entrato in crisi.
Il percepisce una pensione di circa 2.000,00 euro mensili e versa 450,00 € CP_1 in favore della moglie, giusta ordinanza presidenziale del 13.4.21, e 800,00 € in favore della IA . La invece non percepisce redditi perché Per_1 Pt_1 disoccupata e non vanta specifiche competenze professionali che le potrebbero consentire un immediato ingresso nel mercato del lavoro.
La misura dell'assegno di mantenimento, anche tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, deve pertanto essere confermata in questa sede considerato altresì che non sono intervenuti significativi cambiamenti dall'emanazione del provvedimento.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e dell'inammissibilità della domanda risarcitoria, vanno poste a carico della stessa nella misura di 1/2 e compensate per il resto.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI RAGUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.4216 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 8 ■ □ ■
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio il 31/7/1982 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo
(SR) Anno 1982, numero 40, Parte II, Serie A, Ufficio 12;
RESPINGE la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
ASSEGNA la casa coniugale sita in Palazzolo Acreide in Via Antonino Uccello n. 11 con ogni arredo e pertinenza, ad;
Parte_1
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 moglie, l'assegno di euro 450,00 mensili, da versarsi alla , in via Pt_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dalla domanda;
INAMMISSIBILI le altre domande formulate da parte ricorrente;
CONDANNA alla refusione della metà delle spese di lite in Parte_1 favore di che sono qui liquidate in complessivi euro 2.856,25 (già CP_1 dimidiati della metà) oltre accessori di Legge e rimborso forfetario ex art. 2 Dm
55/2014, in misura pari al 15%;
COMPENSA le spese per il resto;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Priolo Gargallo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL
CAPO 1
Così deciso in Siracusa, nella Camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 29977/2020; Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30179.
7