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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 12/12/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato MASI Parte_1
MARCO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA resistente
oggetto: indebito assistenziale
Con ricorso depositato il 10.12.2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicato, adiva l'intestato Tribunale di Brindisi al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento notificato;
2) in via principale:
a. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, del provvedimento impugnato, notificato il 13 novembre 2021 con il quale l' ha chiesto la restituzione delle somme senza quantificarle, CP_1 nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente.
b. Per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' avendo il Sig. utilizzato le stesse, in quanto limitate, per il CP_1 Pt_1 proprio sostentamento.
c. Condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento CP_1 delle spese e competenze del presente giudizio”. Nello specifico, l'odierno istante deduceva che con raccomandata n. CP_1
618081999155, notificata il 13.11.2021, chiedeva la “restituzione somme per pagamento non dovuto”, per il periodo che va dal mese di aprile 2019 al mese di gennaio 2020, percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza per “mancanza requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo”, rilevando, inoltre, di non aver ricevuto preliminarmente alcun provvedimento di revoca della prestazione del Reddito di
Cittadinanza. Conseguentemente chiedeva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede ed erogate per errore imputabile all'Istituto.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
La domanda risulta fondata.
Giova premettere che il Reddito di Cittadinanza, anche Rdc, è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, con il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
I requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico, disciplinato all'art 1, comma 2 del D.L. del 28.1.2019 convertito in legge n. 26 del 2019, quello reddituale/patrimoniale previsto all'art. 2, c.1, lett.
b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, a norma di tale articolo: “In riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro ( nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 );
2) un valore del patrimonio immobiliare, ( in Italia e all'estero ) come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di (euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ) a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma
4.
La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Orbene, con riguardo alla finalità del reddito di cittadinanza, si può osservare come lo stesso non si fonda su presupposti contributivi, ma rientra tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale.
Pertanto è indubbio che lo stesso rappresenti una prestazione avente natura assistenziale, fondandosi il relativo diritto a favore di coloro che possiedono un reddito sotto la soglia di povertà, che viene desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Ciò precisato, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che “…
…l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
(vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606). Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' CP_1
e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_2 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v.
Cass. 13223/2020).
Pertanto dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi: - il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 [...]
, ovvero quando l'indebito scaturisca dal possesso di un certo CP_3 reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce;
- inoltre, CP_1 CP_2 già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del CP_1 controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del
2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del CP_1
2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' . CP_2
Da questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale.
In applicazione di detti principi nella fattispecie in esame sussiste la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell , avendo il ricorrente CP_1 provveduto regolarmente a presentare annualmente la DSU e pertanto non può ritenersi sussistente il dolo di quest'ultimo, sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito opposto. Nella specie il ricorrente riceveva il pagamento di una prestazione assistenziale (reddito di cittadinanza) indebita nel periodo da aprile
2019 a gennaio 2020 per ragioni reddituali.
In particolare l'istituto convenuto, dall'esame della DSU 2019 verificava una discrasia con la DSU 2020, evidenziando che il patrimonio mobiliare era superiore alla soglia prevista per l'accesso al reddito di cittadinanza.
L però, era a conoscenza delle dichiarazioni reddituali/patrimoniali CP_1 sopra richiamate, regolarmente trasmesse dal ricorrente, pertanto l'indebita erogazione del reddito di cittadinanza, nel periodo da aprile 2019 a gennaio
2020, non è addebitabile a dolo o malafede dell'interessato, né si rinvengono altre circostanze idonee ad escludere il suo legittimo affidamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'indebito in esame è quindi irripetibile e la richiesta dell di restituzione dell'importo di euro 6963,61 è illegittima. CP_1
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme richieste con le note di indebito opposte;
- condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro CP_1
1865,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge.
Brindisi, 14.01.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri