Ordinanza collegiale 11 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05191/2025REG.PROV.COLL.
N. 04302/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS- in qualità di amministratrice di sostegno del signor -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Calzolai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la TO (sezione terza) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avvocato Elena Bartalesi;
Vista la nota depositata in data 5 giugno 2025 con cui il difensore di parte appellante ha segnalato il mancato corretto funzionamento dell’applicazione “Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. -OMISSIS-del 21 giugno 2011 con cui il Comune di Prato ha respinto le istanze di condono ex l. 47/1985, presentate dal signor -OMISSIS- e relative ad alcune opere abusive realizzate sul fabbricato di proprietà sito in via Cantagallo 42/S.
2. Con il provvedimento sopra indicato, preceduto da preavviso di diniego (prot. -OMISSIS- del 9 maggio 2011) l’amministrazione negava la sanatoria per contrasto delle opere con l’art. 338 r.d. n. 1265/1934 e con l’art. 28 l. 166/2002 in quanto realizzate su area sottoposta a vincolo di destinazione pubblica (parco e cimitero) e a fascia di rispetto cimiteriale. Rilevava, inoltre, l’improcedibilità della domanda per carenze documentali.
3. Con ricorso di primo grado gli eredi del signor -OMISSIS-, tra cui l’originario appellante signor -OMISSIS-, chiedevano l’annullamento del diniego per violazione degli artt. 32 e 33 l. 47/1985, dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934 e per eccesso di potere sotto molteplici profili.
4. Il T.a.r. per la TO, sez. III, con sentenza n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020 respingeva il gravame, osservando che il nucleo originario del cimitero di Coiano, poi ampliato nei decenni successivi sul versante opposto a quello che confina con l’area in questione, esisteva ben prima della realizzazione degli abusi, il più datato dei quali risale al 1964. La preesistenza del vincolo cimiteriale – che è vincolo di inedificabilità assoluta-rispetto agli abusi determinava, ad avviso del T.a.r., la legittimità del diniego di condono, a prescindere dal momento di recepimento della fascia di rispetto nello strumento urbanistico comunale.
Stante l’esistenza del vincolo cimiteriale, il giudice di primo grado dichiarava assorbito l’ultimo motivo, con cui i ricorrenti contestavano l’incompletezza documentale, rilevata nel diniego impugnato.
5. La signora -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del signor -OMISSIS-, ha interposto appello, articolando cinque autonomi motivi:
I . Violazione dei principi della “disponibilità delle prove” e del “giusto processo” (art. 111 cost.; art. 2 d.lgs. n. 104/2010) violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (artt. 64, 1 e 2° comma, d. lgs. 104/2010 e 2967 c.c.; principi desumibili).
II. Violazione e/o errata applicazione di legge (art 32 e 33, legge n. 47/1985, principi emergenti). motivazione insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica su punti decisivi della controversia.
III. Violazione dei principi di “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” e della “domanda” (art. 24 cost.; art. 122 c.p.c.; principi desumibili). omessa applicazione delle norme di diritto (art. 32 e 33 legge n. 47/85). omessa e/o illogica pronuncia su capo decisivo della controversia.
IV. Omessa pronuncia su capo determinante della controversia. violazione e/o omessa applicazione delle norme di diritto (art. 3 legge n. 241/90, principi desumibili).
V. Omessa pronuncia su capo determinante della controversia. violazione e/o omessa applicazione delle norme di diritto (art. 3, legge n. 241/90, principi desumibili).
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Prato che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio, stante il decesso dell’appellante comunicato dal difensore all’udienza del 4 dicembre 2024.
8. In data 7 marzo 2025 la signora -OMISSIS-, in qualità di erede del signor -OMISSIS-, ha depositato atto di riassunzione del giudizio.
9. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, l’appellante lamenta la violazione del principio dell’onere della prova poiché, a fronte delle prove documentali fornite dai ricorrenti in ordine all’anteriorità del manufatto rispetto al vincolo cimiteriale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre CTU o verificazione. Il T.a.r. avrebbe, inoltre, del tutto ignorato gli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente di parte, limitandosi a recepire quanto affermato dal Comune.
12. Le censure sono infondate.
13. Osserva, preliminarmente, il collegio che con ricorso di primo grado i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del diniego di sanatoria perché all’epoca della realizzazione degli abusi il vincolo cimiteriale sarebbe stato inoperante, in quanto recepito nel piano regolatore generale solo nel 1971.
14. Non hanno, invece, mai dedotto che il predetto vincolo sarebbe addirittura inesistente per essere stato il manufatto realizzato all’esterno fascia di rispetto del nucleo originario del cimitero, prima dell’ampliamento avvenuto nell’anno 1965.
15. Solo in sede di memoria conclusiva hanno lamentato l’incertezza dell’epoca di inclusione di parte degli abusi nella zona di rispetto cimiteriale.
16. Stante la novità della questione, il giudice ne ha rilevato l’inammissibilità con statuizione che non è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione.
17. In disparte quanto sopra osservato in punto di inammissibilità del motivo, l’infondatezza del medesimo emerge per tabulas dai documenti prodotti dal Comune sia in primo grado (rilievo aerofotogrammetrico del 1959 e la tavola delle invarianti strutturali al PRG: doc. nn. 11 e 12 fascicolo primo grado Comune) sia in grado di appello (rilievo aerofotogrammetrico IRTEF risalente al 1954 e quello all’attualità: doc. nn. 1 e 2 fascicolo appello Comune), da cui emerge che la particella su cui sono localizzati tutti i manufatti oggetto di condono era compresa nel raggio di 200 metri dal cimitero di Coiano anche nella consistenza che lo stesso aveva in origine e, dunque, prima degli ampliamenti eseguiti negli anni 60.
18. A fronte di tali evidenze documentali i ricorrenti si sono limitati a produrre: a) la relazione tecnica a firma del geom. Giagnoni in cui nulla si rileva in ordine all’originaria localizzazione dei manufatti (essa si limita ad osservare che “ le esigenze igienico sanitarie e di salvaguardia della sacralità dei luoghi alla cui tutela è preordinato il vincolo cimiteriale risultano pertanto assai attenuate e, in ogni caso, compatibili con la presenza in loco dei manufatti ”); b) l’ortofoto del 1954 (prodotta solo in appello: doc. 2) la cui sfocatura ne azzera in toto la comprensibilità.
19. La preesistenza del vincolo cimiteriale è stata, quindi, ampiamente provata dal Comune, con conseguente superfluità di qualunque istruttoria sul punto.
20. Per pacifica giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto. Esso ha natura conformativa e, salve ipotesi tassative, inderogabile, prevalendo anche su eventuali previsioni di tipo diverso contenute negli strumenti urbanistici (Cons. Stato sez. VI, 12/02/2019, n.1013).
21. I primi due motivi di appello devono, quindi, essere respinti.
22. Con il terzo e quarto motivo di appello l’appellante ripropone le censure formulate con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, deducendo: a) la mancanza del parere dell’autorità sanitaria; b) l’omessa considerazione delle previsioni del PRG vigente dal 2001, che destinano l’area non più a parco/cimitero ma a verde/giardini, e dell’intervenuta decadenza del vincolo in questione per decorso del quinquennio; b) il difetto di istruttoria della pratica edilizia e la mancata controdeduzione alle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto.
23. Le censure sono manifestamente infondate.
24. Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui:
a) nel caso di superamento della fascia di rispetto cimiteriale l’amministrazione è tenuta a respingere l’istanza di condono e non necessita di alcun parere favorevole dell’autorità preposta all’interesse igienico ambientale, che deve intervenire solo nel caso opposto di assenso (Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2023 n.10540);
b) l’esistenza del vincolo cimiteriale, che è vincolo di inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692; 12 marzo 2007 n. 1185);
c) il vincolo in questione ha natura conformativa e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente dal recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692; sez. VI, 15 ottobre 2018, n.5911).
25. Nel caso di specie non è, peraltro, ravvisabile alcun contrasto della pianificazione urbanistica con il vincolo cimiteriale poiché i vincoli inedificabilità a verde stabiliti dal PRG costituiscono il recepimento del vincolo statale, precludendo qualsivoglia sfruttamento edificatorio nella fascia di rispetto.
26. La natura vincolata del diniego di condono, derivante dall’accertata esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta, rende irrilevante la censura di omesso esame delle osservazioni procedimentali presentate dagli interessati in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con la funzione cimiteriale (pag. 15 dell’appello).
27. Osserva, inoltre, il collegio che l’esistenza del vincolo in questione è stata riconosciuta dallo stesso richiedente in sede di domanda di condono, avendo barrato la pertinente casella n. 13 nella parte della domanda relativa all’indicazione dell’esistenza di vincoli.
28. Le sopra esposte considerazioni conducono alla reiezione anche del terzo e quarto motivo di appello, circostanza da cui discende la reiezione integrale dell’appello e l’assorbimento del quinto motivo, relativo alla violazione delle norme sul giusto procedimento, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, stante la natura plurimotivata del medesimo.
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora -OMISSIS- al pagamento a favore del Comune di Prato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO