Art. 20.
In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste gia' attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.
In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste gia' attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.