TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA ND e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; C.F._2 Pt_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in V.LE S. LAVAGNINI, 13 50129
[...] C.F._3
FIRENZEpresso il difensore avv. RA ND
Parte ricorrente contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 ha citato a giudizio Parte_3 davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro allegando in fatto che : CP_1
- in data 13.02.2024 era stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro intermittente a termine – con scadenza il 28.04.2024- e con inquadramento al livello VI del Ccnl
Turismo - Pubblici Esercizi, per svolgere la mansione di aiuto cuoca presso il Cocktail - Bar avente insegna “Secco Easy” di Empoli;
- il rapporto di lavoro era cessato alla naturale scadenza del contratto a termine;
- per tutta la durata del rapporto di lavoro la ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso il Cocktail– Bar di cui sopra, svolgendo- senza alcuna interruzione- mansioni di contenuto corrispondente al superiore livello IV CC , compitamente descritte al punto 2 del ricorso, alla cui lettura si rimanda;
- dal 13.02.2024 al 28.04.2024 la ricorrente aveva ha osservato i seguenti turni di lavoro, a cadenza settimanale alternata, con un orario di lavoro settimanale di 41,5 ore : - settimana n. 1:
1 martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 11,00 alle ore 14,30 e dalle ore 17,30 alle ore 23,00, la domenica dalle ore 17,30 alle ore 23,00. Il lunedì ed il martedì erano liberi;
- settimana n. 2: lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ore 11,00 alle ore 14,30 e dalle ore 17,30 alle ore
23,00, il sabato dalle ore 17,30 alle ore 23,00, il giovedì ed il venerdì erano liberi.
Ciò premesso la ricorrente chiedeva , previo accertamento del diritto al superiore inquadramento , la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 2060,42 per differenze su retribuzione ordinaria, straordinario diurno, indennità ferie e permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e TFR
Dry Srl, pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso merita accoglimento.
La ricorrente ha provato tramite documenti l'esistenza (cfr contratto doc. 1) e la durata del rapporto di lavoro subordinato (cfr buste paga doc. 3).
Le allegate difformità del suddetto rapporto rispetto alle originarie pattuizioni sono state confermate dalla istruttoria testimoniale svolta.
Inquadramento
I testi escussi sono stati concordi nell'affermare che la ricorrente per tutta la durata del rapporto ha avuto il compito di preparare le pietanze, fredde e calde che venivano servite nel cocktail- bar.
Tali attività venivano svolte senza la presenza di un superiore diretto.
“Quando io non c'ero la ricorrente lavorava da sola in cucina ed era responsabile della buona riuscita delle preparazioni. Tra i compiti della ricorrente c'era anche quello di segnalare le materie prime che mancavano. Era compito di altro dipendente provvedere agli acquisti. Per un periodo la ricorrente ha lavorato insieme ad un altro cuoco ma la loro situazione era paritaria, nessuno dava direttive all'altro e ognuno si occupava delle proprie preparazioni” ( così teste conf teste Testimone_1 Tes_2
Risulta dunque accertato che le mansioni della ricorrente , le quali, avendo ad oggetto la preparazione di pietanze espresse ( cfr teste , rientrano innegabilmente tra quelle che Tes_2
“richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite “ erano svolte “in condizioni di autonomia esecutiva,” ed avevano dunque tutte le caratteristiche dell'invocato superiore livello IV CC ( cfr declaratorie in atti).
Orario di lavoro
2 L'orario di lavoro della ricorrente – superiore rispetto a quello contrattualizzato- è stato confermato da entrambi i testi , i quali pur non ricordando con precisione la particolare turnazione allegata dalla ricorrente hanno di fatto confermato lo svolgimento delle 41, 5 ore settimanali allegate.
“Per quel che ricordo la ricorrente lavorava sette giorni su sette dalle 11:00 alle 14:30 e dalle
17:30 alle 23:00” ( così teste Tes_2
“Per quel che posso ricordare l'orario di lavoro della dipendente era il seguente: entrava alle ore 11:00 e lavorava fino alle 14:30 o 15:00 e il pomeriggio rientrava alle 17:30 e terminava intorno alle 23:00 o 23:30. Lavorava sei giorni a settimana con un giorno libero mai coincidente con sabato o domenica” ( così teste Tes_1
Quantificazione del dovuto
Risultano, così provati i presupposti delle invocate differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinario diurno, indennità ferie e permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e TFR, quantificate in € 2060,42 come da conteggi allegati al ricorso (cfr doc 7 ric),
Spettava alla convenuta dimostrare di aver saldato l'intero debito versando somme superiori a quelle dichiarate dalla ricorrente e indicate nel conteggio.
.Al contrario la sua mancata costituzione e comparizione in udienza, non fanno che comprovare la tesi attrice, evidenziando la sussistenza del credito nei termini di cui al ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta il diritto di all'inquadramento nel livello IV Ccnl Turismo - Parte_3
Pubblici Esercizi per tutta la durata del rapporto oggetto di causa;
condanna al pagamento in favore della suddetta della somma CP_1 Parte_3 di euro 2060,42 con riv. monetaria ed interessi dalle singole scadenze di cui al conteggio in atti al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1750 oltre iva e cap , contributo spese generali e € 49 per cu.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA ND e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; C.F._2 Pt_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in V.LE S. LAVAGNINI, 13 50129
[...] C.F._3
FIRENZEpresso il difensore avv. RA ND
Parte ricorrente contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 ha citato a giudizio Parte_3 davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro allegando in fatto che : CP_1
- in data 13.02.2024 era stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro intermittente a termine – con scadenza il 28.04.2024- e con inquadramento al livello VI del Ccnl
Turismo - Pubblici Esercizi, per svolgere la mansione di aiuto cuoca presso il Cocktail - Bar avente insegna “Secco Easy” di Empoli;
- il rapporto di lavoro era cessato alla naturale scadenza del contratto a termine;
- per tutta la durata del rapporto di lavoro la ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso il Cocktail– Bar di cui sopra, svolgendo- senza alcuna interruzione- mansioni di contenuto corrispondente al superiore livello IV CC , compitamente descritte al punto 2 del ricorso, alla cui lettura si rimanda;
- dal 13.02.2024 al 28.04.2024 la ricorrente aveva ha osservato i seguenti turni di lavoro, a cadenza settimanale alternata, con un orario di lavoro settimanale di 41,5 ore : - settimana n. 1:
1 martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 11,00 alle ore 14,30 e dalle ore 17,30 alle ore 23,00, la domenica dalle ore 17,30 alle ore 23,00. Il lunedì ed il martedì erano liberi;
- settimana n. 2: lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ore 11,00 alle ore 14,30 e dalle ore 17,30 alle ore
23,00, il sabato dalle ore 17,30 alle ore 23,00, il giovedì ed il venerdì erano liberi.
Ciò premesso la ricorrente chiedeva , previo accertamento del diritto al superiore inquadramento , la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 2060,42 per differenze su retribuzione ordinaria, straordinario diurno, indennità ferie e permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e TFR
Dry Srl, pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso merita accoglimento.
La ricorrente ha provato tramite documenti l'esistenza (cfr contratto doc. 1) e la durata del rapporto di lavoro subordinato (cfr buste paga doc. 3).
Le allegate difformità del suddetto rapporto rispetto alle originarie pattuizioni sono state confermate dalla istruttoria testimoniale svolta.
Inquadramento
I testi escussi sono stati concordi nell'affermare che la ricorrente per tutta la durata del rapporto ha avuto il compito di preparare le pietanze, fredde e calde che venivano servite nel cocktail- bar.
Tali attività venivano svolte senza la presenza di un superiore diretto.
“Quando io non c'ero la ricorrente lavorava da sola in cucina ed era responsabile della buona riuscita delle preparazioni. Tra i compiti della ricorrente c'era anche quello di segnalare le materie prime che mancavano. Era compito di altro dipendente provvedere agli acquisti. Per un periodo la ricorrente ha lavorato insieme ad un altro cuoco ma la loro situazione era paritaria, nessuno dava direttive all'altro e ognuno si occupava delle proprie preparazioni” ( così teste conf teste Testimone_1 Tes_2
Risulta dunque accertato che le mansioni della ricorrente , le quali, avendo ad oggetto la preparazione di pietanze espresse ( cfr teste , rientrano innegabilmente tra quelle che Tes_2
“richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite “ erano svolte “in condizioni di autonomia esecutiva,” ed avevano dunque tutte le caratteristiche dell'invocato superiore livello IV CC ( cfr declaratorie in atti).
Orario di lavoro
2 L'orario di lavoro della ricorrente – superiore rispetto a quello contrattualizzato- è stato confermato da entrambi i testi , i quali pur non ricordando con precisione la particolare turnazione allegata dalla ricorrente hanno di fatto confermato lo svolgimento delle 41, 5 ore settimanali allegate.
“Per quel che ricordo la ricorrente lavorava sette giorni su sette dalle 11:00 alle 14:30 e dalle
17:30 alle 23:00” ( così teste Tes_2
“Per quel che posso ricordare l'orario di lavoro della dipendente era il seguente: entrava alle ore 11:00 e lavorava fino alle 14:30 o 15:00 e il pomeriggio rientrava alle 17:30 e terminava intorno alle 23:00 o 23:30. Lavorava sei giorni a settimana con un giorno libero mai coincidente con sabato o domenica” ( così teste Tes_1
Quantificazione del dovuto
Risultano, così provati i presupposti delle invocate differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinario diurno, indennità ferie e permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e TFR, quantificate in € 2060,42 come da conteggi allegati al ricorso (cfr doc 7 ric),
Spettava alla convenuta dimostrare di aver saldato l'intero debito versando somme superiori a quelle dichiarate dalla ricorrente e indicate nel conteggio.
.Al contrario la sua mancata costituzione e comparizione in udienza, non fanno che comprovare la tesi attrice, evidenziando la sussistenza del credito nei termini di cui al ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta il diritto di all'inquadramento nel livello IV Ccnl Turismo - Parte_3
Pubblici Esercizi per tutta la durata del rapporto oggetto di causa;
condanna al pagamento in favore della suddetta della somma CP_1 Parte_3 di euro 2060,42 con riv. monetaria ed interessi dalle singole scadenze di cui al conteggio in atti al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1750 oltre iva e cap , contributo spese generali e € 49 per cu.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia 3