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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1572 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. COPPI FEDERICA e Parte_1 C.F._1 l'avv. ZAPPALORTI ELISA, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. con l'avv. BONI FULVIA, presso il cui Parte_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cumulo).
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.11.2025, e Parte_1 Pt_2
, sposati con matrimonio civile celebrato in Napoli in data 12/6/1982 - trascritto nei
[...] registri dello Stato civile del Comune di Napoli nel Registro atti di matrimonio al n.131, parte I, dell'anno 1982 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale e cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate tre figlie, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(2) che le parti hanno optato per il regime della comunione dei beni;
(3) che le parti hanno fissato l'abitazione familiare a Vernio in Via Duilio Stefanacci n. 5, nell'immobile di proprietà del marito;
(4) che quest'ultimo è altresì proprietario dell'immobile sito in
1 Napoli in via Canzanella Vecchia n. 49 e di quello sito in Via Avanti Santi n. 56 San Lorenzello
BE (non rientrante nel regime di comunione dei coniugi); (5) che la è inoccupata, Pt_1 mentre il LA percepisce pensione mensile;
(6) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano e dispongono, ai sensi dell'art. 1376 c.c., che il coniuge si Parte_2 impegna a trasferire in favore del coniuge che accetta, il diritto di proprietà Parte_1 esclusiva sulla quota del 50% su tutti gli immobili siti Comune di Vernio (PO), come identificati nella visura catastale che si allega con i relativi mobili, arredi e pertinenze (doc. 7)
3. A seguito di tale trasferimento, la Sig.ra diverrà proprietaria esclusiva Parte_1 dell'intero immobile (100%).
4. Il Sig. avrà facoltà di utilizzare il garage annesso alla predetta abitazione Parte_2
(identificato al foglio 42 numero 1879 sub 25 categoria c/6 Ufficio Provinciale Territorio servizi
Catastali Prato) per un periodo di diciotto (18) mesi, a decorrere dal giorno del trasferimento notarile dell'immobile di Vernio. L'utilizzo avverrà a titolo gratuito, con obbligo per il Sig. Pt_2 di mantenere il bene in buono stato d'uso e di restituirlo al termine del periodo concordato.
5. I coniugi dichiarano e dispongono, ai sensi dell'art. 1376 c.c., che la Sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire in favore del coniuge sig. , che accetta, il diritto di proprietà Parte_2 esclusiva sulla quota del 50% dell' immobile sito nel Comune di Napoli, via Canzanella Vecchia, 49 con i relativi mobili, arredi e pertinenze come da visura catastale che si allega (doc.8)
6. A seguito di tale trasferimento, il Sig. diverrà proprietario esclusivo (100%) Parte_2 dell'immobile medesimo.
7. Gli atti di trasferimento di cui sopra dovranno essere effettuati entro 30 giorni dall'omologa della separazione;
8. Il Sig. trasferirà la proprietà dell'autovettura Nissan Micra, in uso alla figlia Parte_2
, assumendo l'onere di estinguere integralmente il finanziamento in corso sul Parte_3 veicolo, con spese per il trasferimento di proprietà a carico della figlia
9. Il Sig. manterrà la proprietà esclusiva dell'autovettura Peugeot che resterà di Parte_2 sua pertinenza.
10. Le spese notarili dei trasferimenti immobiliari di cui sopra saranno siano sostenute dal Sig.
. Parte_2
2 11. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito con bonifico Parte_4 Parte_1 sulla carta Poste Pay all'IBAN [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 700,00 (euro settecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
SI STABILISCE FIN D'ORA CHE I RECIPROCI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI AVVENGONO
PER LA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DI TUTTE LE QUESTIONI PATRIMONIALI / FAMILIARI: ai fini fiscali , la parte alienante e la parte acquirente (reciprocamente) dichiarano che tra esse intercorrono rapporti di coniugio. Le parti acquirenti chiedono reciprocamente l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, ed in particolare l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al
Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti - specificamente in ordine alla previsione della cessione delle quote di prioprietà immobiliari - sottolineando che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle medesime perché non appaiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 3 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
Sulle spese di lite – la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, sposati con matrimonio civile celebrato in Napoli in data 12/6/1982 - trascritto
[...] nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli nel Registro atti di matrimonio al n.131, parte I, dell'anno 1982 – alle condizioni sopra riportate e di seguite integralmente trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito con Parte_2 Parte_1 bonifico sulla carta Poste Pay all'IBAN [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 700,00 (euro settecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
4 3) I coniugi dichiarano e dispongono, ai sensi dell'art. 1376 c.c., che il coniuge Pt_2 si impegna a trasferire in favore del coniuge che accetta, il
[...] Parte_1 diritto di proprietà esclusiva sulla quota del 50% su tutti gli immobili siti Comune di Vernio
(PO), come identificati nella visura catastale che si allega con i relativi mobili, arredi e pertinenze (doc. 7)
4) A seguito di tale trasferimento, la Sig.ra diverrà proprietaria Parte_1 esclusiva dell'intero immobile (100%).
5) Il Sig. avrà facoltà di utilizzare il garage annesso alla predetta abitazione Parte_2
(identificato al foglio 42 numero 1879 sub 25 categoria c/6 Ufficio Provinciale Territorio servizi Catastali Prato) per un periodo di diciotto (18) mesi, a decorrere dal giorno del trasferimento notarile dell'immobile di Vernio. L'utilizzo avverrà a titolo gratuito, con obbligo per il Sig. di mantenere il bene in buono stato d'uso e di restituirlo al termine del Pt_2 periodo concordato.
6) I coniugi dichiarano e dispongono, ai sensi dell'art. 1376 c.c., che la Sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire in favore del coniuge sig. che accetta, il
[...] Parte_2 diritto di proprietà esclusiva sulla quota del 50% dell' immobile sito nel Comune di Napoli, via Canzanella Vecchia, 49 con i relativi mobili, arredi e pertinenze come da visura catastale che si allega (doc.8)
7) A seguito di tale trasferimento, il Sig. diverrà proprietario esclusivo Parte_2
(100%) dell'immobile medesimo.
8) Gli atti di trasferimento di cui sopra dovranno essere effettuati entro 30 giorni dall'omologa della separazione;
9) Il Sig. trasferirà la proprietà dell'autovettura Nissan Micra, in uso alla Parte_2 figlia assumendo l'onere di estinguere integralmente il finanziamento in Parte_3 corso sul veicolo, con spese per il trasferimento di proprietà a carico della figlia
10) Il Sig. manterrà la proprietà esclusiva dell'autovettura Peugeot che Parte_2 resterà di sua pertinenza.
11) Le spese notarili dei trasferimenti immobiliari di cui sopra saranno siano sostenute dal
Sig. . Parte_2
SI STABILISCE FIN D'ORA CHE I RECIPROCI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
AVVENGONO PER LA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DI TUTTE LE QUESTIONI
PATRIMONIALI / FAMILIARI: ai fini fiscali, la parte alienante e la parte acquirente
(reciprocamente) dichiarano che tra esse intercorrono rapporti di coniugio. Le parti acquirenti chiedono reciprocamente l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della legge 6
5 marzo 1987 n. 74, ed in particolare l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale
- spese di lite al definitivo;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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