Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3518 del Registro Generale 2023
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
, ed ivi residente a[...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Spadafora (98048), via Sicilia 6, presso lo studio dell'avv.
BONASERA MARISA, (c.f.: , pec: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
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PARTE RICORRENTE nell'interesse di
, nato in [...] l'[...] e residente in [...]Controparte_1
alla via Roma, 44 int. 7
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12 settembre 2023 chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1
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il quale era affetto da gravi disturbi psichici ed era è scomparso dal giorno
8 Aprile 2013 senza più dare alcuna notizia di sé.
Con provvedimento del 15.11.2023 il Presidente delegato disponeva,
a norma dell'art. 473 bis .62 c.p.c., la pubblicazione della suddetta domanda, ordinando, che questa fosse inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed in due quotidiani, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Decorso tale termine, la ricorrente depositava la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione e, in data 12.09.2023 istanza per la fissazione di udienza. Il Giudice Delegato fissava, quindi, con decreto,
l'udienza di comparizione dell'istante e di tutte le altre persone indicate dal menzionato art. 473 bis .62 c.p.c..
All'udienza del 21.11.2024 il Giudice Delegato sentiva la ricorrente e, acquisito il parere del Pubblico Ministero, con provvedimento del
14.01.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene questo Tribunale che, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dell'istante, la domanda vada accolta. Risulta, infatti, che i familiari hanno denunciato la scomparsa di sin dal 10 aprile 2013, Controparte_1
essendosi lo stesso allontanato in data 8 aprile 2013 dalla struttura in cui era ricoverato. Nondimeno, le successive attività di ricerca non hanno consentito di rintracciarlo. La circostanza che si sia Controparte_1
allontanato senza alcun plausibile motivo e non abbia più dato notizie di sé assume, allora, valore altamente sintomatico della sua morte ed appare
2 sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, tenuto conto, peraltro, che sono trascorsi quasi nove anni dalla dichiarazione di assenza.
Alla luce delle superiori considerazioni si deve, pertanto, dichiarare la morte presunta di nato in [...] l'[...]. La Controparte_1
dichiarazione di morte presunta va fatta risalire all'08.04.2013, data della scomparsa dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 61 c.c.. Ai sensi dell'art. 473 bis .63 c.p.c., va disposta la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12 settembre 2023 da Pt_1
dichiara la morte presunta in data 08.04.2013 di
[...] Controparte_1
nato in [...] l'[...]. Dispone la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura della ricorrente o di qualsiasi altro interessato.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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