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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4620/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Roberto Majorini, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente l'11 febbraio 2025.
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'11 aprile 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 14/2024 CAT.A 12/IMM/SEZ. IV-
L.P”, emesso il 19 febbraio 2024 e notificato in data 09 aprile 2024, con cui il Questore di Agrigento - sulla base del parere negativo della competente Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento, che ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs.
286/98 - ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 24 ottobre 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e 8 della CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante la lunga permanenza in Italia e l'integrazione socio-economica ivi raggiunta.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro ritenuto più opportuno.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 10 ottobre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2016 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento) e ha qui intrapreso, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale precedentemente presentata, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di lavorare dal 2 novembre 2023 alle dipendenze della società “FUTURA TRASPORTI S.R.L.” in forza di un contratto triennale di apprendistato professionalizzante in qualità di addetto carico e scarico merci, percependo uno stipendio idoneo a garantirne il mantenimento. Lo stesso ha, altresì, provato di avere precedentemente lavorato con le stesse mansioni, dal 30 luglio 2022 al 28 ottobre 2023, alle dipendenze della società “SPEED S.R.L.S” in virtù di un precedente contratto nonché di aver lavorato nel 2021 per 52 giorni come
3 bracciante agricolo giornaliero e per tre settimane alle dipendenze della società
“GRAMAGLIA S.R.L.” (cfr. contratti di lavoro, comunicazioni Unilav, buste paga, estratto conto previdenziale e Certificazione Unica 2023). CP_2
Né è ravvisabile, alla luce degli elementi emersi nel corso del presente giudizio, alcuna concreta ed attuale pericolosità dello stesso tale da precluderne la permanenza in Italia.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito nel corso del giudizio, invero, risulta una sola sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di Agrigento nel 2021 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, del D.P.R.
309/1990, per il quale il ricorrente, condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si osserva, al riguardo, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2023 ha escluso che la suindicata fattispecie di reato commessa dal ricorrente abbia natura automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno, essendo necessario effettuare una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero tenuto conto dell'entità e delle circostanze del fatto, del tempo ormai trascorso dalla sua commissione e del percorso di integrazione eventualmente seguito alla condanna.
In base alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, invero, nella predetta ipotesi di reato l'automatismo del diniego è contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU.
Orbene, nel caso di specie si tratta di un unico reato commesso nel 2018, caratterizzato da un lieve grado di offensività e a cui non risulta aver fatto seguito la commissione di alcun nuovo illecito negli anni successivi, come pure confermato dal certificato carichi pendenti acquisito nel corso del giudizio.
Dalla documentazione prodotta in atti, di contro, emerge la volontà del ricorrente di integrarsi nel territorio nazionale attraverso lo svolgimento di regolare attività lavorativa fin dal 2021.
4 A ciò va aggiunto che il ricorrente è giunto in Italia ancora minorenne e manca dal proprio Paese ormai da più di otto anni con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in
Gambia.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso di soggiorno essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione acquisita nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4620/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Roberto Majorini, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente l'11 febbraio 2025.
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'11 aprile 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 14/2024 CAT.A 12/IMM/SEZ. IV-
L.P”, emesso il 19 febbraio 2024 e notificato in data 09 aprile 2024, con cui il Questore di Agrigento - sulla base del parere negativo della competente Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento, che ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs.
286/98 - ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 24 ottobre 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e 8 della CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante la lunga permanenza in Italia e l'integrazione socio-economica ivi raggiunta.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro ritenuto più opportuno.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 10 ottobre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
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2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2016 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento) e ha qui intrapreso, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale precedentemente presentata, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di lavorare dal 2 novembre 2023 alle dipendenze della società “FUTURA TRASPORTI S.R.L.” in forza di un contratto triennale di apprendistato professionalizzante in qualità di addetto carico e scarico merci, percependo uno stipendio idoneo a garantirne il mantenimento. Lo stesso ha, altresì, provato di avere precedentemente lavorato con le stesse mansioni, dal 30 luglio 2022 al 28 ottobre 2023, alle dipendenze della società “SPEED S.R.L.S” in virtù di un precedente contratto nonché di aver lavorato nel 2021 per 52 giorni come
3 bracciante agricolo giornaliero e per tre settimane alle dipendenze della società
“GRAMAGLIA S.R.L.” (cfr. contratti di lavoro, comunicazioni Unilav, buste paga, estratto conto previdenziale e Certificazione Unica 2023). CP_2
Né è ravvisabile, alla luce degli elementi emersi nel corso del presente giudizio, alcuna concreta ed attuale pericolosità dello stesso tale da precluderne la permanenza in Italia.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito nel corso del giudizio, invero, risulta una sola sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di Agrigento nel 2021 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, del D.P.R.
309/1990, per il quale il ricorrente, condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si osserva, al riguardo, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2023 ha escluso che la suindicata fattispecie di reato commessa dal ricorrente abbia natura automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno, essendo necessario effettuare una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero tenuto conto dell'entità e delle circostanze del fatto, del tempo ormai trascorso dalla sua commissione e del percorso di integrazione eventualmente seguito alla condanna.
In base alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, invero, nella predetta ipotesi di reato l'automatismo del diniego è contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU.
Orbene, nel caso di specie si tratta di un unico reato commesso nel 2018, caratterizzato da un lieve grado di offensività e a cui non risulta aver fatto seguito la commissione di alcun nuovo illecito negli anni successivi, come pure confermato dal certificato carichi pendenti acquisito nel corso del giudizio.
Dalla documentazione prodotta in atti, di contro, emerge la volontà del ricorrente di integrarsi nel territorio nazionale attraverso lo svolgimento di regolare attività lavorativa fin dal 2021.
4 A ciò va aggiunto che il ricorrente è giunto in Italia ancora minorenne e manca dal proprio Paese ormai da più di otto anni con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in
Gambia.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso di soggiorno essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione acquisita nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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