TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11564 /2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione civile
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina RZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11564 /2025 R.G.A.C. promossa da:
) elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
VIA DEI MILLE 3/1 SAVONA , presso lo studio dell''avv. , Controparte_1 che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , con sede in Bologna, alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Stalingrado n.45, in persona del Procuratore ad negotia, Dr. , Persona_1 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.07.2025 a rogito Notaio di Milano 19705/11027 rep/racc, difesa e Persona_2 rappresentata dagli Avv.ti Stefano Zerbo (c.f. , p.e.c. CodiceFiscale_2
e AV AB (c.f. , Email_1 C.F._3
p.e.c. elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio in Milano, alla Via Melegari 4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI rassegnate all'udienza 19.12.2025
- per parte attrice:
pag. 1 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, in accoglimento delle difese svolte dal conchiudente, adversis reiectis, - dichiararsi la compensazione delle spese legali - in via subordinata dichiararsi la parziale soccombenza delle spese legali o comunque nei minimi di legge.” per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - Dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di nel Controparte_2 giudizio Tribunale di Genova RG 1143/2025 per intervenuta decadenza dell'Avv. Pt_1
dalla facoltà di formulare tale istanza;
- Per l'effetto, disporre l'estromissione di
[...] [...] dal presente giudizio e dal giudizio Tribunale di Genova RG 1143/2025; - Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_2 giudizio nella causa Tribunale di Genova RG 1143/2025 gli Avv.ti Dino Vercelli e al fine di vederne accertata la responsabilità professionale e sentirli Parte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti.
L'Avv. Vercelli si costituiva tempestivamente;
al contrario l'Avv. Pt_1
si costituiva in giudizio solo in data 9 luglio 2025, quindi oltre il termine
[...] perentorio di cui all'art. 166 c.p.c. (scaduto l'8 aprile 2025), chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la R.C. professionale,
Con provvedimento dell'11 luglio 2025, la scrivente autorizzava la chiamata del terzo, con la espressa indicazione : “impregiudicata la valutazione in merito alla tempestività della chiamata come resa”. costituitasi ritualmente ha eccepito in via Controparte_2 preliminare di rito l'inammissibilità della chiamata in garanzia per intervenuta decadenza del convenuto Avv. dalla relativa facoltà, chiedendo la propria Pt_1 estromissione dal giudizio con vittoria di spese .
All'esito dell'udienza 27.11.2025, fissata per discutere su detta eccezione preliminare, il Giudice, ha disposto la separazione della causa relativa alla domanda dell'Avv. nei confronti di (ed è stato quindi Pt_1 Controparte_2 formato il presente procedimento), fissando per la decisione su detta eccezione l'udienza del 19.12.2025 e con termine per il deposito di note conclusive sino al 16.12.2025, note ritualmente depositate da e non Avv. che le ha CP_2 Pt_1 depositate il giorno successivo così come fondatamente eccepito dal convenuto in udienza.
All'esito della udienza la causa è stata trattenuta in decisione
-------------------
L'eccezione è fondata e deve essere accolta
La chiamata in causa di come operata dall'avv. Controparte_2
nel giudizio 1143/2025 ove lo stesso era stato convenuto è inammissibile, in Pt_1
pag. 2 quanto proposta in violazione delle decadenze processuali stabilite dalla legge. Come eccepito fin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da l'udienza CP_2 di prima comparizione relativa al giudizio principale iscritto al n. RG 1143/2025 risultava fissata al 17 giugno 2025; a norma dell'art. 166 c.p.c., il termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio dell'Avv. era l'8 aprile 2025. In detto Pt_1 giudizio con decreto 16.4.2025, l'avv. è stato dichiarato contumace. Pt_1
Con comparsa depositata in data 9 luglio 2025 (dopo la data della prima udienza)si è costituito in giudizio, chiedendo la autorizzazione alla chiamata;
la tardiva costituzione come eccepito da comporta la decadenza dalla facoltà di CP_2 chiamare in causa un terzo. L'art. 167, comma 3, c.p.c. stabilisce infatti che il convenuto, a pena di decadenza, “se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa”. La disciplina è ulteriormente precisata dall'art. 269, comma 2, c.p.c., che dispone che “Il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza”. Come è noto la violazione di tali termini perentori comporta l'inammissibilità della chiamata, in tutti i casi in cui,come nel caso di specie, la necessità della chiamata sorga direttamente dalle domande svolte dall'attore ; nel caso in esame ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_2 Pt_1
(unitamente all'avv. Vercelli, tempestivamente costituito) svolgendo nei confronti dell'avv. , anche se in via subordinata, una domanda diretta all'accertamento Pt_1 della sua responsabilità professionale e la condanna al risarcimento dei relativi danni1 ; il convenuto nella sua tardiva costituzione non ha neppure dedotto alcun motivo tale da giustificare il ritardo nella formulazione dell'istanza che doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro l'8 aprile 2025.
La tardività della costituzione del convenuto chiamante determina, dunque, l'inammissibilità della chiamata in garanzia nel giudizio 1143/2025 per intervenuta decadenza.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse, per il principio della soccombenza sono integralmente poste a carico di parte chiamante, nella misura liquidata nel dispositivo in base al DM 147/22, liquidazione contenuta nei minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione dell'attività effettivamente svolta .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del Giudice Unico dott. Maria Cristina RZ, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara inammissibile la domanda di chiamata in causa dell'avv. nei Pt_1 confronti di come in origine svolta nel giudizio n. 1143/2025, dichiarando CP_2 pertanto la estromissione di a detto giudizio;
CP_2
2) dichiara tenuta e condanna il chiamante avv. alla rifusione in favore Pt_1 di parte chiamata delle spese di lite, che liquida in € 1700 per onorari , oltre esborsi per CU, e rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Genova 22 dicembre 2025
Il Giudice
M.C.RZ
pag. 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi conclusioni Ruberto: “ …in via subordinata, previa declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti intercorsi, accertare e dichiarare la civile responsabilità per inadempimento delle proprie obbligazioni dell'Avv. Dino
Vercelli e dell'Avv. , in via solidale fra loro e/o congiuntamente e/o o come meglio visto, nei confronti Parte_1 di per avere svolto con colpa e con violazione di diligenza professionale e con violazione delle norme Parte_2 deontologiche della professione di Avvocato, per le ragioni sopra descritte, la pratica e/o l'incarico professionale conferito da presso il Fondo di Garanzia dell per l'insolvenza del datore di lavoro Parte_2 CP_3 Persona_3 olta al recupero delle ultime tre retribuzioni non pagate e del TFR non pagato per l'importo di €.17.753,09, o
[...] altro importo meglio visto, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria -condannare conseguentemente l'Avv. Dino Vercelli e l'Avv. , in via solidale fra loro e/o congiuntamente e/o come meglio visto, a Parte_1 risarcire a tutti i danni subiti a cagione della sua responsabilità per quanto sopra, pari alla somma di Parte_2
€.17.753,09, o altro importo meglio visto, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria…”
pag. 3
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione civile
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina RZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11564 /2025 R.G.A.C. promossa da:
) elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
VIA DEI MILLE 3/1 SAVONA , presso lo studio dell''avv. , Controparte_1 che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , con sede in Bologna, alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Stalingrado n.45, in persona del Procuratore ad negotia, Dr. , Persona_1 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.07.2025 a rogito Notaio di Milano 19705/11027 rep/racc, difesa e Persona_2 rappresentata dagli Avv.ti Stefano Zerbo (c.f. , p.e.c. CodiceFiscale_2
e AV AB (c.f. , Email_1 C.F._3
p.e.c. elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio in Milano, alla Via Melegari 4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI rassegnate all'udienza 19.12.2025
- per parte attrice:
pag. 1 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, in accoglimento delle difese svolte dal conchiudente, adversis reiectis, - dichiararsi la compensazione delle spese legali - in via subordinata dichiararsi la parziale soccombenza delle spese legali o comunque nei minimi di legge.” per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - Dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di nel Controparte_2 giudizio Tribunale di Genova RG 1143/2025 per intervenuta decadenza dell'Avv. Pt_1
dalla facoltà di formulare tale istanza;
- Per l'effetto, disporre l'estromissione di
[...] [...] dal presente giudizio e dal giudizio Tribunale di Genova RG 1143/2025; - Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_2 giudizio nella causa Tribunale di Genova RG 1143/2025 gli Avv.ti Dino Vercelli e al fine di vederne accertata la responsabilità professionale e sentirli Parte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti.
L'Avv. Vercelli si costituiva tempestivamente;
al contrario l'Avv. Pt_1
si costituiva in giudizio solo in data 9 luglio 2025, quindi oltre il termine
[...] perentorio di cui all'art. 166 c.p.c. (scaduto l'8 aprile 2025), chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la R.C. professionale,
Con provvedimento dell'11 luglio 2025, la scrivente autorizzava la chiamata del terzo, con la espressa indicazione : “impregiudicata la valutazione in merito alla tempestività della chiamata come resa”. costituitasi ritualmente ha eccepito in via Controparte_2 preliminare di rito l'inammissibilità della chiamata in garanzia per intervenuta decadenza del convenuto Avv. dalla relativa facoltà, chiedendo la propria Pt_1 estromissione dal giudizio con vittoria di spese .
All'esito dell'udienza 27.11.2025, fissata per discutere su detta eccezione preliminare, il Giudice, ha disposto la separazione della causa relativa alla domanda dell'Avv. nei confronti di (ed è stato quindi Pt_1 Controparte_2 formato il presente procedimento), fissando per la decisione su detta eccezione l'udienza del 19.12.2025 e con termine per il deposito di note conclusive sino al 16.12.2025, note ritualmente depositate da e non Avv. che le ha CP_2 Pt_1 depositate il giorno successivo così come fondatamente eccepito dal convenuto in udienza.
All'esito della udienza la causa è stata trattenuta in decisione
-------------------
L'eccezione è fondata e deve essere accolta
La chiamata in causa di come operata dall'avv. Controparte_2
nel giudizio 1143/2025 ove lo stesso era stato convenuto è inammissibile, in Pt_1
pag. 2 quanto proposta in violazione delle decadenze processuali stabilite dalla legge. Come eccepito fin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da l'udienza CP_2 di prima comparizione relativa al giudizio principale iscritto al n. RG 1143/2025 risultava fissata al 17 giugno 2025; a norma dell'art. 166 c.p.c., il termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio dell'Avv. era l'8 aprile 2025. In detto Pt_1 giudizio con decreto 16.4.2025, l'avv. è stato dichiarato contumace. Pt_1
Con comparsa depositata in data 9 luglio 2025 (dopo la data della prima udienza)si è costituito in giudizio, chiedendo la autorizzazione alla chiamata;
la tardiva costituzione come eccepito da comporta la decadenza dalla facoltà di CP_2 chiamare in causa un terzo. L'art. 167, comma 3, c.p.c. stabilisce infatti che il convenuto, a pena di decadenza, “se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa”. La disciplina è ulteriormente precisata dall'art. 269, comma 2, c.p.c., che dispone che “Il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza”. Come è noto la violazione di tali termini perentori comporta l'inammissibilità della chiamata, in tutti i casi in cui,come nel caso di specie, la necessità della chiamata sorga direttamente dalle domande svolte dall'attore ; nel caso in esame ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_2 Pt_1
(unitamente all'avv. Vercelli, tempestivamente costituito) svolgendo nei confronti dell'avv. , anche se in via subordinata, una domanda diretta all'accertamento Pt_1 della sua responsabilità professionale e la condanna al risarcimento dei relativi danni1 ; il convenuto nella sua tardiva costituzione non ha neppure dedotto alcun motivo tale da giustificare il ritardo nella formulazione dell'istanza che doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro l'8 aprile 2025.
La tardività della costituzione del convenuto chiamante determina, dunque, l'inammissibilità della chiamata in garanzia nel giudizio 1143/2025 per intervenuta decadenza.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse, per il principio della soccombenza sono integralmente poste a carico di parte chiamante, nella misura liquidata nel dispositivo in base al DM 147/22, liquidazione contenuta nei minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione dell'attività effettivamente svolta .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del Giudice Unico dott. Maria Cristina RZ, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara inammissibile la domanda di chiamata in causa dell'avv. nei Pt_1 confronti di come in origine svolta nel giudizio n. 1143/2025, dichiarando CP_2 pertanto la estromissione di a detto giudizio;
CP_2
2) dichiara tenuta e condanna il chiamante avv. alla rifusione in favore Pt_1 di parte chiamata delle spese di lite, che liquida in € 1700 per onorari , oltre esborsi per CU, e rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Genova 22 dicembre 2025
Il Giudice
M.C.RZ
pag. 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi conclusioni Ruberto: “ …in via subordinata, previa declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti intercorsi, accertare e dichiarare la civile responsabilità per inadempimento delle proprie obbligazioni dell'Avv. Dino
Vercelli e dell'Avv. , in via solidale fra loro e/o congiuntamente e/o o come meglio visto, nei confronti Parte_1 di per avere svolto con colpa e con violazione di diligenza professionale e con violazione delle norme Parte_2 deontologiche della professione di Avvocato, per le ragioni sopra descritte, la pratica e/o l'incarico professionale conferito da presso il Fondo di Garanzia dell per l'insolvenza del datore di lavoro Parte_2 CP_3 Persona_3 olta al recupero delle ultime tre retribuzioni non pagate e del TFR non pagato per l'importo di €.17.753,09, o
[...] altro importo meglio visto, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria -condannare conseguentemente l'Avv. Dino Vercelli e l'Avv. , in via solidale fra loro e/o congiuntamente e/o come meglio visto, a Parte_1 risarcire a tutti i danni subiti a cagione della sua responsabilità per quanto sopra, pari alla somma di Parte_2
€.17.753,09, o altro importo meglio visto, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria…”
pag. 3