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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 7474/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., anche per conto della Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Agostino Di Feo ed Erminio
Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Luigi Di Fiore, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023908189 000, notificata in data 03.10.2023, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
1 1) n. 071 2011 0014787547 000, avente a oggetto contributi IVS relativi agli anni
2004, 2005 e 2006, per € 62.458,91, presuntivamente notificato il 22.02.2011;
2) n. 071 2011 0231468348 000 avente a oggetto contributi IVS relativi all'anno
2006, per € 20.935,69, presuntivamente notificato il 22.12.2011.
Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3,
L. 335/95 per omessa notifica degli avvisi di addebito sopra indicati o, comunque, successiva all'eventuale notifica degli stessi, ove provata. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica dei predetti avvisi.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto e in ogni caso l'accertamento negativo della pretesa contributiva in quanto prescritta, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
13.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati e, in subordine, la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' provato l'intervenuta Controparte_3
notifica delle intimazioni di pagamento.
Nel dettaglio, le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate a mezzo raccomandata a/r nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (22/02/2011 e
22/12/2011).
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd.
Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del
1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come
2 affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez.
VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav.,
01/08/2019, n. 6552).
3 Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, quale la prescrizione connessa all'omessa notifica.
Ne discende, inoltre, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n.
6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di CP_ irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
4 Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1
per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1
conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del
2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Nel caso di specie, i resistenti hanno eccepito e provato di aver inviato al ricorrente diversi atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi opposti.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha depositato:
- intimazione di pagamento n. 071 2015 9058327944 000, notificata in data
30.07.2015;
- intimazione di pagamento n. 071 2017 9068726926 000, notificata in data
30.06.2018;
5 - intimazione di pagamento n. 071 2019 9055218335 000, notificata in data
11.01.2020;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071 76201900004323 000, notificata in data 18.01.2020.
Pertanto, considerate le date di notifica degli atti appena citati e di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il termine quinquennale non risulta spirato.
Ne discende il rigetto integrale della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dei resistenti e CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
4.201,00 per ciascuno di essi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 7474/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., anche per conto della Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Agostino Di Feo ed Erminio
Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Luigi Di Fiore, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023908189 000, notificata in data 03.10.2023, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
1 1) n. 071 2011 0014787547 000, avente a oggetto contributi IVS relativi agli anni
2004, 2005 e 2006, per € 62.458,91, presuntivamente notificato il 22.02.2011;
2) n. 071 2011 0231468348 000 avente a oggetto contributi IVS relativi all'anno
2006, per € 20.935,69, presuntivamente notificato il 22.12.2011.
Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3,
L. 335/95 per omessa notifica degli avvisi di addebito sopra indicati o, comunque, successiva all'eventuale notifica degli stessi, ove provata. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica dei predetti avvisi.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto e in ogni caso l'accertamento negativo della pretesa contributiva in quanto prescritta, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
13.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati e, in subordine, la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' provato l'intervenuta Controparte_3
notifica delle intimazioni di pagamento.
Nel dettaglio, le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate a mezzo raccomandata a/r nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (22/02/2011 e
22/12/2011).
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd.
Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del
1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come
2 affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez.
VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav.,
01/08/2019, n. 6552).
3 Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, quale la prescrizione connessa all'omessa notifica.
Ne discende, inoltre, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n.
6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di CP_ irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
4 Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1
per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1
conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del
2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Nel caso di specie, i resistenti hanno eccepito e provato di aver inviato al ricorrente diversi atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi opposti.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha depositato:
- intimazione di pagamento n. 071 2015 9058327944 000, notificata in data
30.07.2015;
- intimazione di pagamento n. 071 2017 9068726926 000, notificata in data
30.06.2018;
5 - intimazione di pagamento n. 071 2019 9055218335 000, notificata in data
11.01.2020;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071 76201900004323 000, notificata in data 18.01.2020.
Pertanto, considerate le date di notifica degli atti appena citati e di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il termine quinquennale non risulta spirato.
Ne discende il rigetto integrale della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dei resistenti e CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
4.201,00 per ciascuno di essi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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