Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
NRG. 2792/2024
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17.4.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 2792/2024 rg. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ARCHIDIACONO ROSA e CALVIO ALESSANDRO e con domicilio eletto in Orta Nova
C.so Umberto I nr.34
Ricorrente
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dal dott. VINCIGUERRA ANTONIO e con domicilio eletto in Monza via
Grigna 13
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo di essere docente attualmente in servizio Controparte_1 presso l'Istituto Comprensivo “Ungaretti” di Albiate – Triuggio (Monza). In precedenza, la stessa ha prestato supplenze brevi in forza di numerosi contratti, come di seguito meglio specificati:
- ANNO SCOLASTICO 2017/2018:
Dal 19/09/2017 al 25/10/2017 = 37 gg – per 25 ore settimanali;
Supplenza breve svolta presso l'Istituto Comprensivo “Diotti” di Casalmaggiore – CRIC80100E;
1
Dal 24/02/2018 al 23/04/2018 = 59 gg – per 24 ore settimanali;
Dal 24/04/2018 al 08/06/2018 = 46 gg – per 24 ore settimanali.
Supplenze brevi svolte presso l'Istituto Comprensivo “Dedalo 2000” di Gussola – CRIC81300R.
La ricorrente, pertanto, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 ha lavorato per complessivi 263 giorni;
- ANNO SCOLASTICO 2018/2019:
Dal 03/10/2018 al 15/12/2018 = 74 gg – per 24 ore settimanali;
Dal 16/12/2018 al 17/03/2019 = 92 gg – per 24 ore settimanali;
dal 18/03/2019 al 09/06/2019 = 84 gg – per 24 ore settimanali;
Affermava che “nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 ha lavorato per complessivi 250 giorni;
durante detti periodi di insegnamento, come innanzi indicati non ha percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di CP_2 ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Nonostante nel corso degli anni scolastici, di cui sopra, abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito la retribuzione professionale docenti. Ne consegue che per il servizio ora detto ha maturato un credito a titolo di retribuzione professionale docenti: nel corso dell'a.s. 2017/2018 pari a € 1.480,14 derivante da: 37 giorni lavorati (per 25 ore settimanali) per un totale di 210,16 euro;
125 giorni lavorati (per 24 ore settimanali) per un totale di € 682,50 euro;
101 giorni lavorati (per 24 ore settimanali) per un totale di € 587,48 euro;
nel corso dell'a.s. 2018/2019 pari a
€1.454,16 derivante da: 250 giorni lavorati (per 24 ore settimanali) per un totale di € 1.454,16”.
Chiedeva pertanto la condanna del al pagamento della somma complessiva di € CP_1
2.934,30.
Il si costituiva con memoria difensiva, Controparte_1 nella quale contestava le argomentazioni e pretese avversarie, assumendo che “i supplenti temporanei non danno alcun contributo ai 'processi innovatori' e al 'miglioramento del Parte servizio scolastico', che giustificano la corresponsione della , e pertanto appare del tutto logico e legittimo che non abbiano diritto a tale compenso accessorio”.
Eccepiva altresì l'intervenuta estinzione per prescrizione di tutti i crediti, essendo interamente decorso il relativo termine quinquennale nel periodo intercorrente tra l'attività prestata dalla ricorrente dal 19.9.2017 al 9.6.2019 e la data di notifica del ricorso introduttivo in data 3.12.2024.
Il ricorso è parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Sotto il profilo della sussistenza del diritto al riconoscimento della retribuzione richiesta, disparate pronunce di merito e legittimità si sono orientate in senso favorevole, potendosi pertanto prestare adesione alla ricostruzione e motivazione di cui alla sentenza – fra le tante - del Tribunale di Monza nr.482 del 18.11.2022, che si richiama integralmente
2 richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c.: “la retribuzione professionale docenti' è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995'. Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018).
La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'; 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio', esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30 Giugno).
La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha, pertanto, ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla
Suprema Corte di Cassazione. Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo. Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno.
Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e
3 di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Sulla questione è da ultimo intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018, ha così statuito, affermando il seguente principio di diritto: 'l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio'.
La fattispecie è esattamente quella affrontata nella presente sede con l'azione esercitata dalla ricorrente, alla quale pertanto, in applicazione dei principi sopra enunciati, deve riconoscersi il diritto al riconoscimento e alla percezione della retribuzione professionale docenti per gli anni di svolgimento dell'attività di supplenza 2017/2028 e 2018/2019.
Rispetto all'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto, l'estinzione del CP_1 credito, per il decorso del relativo termine pari a cinque anni, si è effettivamente verificata in epoca antecedente al 20.2.2018, dovendosi considerare l'effetto interruttivo prodotto, ancor prima di deposito e notifica del ricorso introduttivo, con l'atto di diffida ad adempiere, notificato al in data 20.2.2023 (doc. 3 ricorr.). L'azione può pertanto ritenersi CP_1 validamente esercitata per i crediti maturati a far tempo dal 21.2.2018, con conseguente esclusione dal calcolo del periodo intercorrente dal 19.9.2017 al 25.10.2017 e dal
26.10.2017 al 20.2.2018.
Nessuno prescrizione e maturata per i periodi successivi, suscettibili perciò di ricadere nell'attribuzione e nel calcolo della somme dovute, le quali, in base ai parametri adottati dalla ricorrente (art. 25 CCNL 31.8.1999) e non contestati da controparte, devono essere così rideterminate: per l'anno 2017/2018, giorni 108, di cui 8 soggetti a retribuzione nella misura di euro 5,46, e 100 soggetti a retribuzione nella misura di euro 5,82, complessivi euro 654,78; per l'anno 2018/2019, giorni 250 soggetti a retribuzione nella misura di euro 5,82, complessivi euro
1.455,00, e così in totale euro 2.109,78.
Sulla base di quanto precede, è quindi dovuta alla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti la somma complessiva di euro 2.109,78, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, atteso il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/1994.
Le spese processuali si regolano secondo soccombenza, tenuto conto del margine circoscritto di estinzione del credito complessivo, e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
4 accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
condanna il a pagare, per tale causale, in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di euro 2.109,78, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1.030,00 per compensi, euro 49,00 per CU, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Monza 17.4.2025
Il Giudice del lavoro
Simona Improta
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