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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 16/06/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. LA ROCCA LUCIA ) Parte_1 Parte_2
(avv. LA ROCCA LUCIA )
[...]
CONTRO
(avv. DI NATALE ANTONINO ) Controparte_1
(avv. ) Controparte_2 CP_1
(avv. SPINNATO DANIELA )
[...] Controparte_3
(avv. MARANO ENRICO MARIA )
Si dà atto che sono presenti l'avv. LA ROCCA LUCIA. per per Parte_1 [...]
CP_4
l'avv.. DI NATALE ANTONINO per Controparte_1
classe 1972 assente;
l'avv.. SPINNATO DANIELA per Controparte_1
classe 1953 presente;
l'avv. MARANO ENRICO MARIA per Controparte_3
Rileva che le parti costituite a mezzo difensore a seguito della riassunzione del giudizio risultano comparse sicchè la mancata prova telematica della no-tifica dell'atto di riassunzione risulta superata alla luce della loro partecipa-zione al giudizio;
riguardo alla riassunzione nei confronti degli eredi di Controparte_2
evidenzia che risulti provato che costei abbia legato la quota sul bene ogget-to di causa in favore del nipote sicchè è succeduto nel Controparte_1
diritto controverso soltanto costui;
il contraddittorio eprtanto a seguito della riassunzione deve considerarsi ri- tualmente instaurato nei confronti di classe 1953 e Controparte_1
classe 1972; Controparte_1
a questo punto il Giudice invita le parti costituite a interloquire sulla richie-sta di estromissione ex art. 111 cpc di e in generale Controparte_3
sull'estromissione di tutti gli eredi di Controparte_2
l'avv. La Rocca aderisce alla richiesta di estromissione;
l'avv. Spinanto si associa alla richiesta di estromissione;
L'avv. Di natale si associa alla richeista di estromisisone;
IL Giudice invita le parti a discutere sulla questione della legittimazione passive degli eredi di Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente chiedendo l'estromissione del giudizio degli eredi di Controparte_2
L'avv. La Rocca. L'avv. Di Natale e L'avv. Spinnato chiedono che all'esito della decisione venga fissata l'udienza per l'assunzione della prova già ammessa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 13.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 16/06/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3310 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. LA ROCCA LUCIA e con elezione di domicilio in CORSO FINOCCHIARO APRILE,140 90100
PALERMO, presso il difensore avv. LA ROCCA LUCIA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. DI NATALE ANTONINO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI NATALE ANTONINO
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._4
il patrocinio dell'avv. SPINNATO DANIELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA V.E. ORLANO N. 6 90100
PALERMOpresso il difensore avv. SPINNATO DANIELA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il Controparte_3 C.F._5
patrocinio dell'avv. MARANO ENRICO MARIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARANO ENRICO MARIA
PARTE CONVENUTA
, , Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va esaminata la questione della legittimazione passiva degli eredi di
Controparte_2
La questione va affrontata evidenziando che il giudizio è stato riassunto ad opera di parte attrice nei confronti dei successori universali della convenuta deceduta mentre la quota di titolarità del bene oggetto di causa riconducibile a è stata Controparte_2
trasferita, per legato, al convenuto (classe Controparte_1
1972).
Ciò posto, il diritto oggetto di accertamento giudiziale può essere trasferito da un soggetto ad un altro anche mortis causa per effetto del legato: ipotesi, questa, regolata dall'art. 111, 2° co., il quale prevede che il processo prosegua ad opera del successore universale od in suo confronto.
La ratio della disposizione de qua è ravvisabile, da un lato, nella considerazione che il processo impegna non già il solo diritto oggetto di legato, bensì l'intero patrimonio del de cuius e, dall'altro lato, nella considerazione che la controparte processuale del testatore non è
tenuta a conoscere tutte le clausole contenute nel testamento.
Va, poi, evidenziato che il III comma dell'art. 111 cpc prescrive: “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Orbene, nel caso di specie, il legatario è già Controparte_1
parte del giudizio e le altre parti costituite -interpellate sul punto-
hanno aderito alla estromissione dei successori universali di
Controparte_2
La richiesta di estromissione va, pertanto, accolta.
Da ciò deriva che il giudizio deve proseguire solo nei confronti del legatario, oltre che nei confronti degli altri condividenti convenuti dalle attrici.
In assenza di una soccombenza in senso tecnico, sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra l'attrice e l'unica erede costituita di . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei successori universali di Controparte_2
• Dispone l'estromissione dal giudizio dei successori universali di
Controparte_2
• Dispone che il giudizio riassunto dalle attrici prosegua nei confronti di (classe 1972) in proprio e nq Controparte_1
di legatario di e nei confronti di Controparte_2
(classe 1953); Controparte_1
• Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le attrici e l'unica erede costituita di Controparte_2 CP_3
.
[...]
• Rimette la causa sul ruolo istruttorio del Giudice, dott. Monica
Stocco e fissa per l'assunzione delle prove ammesse il 17.9.25 ore
11,30.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.