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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3241/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSINI MIRKO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. TACCHI CHIARA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LI UR e dell'avv. DE SERVI FRANCO ANTONIO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2025
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente il 12.9.2025 proponeva domanda di separazione e chiedeva che venisse regolamentato il mantenimento di e le figlie maggiorenni, ma ancora non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, nate dal matrimonio.
La resistente si costituiva e aderiva alla domanda di separazione proponendo, però, una diversa regolamentazione del mantenimento delle figlie. Chiedeva, inoltre, anche un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Alla prima udienza, le parti trovavano il seguente accordo:
“-il padre si occuperà delle spese ordinarie per e le spese straordinarie, regolate come da Per_2
Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno sostenute al 50% fra i genitori;
- assegnazione della casa familiare alla madre;
- ove il padre avesse degli sconti su libri/spese mediche/ambito sportivo, le spese verranno anticipate dal padre e rimborsate dalla madre secondo la sua quota al netto degli sconti;
- spese del cane ripartite al 50%;
- il padre si impegna a spostare la residenza entro fine gennaio;
Per_
- le parti concordano che l'AUU verrà chiesto dalla madre e poi girato interamente ad , l'AUU non verrà computato come quota della madre. Per_ Quanto ad , il Giudice propone che finché non sarà autosufficiente, il contributo Per_2
Per_ paterno per sarà, dalla domanda, di € 200, oltre rivalutazione annua, oltre al 65% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, e le spese relative a Per_ Padova di qualunque natura. Una volta divenuta autonoma , il contributo paterno per Per_2
Per_ sarà di € 300 o € 400 (oltre rivalutazione annua) ove sia tornata a vivere stabilmente con la madre. Spese straordinarie in ogni caso a carico del padre per il 65% e della madre del 35%
Assegno di mantenimento per la moglie a partire dall'autosufficienza delle figlie e conseguente venir meno dell'assegnazione della casa familiare pari ad € 400,00 al mese, oltre rivalutazione annua.
Gli assegni saranno versati entro il 5 di ogni mese.
Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
La causa veniva, quindi, rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, la formulata domanda di separazione personale risulta fondata e deve essere accolta. La presentazione del presente ricorso, l'adesione alla domanda di separazione da parte della resistente, il fatto che le parti già da anni abitano separatamente, dimostrano in modo evidente il venir meno pagina 2 di 3 dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve, poi, essere recepito l'accordo raggiunto in udienza, in quanto coerente con le condizioni economiche delle parti e conforme all'interesse delle figlie della coppia.
Le spese di lite, devono essere compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra le parti, coniugatesi in Castellanza in data 9.10.2000, alle condizioni da queste concordate e sopra ritrascritte, da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellanza di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3241/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSINI MIRKO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. TACCHI CHIARA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LI UR e dell'avv. DE SERVI FRANCO ANTONIO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2025
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente il 12.9.2025 proponeva domanda di separazione e chiedeva che venisse regolamentato il mantenimento di e le figlie maggiorenni, ma ancora non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, nate dal matrimonio.
La resistente si costituiva e aderiva alla domanda di separazione proponendo, però, una diversa regolamentazione del mantenimento delle figlie. Chiedeva, inoltre, anche un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Alla prima udienza, le parti trovavano il seguente accordo:
“-il padre si occuperà delle spese ordinarie per e le spese straordinarie, regolate come da Per_2
Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno sostenute al 50% fra i genitori;
- assegnazione della casa familiare alla madre;
- ove il padre avesse degli sconti su libri/spese mediche/ambito sportivo, le spese verranno anticipate dal padre e rimborsate dalla madre secondo la sua quota al netto degli sconti;
- spese del cane ripartite al 50%;
- il padre si impegna a spostare la residenza entro fine gennaio;
Per_
- le parti concordano che l'AUU verrà chiesto dalla madre e poi girato interamente ad , l'AUU non verrà computato come quota della madre. Per_ Quanto ad , il Giudice propone che finché non sarà autosufficiente, il contributo Per_2
Per_ paterno per sarà, dalla domanda, di € 200, oltre rivalutazione annua, oltre al 65% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, e le spese relative a Per_ Padova di qualunque natura. Una volta divenuta autonoma , il contributo paterno per Per_2
Per_ sarà di € 300 o € 400 (oltre rivalutazione annua) ove sia tornata a vivere stabilmente con la madre. Spese straordinarie in ogni caso a carico del padre per il 65% e della madre del 35%
Assegno di mantenimento per la moglie a partire dall'autosufficienza delle figlie e conseguente venir meno dell'assegnazione della casa familiare pari ad € 400,00 al mese, oltre rivalutazione annua.
Gli assegni saranno versati entro il 5 di ogni mese.
Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
La causa veniva, quindi, rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, la formulata domanda di separazione personale risulta fondata e deve essere accolta. La presentazione del presente ricorso, l'adesione alla domanda di separazione da parte della resistente, il fatto che le parti già da anni abitano separatamente, dimostrano in modo evidente il venir meno pagina 2 di 3 dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve, poi, essere recepito l'accordo raggiunto in udienza, in quanto coerente con le condizioni economiche delle parti e conforme all'interesse delle figlie della coppia.
Le spese di lite, devono essere compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra le parti, coniugatesi in Castellanza in data 9.10.2000, alle condizioni da queste concordate e sopra ritrascritte, da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellanza di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3