Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Sentenza 2 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01332/2025REG.PROV.COLL.
N. 06009/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2024, proposto da BA ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Cassano allo Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Castro, con domicilio eletto presso il suo studio in Corigliano Rossano, viale Regina Margherita 269;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 841/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano allo Ionio;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e dato atto che l'avv. Ulmo Tullio Gesuè Rizzi ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione e udito l'avv. Loredana Bisceglie in delega dell’avvocato Castro;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente chiede la riforma della sentenza emessa dal T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, n. 841/2024 nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
2. Riferisce di avere trasmesso un’istanza di accesso civico a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, al Comune di Cassano allo Ionio e al relativo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il Comune non si pronunciava entro il termine massimo previsto dall’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 33/2013. L’avvocato ST proponeva quindi ricorso dinanzi al T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento.
4. Il Comune di Cassano allo Ionio si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15 marzo 2024 “ controdeducendo l’insussistenza di un obbligo di pubblicazione qualora i dati richiesti non esistano, come nel caso all’esame. Ha inoltre giustificato l’operato dell’ente deducendo che l’avvicendamento del nuovo Segretario Comunale, dott. Angelo De Marco, al suo predecessore, Dr. Ciriaco Di Talia completatosi solo agli inizi di gennaio del 2024, ha fatto sì che l’ormai ex Segretario Comunale non avrebbe potuto rispondere all’istanza di accesso pervenuta, mentre il nuovo Segretario Comunale, pur essendo stato poco prima assegnato al Comune, giusta assegnazione disposta dal Prefetto di Catanzaro - Albo Segretari comunali e provinciali - prot. n. 4 0112242/23 del 5/12/2023, ugualmente non avrebbe potuto riscontrare l’istanza, essendo stato assunto in servizio soltanto in data 02.01.2024, dovendo occuparsi con preminenza, quale nuovo Segretario Generale del Comune, di situazioni maggiormente urgenti e necessitando della tempistica fisiologica alla conoscenza e supervisione dell’ente”.
5. Il T.A.R. ha accolto il ricorso compensando le spese di giudizio.
6. Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe errata sul piano della concreta applicazione dei principi che governano le spese processuali. Per tale ragione ne chiede la riforma relativamente al capo relativo alle spese legali, nella parte in cui ha disposto che “ Le circostanze del caso concreto consentono di compensare le spese di lite” .
7. Ha resistito al gravame il Comune di Cassano allo Ionio chiedendone il rigetto.
8. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso è infondato.
10. La giurisprudenza è pacifica nel senso di ritenere che il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. V, 16 maggio 2024, n. 4343, Consiglio di Stato sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8218, Consiglio di Stato sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201).
11. Si è anche osservato che il giudice - nel gestire il contenzioso al suo esame, pure in tema di ritardo nell’esercizio del potere pubblico - ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo anche le questioni di carattere organizzativo (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 7 novembre 2024, n. 8904). Va peraltro precisato che il ritardo lamentato dal ricorrente è dovuto anche alla circostanza che la domanda del ricorrente medesimo si riferiva ad atti inesistenti.
12. Nella sentenza impugnata si è dato espressamente conto dei motivi della compensazione delle spese agevolmente desumibili dalle circostanze di fatto alla base della vicenda controversa.
13. Va ancora ricordato che:
a) è sufficiente che le ragioni giustificatrici della compensazione siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito;
b) è da ritenersi, pertanto, assolto l’obbligo anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598, Cass. civ., Sez. VI, 9 dicembre 2011, n. 26466, Cass. civ., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 11947).
14. Il Comune di Cassano allo Ionio ha chiesto la condanna della parte ricorrente “ anche per lite temeraria, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. ”
14.1. Dispone l’art. 26, comma 1 c.p.a. che il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati. La previsione replica, con maggiore precisione quanto a presupposti e quantificazione, l’analoga disposizione contenuta nell’art. 96 comma 3 c.p.c. In relazione all’art. 96 comma 3 c.p.c., la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma prevede una sanzione per abuso del processo, connotata anche da una funzione indennitaria in favore della controparte, ossia una fattispecie diversa del risarcimento del danno per lite temeraria di cui all’art. 96 comma 1, c.p.c. (Corte cost., 6 giugno 2019 n. 139).
14.2. Presupposto della condanna ai sensi dell’art. 26 comma 1 c.p.a. è che la parte soccombente abbia sottoposto al Collegio domande o difese la cui infondatezza o inammissibilità siano manifeste. Il Collegio reputa che per connotare la infondatezza o inammissibilità come “manifeste” debba seguirsi il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell’assenza di ogni ragionevole dubbio (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487).
14.3. Nel caso di specie, sebbene il ricorso sia infondato, il Collegio esclude che esso sconfini nel terreno della infondatezza così manifesta da integrare un abuso del processo.
Pertanto la domanda di condanna ai sensi dell’art. 26 comma 1 c.p.a. è respinta.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 841/2024.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Cassano allo Ionio.
Respinge la domanda del Comune di Cassano allo Ionio di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO