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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3809 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato BIGNOTTO ILARIA
e
BE VA, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato MENEGOLO LUDOVICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
), nata a [...], e BE VA (c.f.: C.F._1
), nato a [...], il [...], contratto il 21 aprile 2012 in MO C.F._2
V.no (VI), in regime di comunione dei beni e trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MO V.no (VI) al N.1, Parte I, Anno 2012;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di MO V.no (VI), in Via Venezia n°46 int.3, condotta in locazione sulla base contratto citato in ricorso, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà pagina 1 di 5 ad essere abitata dalla sig.ra con la figlia minore, ivi stabilmente convivente;
CP_1
PER LA FIGLIA MINORENNE Controparte_2
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso l'abitazione di MO V.no (VI) Persona_1
Via Venezia n°46 int.3; il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo riterà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica, oggetto di accordo tra i ricorrenti in considerazione dei turni lavorativi della sig.ra CP_1
a)- quando la madre ha turno mattutino (6/14) => il padre si recherà presso la residenza della sig.ra Pt_1 prima che ella abbandoni l'abitazione per recarsi al lavoro. Si occuperà, pertanto, del risveglio della minore, della colazione e di accompagnare la stessa a scuola. Al termine delle lezioni, la minore si recherà presso l'immobile di MO V.no (Vi), ove troverà la madre.
b) quando la madre ha il turno pomeridiano (14/22) => la madre si occuparà della colazione e provvederà ad accompagnare a scuola. Il padre attenderà il ritorno di dalle lezioni, la Per_1 Per_1 accompagnerà presso la propria abitazione ove la minore trascorrerà il pomeriggio e consumerà la cena.
Di ritorno dal lavoro la madre si recherà presso l'abitazione del padre per recuperare Per_2
c) quando la madre ha turno notturno (22/06) => trascorrerà l'intera giornata con la madre. Il Per_1 padre e la madre si accorderanno per la cena ed il trasferimento dellla minore presso l'abitazione del padre al fine di trascorrere con lo stesso la notte.
d) fine settimana alternati dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo cena. Il padre provvederà al recupero delle figlia minore direttamente presso l'abitazione della sig.ra e la CP_1 riporterà dalla medesima a conclusione del week end;
e) vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonchè un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno, o altradata che gli stessi concorderanno tale da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo anticipo;
pagina 2 di 5 d) durante le seguenti festività Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
5) il sig. LI continuerà a verserare alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 dodici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo si ritiene dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia contineranno ad essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che le parti, sottoscrivendo il ricorso già in atti, hanno dichiarato di aver letto e compreso. Tali spese verranno rimborsate, pro-quota, alla parte che le abbia sostenute interamente e documentate, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonchè a quello della figlia minore.
9) Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P..
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
ON CE (VI) in data 21/04/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale della prima udienza del 04/02/2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 299/2025 pubblicata in data 04/04/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale (4/2/2025), omologata con sentenza n. 299/2025 del 04/04/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice pagina 3 di 5 Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio (13/11/2025);
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Persona_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da BE Parte_1
VA in ON CE (VI) il 21/04/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da pagina 4 di 5 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ON CE (VI) al n. 1, parte I, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3809 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato BIGNOTTO ILARIA
e
BE VA, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato MENEGOLO LUDOVICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
), nata a [...], e BE VA (c.f.: C.F._1
), nato a [...], il [...], contratto il 21 aprile 2012 in MO C.F._2
V.no (VI), in regime di comunione dei beni e trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MO V.no (VI) al N.1, Parte I, Anno 2012;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di MO V.no (VI), in Via Venezia n°46 int.3, condotta in locazione sulla base contratto citato in ricorso, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà pagina 1 di 5 ad essere abitata dalla sig.ra con la figlia minore, ivi stabilmente convivente;
CP_1
PER LA FIGLIA MINORENNE Controparte_2
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso l'abitazione di MO V.no (VI) Persona_1
Via Venezia n°46 int.3; il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo riterà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica, oggetto di accordo tra i ricorrenti in considerazione dei turni lavorativi della sig.ra CP_1
a)- quando la madre ha turno mattutino (6/14) => il padre si recherà presso la residenza della sig.ra Pt_1 prima che ella abbandoni l'abitazione per recarsi al lavoro. Si occuperà, pertanto, del risveglio della minore, della colazione e di accompagnare la stessa a scuola. Al termine delle lezioni, la minore si recherà presso l'immobile di MO V.no (Vi), ove troverà la madre.
b) quando la madre ha il turno pomeridiano (14/22) => la madre si occuparà della colazione e provvederà ad accompagnare a scuola. Il padre attenderà il ritorno di dalle lezioni, la Per_1 Per_1 accompagnerà presso la propria abitazione ove la minore trascorrerà il pomeriggio e consumerà la cena.
Di ritorno dal lavoro la madre si recherà presso l'abitazione del padre per recuperare Per_2
c) quando la madre ha turno notturno (22/06) => trascorrerà l'intera giornata con la madre. Il Per_1 padre e la madre si accorderanno per la cena ed il trasferimento dellla minore presso l'abitazione del padre al fine di trascorrere con lo stesso la notte.
d) fine settimana alternati dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo cena. Il padre provvederà al recupero delle figlia minore direttamente presso l'abitazione della sig.ra e la CP_1 riporterà dalla medesima a conclusione del week end;
e) vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonchè un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno, o altradata che gli stessi concorderanno tale da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo anticipo;
pagina 2 di 5 d) durante le seguenti festività Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
5) il sig. LI continuerà a verserare alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 dodici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo si ritiene dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia contineranno ad essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che le parti, sottoscrivendo il ricorso già in atti, hanno dichiarato di aver letto e compreso. Tali spese verranno rimborsate, pro-quota, alla parte che le abbia sostenute interamente e documentate, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonchè a quello della figlia minore.
9) Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P..
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
ON CE (VI) in data 21/04/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale della prima udienza del 04/02/2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 299/2025 pubblicata in data 04/04/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale (4/2/2025), omologata con sentenza n. 299/2025 del 04/04/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice pagina 3 di 5 Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio (13/11/2025);
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Persona_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da BE Parte_1
VA in ON CE (VI) il 21/04/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da pagina 4 di 5 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ON CE (VI) al n. 1, parte I, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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