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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefania Basso Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
18 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 65 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela di Nuzzo, presso il cui studio in Parte_1
DD (CE) alla Via Colle Puoti, 49 ha eletto domicilio PEC:
Email_1
Appellante
E
in persona Controparte_1
del Direttore Regionale della Campania p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia
Ferrante pec: ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2
Regionale INAIL per la Campania in Napoli, Via Nuova Poggioreale
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. Lavoro- n. 1505/23, pubblicata il
13.7.2023 e non notificata, che rigettava la sua domanda intesa ad accertare il grado di menomazione subito in conseguenza dell'infortunio occorso in data 17.02.2016 e, conseguentemente, a far condannare l' al pagamento della rendita nella misura del CP_1
16% salva diversa determinazione giudiziale.
L'appellante, che aveva adito il Tribunale perché accertasse il suo diritto alla prestazione dopo che la sua istanza non era stata accolta in sede ammnistrativa, si doleva della CP_1 decisione evidenziando che il primo giudice aveva acriticamente recepito la CTU che in modo contraddittorio ed incompleto aveva sottovalutato i postumi che interessavano “la cuffia dei rotatori, che aiuta a sollevare e ruotare il braccio e stabilizzare la sfera della spalla all'interno dell'articolazione ed è una delle strutture anatomiche della spalla”; insisteva quindi, affinché, la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse la sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 7.4.2025, si costituiva l' che evidenziava la correttezza CP_1 della consulenza e della sentenza e chiedeva che l'appello venisse rigettato con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello, al limite dell'ammissibilità, è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità (“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso”, in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.).
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”. Nel caso in esame l'appellante, dipendente pubblico, in data 17/02/2016, mentre era intento a svolgere la propria mansione lavorativa presso il cimitero, riportava un trauma alla spalla sinistra per la caduta accidentale di un cancello;
si recava presso il sanitario di sua fiducia, che poneva la diagnosi di “dolorabilità alla palpazione e flesso-estensione del braccio sinistro con limitazione funzionale” e prescriveva giorni 15 di riposo;
il 24.02.2016 effettuava ecografia della spalla sinistra ed in data 26.5.2016 veniva giudicato dall' CP_1 idoneo alla ripresa dell'attività lavorativa.
Il Consulente nominato in primo grado, esaminata la documentazione coeva all'infortunio, disposti ulteriori accertamenti, all'esito dell'esame obbiettivo durante il quale l'assicurato lamentava “dolore con impotenza funzionale alla spalla sinistra”, constatava nell'arto superiore sinistro (non dominante) “presenza di lieve ipotonotrofia di braccio ed avambraccio sinistro con minus di circa 1 cm. Rispetto al controlaterale;
riferita dolenzia alla digito-pressione della spalla sinistra;
le escursioni articolari della spalla sinistra appaiono limitate e dolenti” ed accertava quindi la presenza di “Esiti di trauma contusivo spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori” ed attribuiva ai postumi una invalidità del 4%.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, il consulente ha tenuto conto delle conseguenze che hanno interessato la spalla e la cuffia dei rotatori ed osservato che tale patologia era specificatamente tabellata al n°227 “esiti di lesione di strutture muscolo- tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” con invalidità “fino al 4%” , ha ritenuto di valutare i postumi
”complessivamente nella misura del 4%” e ciò considerando anche “le limitazioni funzionali residuate, come descritte, in arto non dominante”.
Nella risposta alle osservazioni svolte dall'appellante in primo grado, che ora vengono riproposte come doglianza, l'ausiliario chiariva ulteriormente che tali conclusioni si fondavano sugli accertamenti sanitari disposti in sede di visita peritale (Ecografia spalla sinistra e rx spalla sinistra) oltre che sull'esame obiettivo che consentivano di attribuire l'effettivo rilievo delle conseguenze delle lesioni riportate.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportati da documenti sanitari e risultano coerenti con la documentazione sanitaria depositata.
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito e consistono in meri dissensi valutativi.
In definitiva, l'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 18 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefania Basso Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
18 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 65 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela di Nuzzo, presso il cui studio in Parte_1
DD (CE) alla Via Colle Puoti, 49 ha eletto domicilio PEC:
Email_1
Appellante
E
in persona Controparte_1
del Direttore Regionale della Campania p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia
Ferrante pec: ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2
Regionale INAIL per la Campania in Napoli, Via Nuova Poggioreale
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. Lavoro- n. 1505/23, pubblicata il
13.7.2023 e non notificata, che rigettava la sua domanda intesa ad accertare il grado di menomazione subito in conseguenza dell'infortunio occorso in data 17.02.2016 e, conseguentemente, a far condannare l' al pagamento della rendita nella misura del CP_1
16% salva diversa determinazione giudiziale.
L'appellante, che aveva adito il Tribunale perché accertasse il suo diritto alla prestazione dopo che la sua istanza non era stata accolta in sede ammnistrativa, si doleva della CP_1 decisione evidenziando che il primo giudice aveva acriticamente recepito la CTU che in modo contraddittorio ed incompleto aveva sottovalutato i postumi che interessavano “la cuffia dei rotatori, che aiuta a sollevare e ruotare il braccio e stabilizzare la sfera della spalla all'interno dell'articolazione ed è una delle strutture anatomiche della spalla”; insisteva quindi, affinché, la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse la sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 7.4.2025, si costituiva l' che evidenziava la correttezza CP_1 della consulenza e della sentenza e chiedeva che l'appello venisse rigettato con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello, al limite dell'ammissibilità, è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità (“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso”, in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.).
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”. Nel caso in esame l'appellante, dipendente pubblico, in data 17/02/2016, mentre era intento a svolgere la propria mansione lavorativa presso il cimitero, riportava un trauma alla spalla sinistra per la caduta accidentale di un cancello;
si recava presso il sanitario di sua fiducia, che poneva la diagnosi di “dolorabilità alla palpazione e flesso-estensione del braccio sinistro con limitazione funzionale” e prescriveva giorni 15 di riposo;
il 24.02.2016 effettuava ecografia della spalla sinistra ed in data 26.5.2016 veniva giudicato dall' CP_1 idoneo alla ripresa dell'attività lavorativa.
Il Consulente nominato in primo grado, esaminata la documentazione coeva all'infortunio, disposti ulteriori accertamenti, all'esito dell'esame obbiettivo durante il quale l'assicurato lamentava “dolore con impotenza funzionale alla spalla sinistra”, constatava nell'arto superiore sinistro (non dominante) “presenza di lieve ipotonotrofia di braccio ed avambraccio sinistro con minus di circa 1 cm. Rispetto al controlaterale;
riferita dolenzia alla digito-pressione della spalla sinistra;
le escursioni articolari della spalla sinistra appaiono limitate e dolenti” ed accertava quindi la presenza di “Esiti di trauma contusivo spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori” ed attribuiva ai postumi una invalidità del 4%.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, il consulente ha tenuto conto delle conseguenze che hanno interessato la spalla e la cuffia dei rotatori ed osservato che tale patologia era specificatamente tabellata al n°227 “esiti di lesione di strutture muscolo- tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” con invalidità “fino al 4%” , ha ritenuto di valutare i postumi
”complessivamente nella misura del 4%” e ciò considerando anche “le limitazioni funzionali residuate, come descritte, in arto non dominante”.
Nella risposta alle osservazioni svolte dall'appellante in primo grado, che ora vengono riproposte come doglianza, l'ausiliario chiariva ulteriormente che tali conclusioni si fondavano sugli accertamenti sanitari disposti in sede di visita peritale (Ecografia spalla sinistra e rx spalla sinistra) oltre che sull'esame obiettivo che consentivano di attribuire l'effettivo rilievo delle conseguenze delle lesioni riportate.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportati da documenti sanitari e risultano coerenti con la documentazione sanitaria depositata.
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito e consistono in meri dissensi valutativi.
In definitiva, l'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 18 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente