TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1841/2016 promossa da:
e rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv.to ROLFO TOMMASO C.F._3
ATTORI
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to RAGNEDDA GIAN CP_1 C.F._4
COMITA C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile,
ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pagina 1 Con atto di citazione del 29.07.2016 e , dopo aver premesso di essere Parte_1 Parte_2
proprietari di un immobile sito in Comune di Arzachena, Porto Cervo Marina, esponevano che CP_1
proprietaria dell' immobile confinante, aveva eseguito un primo intervento edilizio, di
[...]
ampliamento della sua proprietà, nell'anno 2006 ed un secondo nell'anno 2015.
Asserivano che per i lavori eseguiti dalla convenuta nel 2006 - in violazione del loro diritto di proprietà - avevano sporto denuncia querela nei confronti della e che il relativo procedimento fu CP_1
definito con sentenza del 14.05.2010, divenuta irrevocabile il 23.11.2010, ex art. 444 cpp , con la quale era stata condannata a sei mesi di reclusione, per i reati rubricati all'art. 44 let. C) T.U. n. CP_1
380/2001 per avere eseguito, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire, le seguenti opere: solaio in laterocemento al primo piano, a copertura di un locale in muratura, avente misure 3.3.5 X 1.10; locale in muratura al piano terra in ampliamento, con copertura in solaio in laterocemento e sovrastante strato impermeabile avente misure di mt.
2.15 X 3.20; locale in muratura al piano terra in ampliamento, mediante chiusura di pareti in blocchi di cls, avente dimensioni di mt 2.40 X 6.40, dotata di porta e due finestre;
dell'art. 181 l n. 42/04 perché eseguiva nella medesima qualità descritta al capo a), opere edili ricadenti in ambito vincolato, in assenza delle prescritte autorizzazioni paesistiche;
art. 483 c.p. perché nella dichiarazione sostitutiva presentata al
Comune di Arzachena allegata alla richiesta di condono prot. 44007 del 06. 12.2004, attestava falsamente ai fini del condono edilizio che le opere sopradescritte erano state ultimate e realizzate entro il 07.09.2002 e che lo stato dei lavori risultava ultimato alla data del 25.11.2004.
Rilevavano, infine, quanto alle opere eseguite nel 2015, per le quali avevano ugualmente sporto querela, che le stesse avevano arrecato evidenti ed ingenti danni alla proprietà per Persona_1
essersi la convenuta “impossessata del muro portante a confine ….senza un loro benestare”, per avere - a livello strutturale - gravato su una parte, “la quale probabilmente non è calcolata per
sorreggere altri carichi poiché si sono riscontrate crepature all'interno della villa , per Persona_1
avere ampliato senza benestare del confinante e sfruttando una volumetria del lotto che coinvolge
Pagina 2 l'intero edificio. Chiedevano, quindi, la liquidazione del danno patrimoniale per le condotte di cui sopra, oltrechè per la diminuzione del panorama, delle vedute e della luce, nonché la liquidazione del danno morale. Concludevano come in atti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, eccependo la totale estraneità dei CP_1
fatti del 2006 (oggetto della sentenza del 2010) rispetto a quelli di causa e la carenza di interesse degli attori sull'esito del procedimento, rilevando, peraltro, che le opere allora eseguite, erano state eliminate a seguito della sentenza. Eccepiva, infine, la prescrizione del diritto per detti fatti e rilevava come le opere eseguite nel 2015 fossero, invece, regolarmente autorizzate ed eseguite sul muro, non di proprietà esclusiva degli attori, ma di sua proprietà esclusiva;
in ogni caso, rilevava che la struttura edificata in ampliamento “poggiava su una nuova struttura muraria costruita in aderenza”; negava qualsiasi danno e concludeva come in atti.
La causa istruita mediante prove documentali, testimoniali e consulenza tecnica di ufficio è stata tenuta in decisione ex art. 190 cpc.
Deve rilevarsi, innanzitutto, come - riguardo ai fatti accaduti nel 2005 - per i quali è stata pronunciata sentenza penale divenuta irrevocabile in data 23.11.2010, la sentenza di patteggiamento pronunciata non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova.
Infatti, la Cassazione, con sentenza del 30.07.2018 n. 20170, ha stabilito che per il giudice civile, la sentenza di patteggiamento non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può
costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c..
Orbene nel caso che ci occupa, nessuna dimostrazione dei fatti, né del danno subito, neppure prospettato, è stata fornita.
Ciò detto, deve essere, in ogni caso, dichiarata la prescrizione del diritto, considerato che ai sensi dell'art. 2947 cc III comma, essendo intervenuta una sentenza penale irrevocabile, la prescrizione è
Pagina 3 di 5 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ed è, quindi, maturata il 23.11.2015,
mentre l'azione è stata promossa in data 29.07.2016.
Passando, quindi, all'esame della domanda attorea di risarcimento danni conseguenti alle opere eseguite dalla convenuta nel 2015 e consistite in un ampliamento che, incidendo sul “muro di confine” asseritamente di proprietà esclusiva degli attori, avrebbe provocato danni al loro immobile,
la stessa non può trovare accoglimento e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito spiegate.
Si rileva, preliminarmente, quanto alla contestazione sulla mancata concessione per l'opera di ampliamento eseguita dalla convenuta, che quest'ultima ha documentalmente provato la sussistenza della concessione edilizia per le opere eseguite.
Va premesso che è risultato pacifico ed acclarato dal consulente tecnico officiato che le due proprietà,
degli attori e della convenuta, facevano parte di un unico immobile, poi frazionato dall'impresa costruttrice per ricavarne due distinte unità abitative.
Sulla proprietà del muro divisorio in capo agli attori, si osserva, che in mancanza di specifica prova sulla proprietà esclusiva, nonché di prova sullo stato dei luoghi, il muro perimetrale di cui si discute,
stante la pacifica realizzazione di un unico immobile da parte del costruttore e la successiva vendita di due unità a due soggetti, deve presumersi comune ai sensi dell'art. 880 cpc.
Orbene, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare se l'ampliamento eseguito dalla convenuta abbia “gravato sul muro comune” utilizzandolo, nonché per accertare le caratteristiche del muro in contestazione, la riconducibilità dei danni asseritamente subiti alle opere eseguite dalla in ampliamento e l'entità degli stessi. CP_1
La disposta consulenza, priva di vizi logici e giuridici, ha accertato che l'ampliamento, realizzato dalla convenuta, è stato costruito su un muro in aderenza all'altro divisorio e quindi acclarato che per
“l'ampiamento non è stato utilizzato il muro in comune”.
Il consulente officiato, richiamato a chiarimenti - su solleciti di parte attrice - dopo avere svolto ulteriori indagini, anche mediante l'esecuzione di saggi sul muro in contestazione, ha confermato sia
Pagina 4 il mancato utilizzo del muro comune, sia l'edificazione, da parte della convenuta, di un muro autonomo in aderenza.
Ha poi accertato il CTU che le fessurazioni lamentate, non sono ascrivibili all'ampliamento, poichè
“le crepe interne all'immobile dei sig. si trovano in una zona dell'immobile diametralmente Per_1
opposta alla zona di ampliamento o di intervento, è quindi impossibile che le modeste opere di
ampliamento possano aver causato i danni lamentati”. Ha escluso, poi, che la lieve lesione sulla muratura in prossimità dell'intervento, dipenda dalle opere di ampliamento;
con riferimento a queste ultime, ha osservato il CTU, che “l'andamento della lieve fessurazione è data da un possibile
assestamento o lieve cedimento nel piano delle fondazioni, rilevando che al disotto del piano terra,
l'immobile del sig. è dotato di un seminterrato, dove sono disposte delle camere da letto e un Per_1
bagno, e la muratura fessurata potrebbe aver subito un maggior assestamento causato anche dai vuoti
esistenti al piano seminterrato”.
Orbene, dette risultanze non trovano smentita nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, proprio per il carattere tecnico dell'accertamento, risultando, quindi, irrilevanti le dichiarazioni testimoniali assunte.
Infine sono rigettate sono le domande svolte in tema di violazione della veduta, rimaste sfornite di prova.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 147
del 13.08.2022 per le attività svolte, le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna e Parte_1 C.F._1 Parte_2
alla rifusione in favore di C.F._2 CP_1 C.F._4
Pagina 5 delle spese di lite che liquida in complessive € 7616,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di e Parte_1 C.F._1 Pt_2
le spese di c.t.u.
[...] C.F._2
Tempio Pausania, 11.06.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1841/2016 promossa da:
e rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv.to ROLFO TOMMASO C.F._3
ATTORI
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to RAGNEDDA GIAN CP_1 C.F._4
COMITA C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile,
ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pagina 1 Con atto di citazione del 29.07.2016 e , dopo aver premesso di essere Parte_1 Parte_2
proprietari di un immobile sito in Comune di Arzachena, Porto Cervo Marina, esponevano che CP_1
proprietaria dell' immobile confinante, aveva eseguito un primo intervento edilizio, di
[...]
ampliamento della sua proprietà, nell'anno 2006 ed un secondo nell'anno 2015.
Asserivano che per i lavori eseguiti dalla convenuta nel 2006 - in violazione del loro diritto di proprietà - avevano sporto denuncia querela nei confronti della e che il relativo procedimento fu CP_1
definito con sentenza del 14.05.2010, divenuta irrevocabile il 23.11.2010, ex art. 444 cpp , con la quale era stata condannata a sei mesi di reclusione, per i reati rubricati all'art. 44 let. C) T.U. n. CP_1
380/2001 per avere eseguito, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire, le seguenti opere: solaio in laterocemento al primo piano, a copertura di un locale in muratura, avente misure 3.3.5 X 1.10; locale in muratura al piano terra in ampliamento, con copertura in solaio in laterocemento e sovrastante strato impermeabile avente misure di mt.
2.15 X 3.20; locale in muratura al piano terra in ampliamento, mediante chiusura di pareti in blocchi di cls, avente dimensioni di mt 2.40 X 6.40, dotata di porta e due finestre;
dell'art. 181 l n. 42/04 perché eseguiva nella medesima qualità descritta al capo a), opere edili ricadenti in ambito vincolato, in assenza delle prescritte autorizzazioni paesistiche;
art. 483 c.p. perché nella dichiarazione sostitutiva presentata al
Comune di Arzachena allegata alla richiesta di condono prot. 44007 del 06. 12.2004, attestava falsamente ai fini del condono edilizio che le opere sopradescritte erano state ultimate e realizzate entro il 07.09.2002 e che lo stato dei lavori risultava ultimato alla data del 25.11.2004.
Rilevavano, infine, quanto alle opere eseguite nel 2015, per le quali avevano ugualmente sporto querela, che le stesse avevano arrecato evidenti ed ingenti danni alla proprietà per Persona_1
essersi la convenuta “impossessata del muro portante a confine ….senza un loro benestare”, per avere - a livello strutturale - gravato su una parte, “la quale probabilmente non è calcolata per
sorreggere altri carichi poiché si sono riscontrate crepature all'interno della villa , per Persona_1
avere ampliato senza benestare del confinante e sfruttando una volumetria del lotto che coinvolge
Pagina 2 l'intero edificio. Chiedevano, quindi, la liquidazione del danno patrimoniale per le condotte di cui sopra, oltrechè per la diminuzione del panorama, delle vedute e della luce, nonché la liquidazione del danno morale. Concludevano come in atti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, eccependo la totale estraneità dei CP_1
fatti del 2006 (oggetto della sentenza del 2010) rispetto a quelli di causa e la carenza di interesse degli attori sull'esito del procedimento, rilevando, peraltro, che le opere allora eseguite, erano state eliminate a seguito della sentenza. Eccepiva, infine, la prescrizione del diritto per detti fatti e rilevava come le opere eseguite nel 2015 fossero, invece, regolarmente autorizzate ed eseguite sul muro, non di proprietà esclusiva degli attori, ma di sua proprietà esclusiva;
in ogni caso, rilevava che la struttura edificata in ampliamento “poggiava su una nuova struttura muraria costruita in aderenza”; negava qualsiasi danno e concludeva come in atti.
La causa istruita mediante prove documentali, testimoniali e consulenza tecnica di ufficio è stata tenuta in decisione ex art. 190 cpc.
Deve rilevarsi, innanzitutto, come - riguardo ai fatti accaduti nel 2005 - per i quali è stata pronunciata sentenza penale divenuta irrevocabile in data 23.11.2010, la sentenza di patteggiamento pronunciata non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova.
Infatti, la Cassazione, con sentenza del 30.07.2018 n. 20170, ha stabilito che per il giudice civile, la sentenza di patteggiamento non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può
costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c..
Orbene nel caso che ci occupa, nessuna dimostrazione dei fatti, né del danno subito, neppure prospettato, è stata fornita.
Ciò detto, deve essere, in ogni caso, dichiarata la prescrizione del diritto, considerato che ai sensi dell'art. 2947 cc III comma, essendo intervenuta una sentenza penale irrevocabile, la prescrizione è
Pagina 3 di 5 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ed è, quindi, maturata il 23.11.2015,
mentre l'azione è stata promossa in data 29.07.2016.
Passando, quindi, all'esame della domanda attorea di risarcimento danni conseguenti alle opere eseguite dalla convenuta nel 2015 e consistite in un ampliamento che, incidendo sul “muro di confine” asseritamente di proprietà esclusiva degli attori, avrebbe provocato danni al loro immobile,
la stessa non può trovare accoglimento e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito spiegate.
Si rileva, preliminarmente, quanto alla contestazione sulla mancata concessione per l'opera di ampliamento eseguita dalla convenuta, che quest'ultima ha documentalmente provato la sussistenza della concessione edilizia per le opere eseguite.
Va premesso che è risultato pacifico ed acclarato dal consulente tecnico officiato che le due proprietà,
degli attori e della convenuta, facevano parte di un unico immobile, poi frazionato dall'impresa costruttrice per ricavarne due distinte unità abitative.
Sulla proprietà del muro divisorio in capo agli attori, si osserva, che in mancanza di specifica prova sulla proprietà esclusiva, nonché di prova sullo stato dei luoghi, il muro perimetrale di cui si discute,
stante la pacifica realizzazione di un unico immobile da parte del costruttore e la successiva vendita di due unità a due soggetti, deve presumersi comune ai sensi dell'art. 880 cpc.
Orbene, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare se l'ampliamento eseguito dalla convenuta abbia “gravato sul muro comune” utilizzandolo, nonché per accertare le caratteristiche del muro in contestazione, la riconducibilità dei danni asseritamente subiti alle opere eseguite dalla in ampliamento e l'entità degli stessi. CP_1
La disposta consulenza, priva di vizi logici e giuridici, ha accertato che l'ampliamento, realizzato dalla convenuta, è stato costruito su un muro in aderenza all'altro divisorio e quindi acclarato che per
“l'ampiamento non è stato utilizzato il muro in comune”.
Il consulente officiato, richiamato a chiarimenti - su solleciti di parte attrice - dopo avere svolto ulteriori indagini, anche mediante l'esecuzione di saggi sul muro in contestazione, ha confermato sia
Pagina 4 il mancato utilizzo del muro comune, sia l'edificazione, da parte della convenuta, di un muro autonomo in aderenza.
Ha poi accertato il CTU che le fessurazioni lamentate, non sono ascrivibili all'ampliamento, poichè
“le crepe interne all'immobile dei sig. si trovano in una zona dell'immobile diametralmente Per_1
opposta alla zona di ampliamento o di intervento, è quindi impossibile che le modeste opere di
ampliamento possano aver causato i danni lamentati”. Ha escluso, poi, che la lieve lesione sulla muratura in prossimità dell'intervento, dipenda dalle opere di ampliamento;
con riferimento a queste ultime, ha osservato il CTU, che “l'andamento della lieve fessurazione è data da un possibile
assestamento o lieve cedimento nel piano delle fondazioni, rilevando che al disotto del piano terra,
l'immobile del sig. è dotato di un seminterrato, dove sono disposte delle camere da letto e un Per_1
bagno, e la muratura fessurata potrebbe aver subito un maggior assestamento causato anche dai vuoti
esistenti al piano seminterrato”.
Orbene, dette risultanze non trovano smentita nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, proprio per il carattere tecnico dell'accertamento, risultando, quindi, irrilevanti le dichiarazioni testimoniali assunte.
Infine sono rigettate sono le domande svolte in tema di violazione della veduta, rimaste sfornite di prova.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 147
del 13.08.2022 per le attività svolte, le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna e Parte_1 C.F._1 Parte_2
alla rifusione in favore di C.F._2 CP_1 C.F._4
Pagina 5 delle spese di lite che liquida in complessive € 7616,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di e Parte_1 C.F._1 Pt_2
le spese di c.t.u.
[...] C.F._2
Tempio Pausania, 11.06.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 6