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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n. 15576/2024 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Parte_1
Rinaldi e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monreale, via Roma, n.
Il Cancelliere
48.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
- contumace –
All'udienza dell'8 maggio 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 10.200,64, a titolo di ferie maturate e festività soppresse non godute per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver maturato, negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di
1 sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e che, tuttavia, non aveva percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012; per tale ragione chiedeva “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 10.200,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore
[...]
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. * Spese e competenze integralmente rifuse”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza dell'8 maggio 2025.
La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni esposte da diversi Tribunali nelle sentenze in atti, che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino, nella pronuncia n. 413 del 5 giugno 2015: “il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, ma relativamente al personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni la “monetarizzazione” delle ferie è stata ammessa limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, prevedendosi altresì la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti coi co. 54 e 55 a decorrere dal 1°.9.2013. (…). Ritiene la Corte che (…) i giorni di ferie (…) rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico) debbano dar luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva, dato che il comma 55 dell'art. 1 l. n. 228 cit. ha escluso dall'applicazione del co. 8 dell'art. 5 d.l. cit. i docenti assunti a termine limitatamente alla differenza tra i gg. di ferie spettanti e quelli in cui hanno
potuto godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni, consentendo quindi per tali giorni la
“monetarizzazione” delle ferie”.
Giova ricordare, inoltre, che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. In particolare, per quanto concerne il personale docente, l'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, stabilisce la fruizione “delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità
2 di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Ciò posto, nel caso di specie è circostanza pacifica quella che la parte ricorrente abbia maturato un numero di ferie e festività soppresse superiore ai giorni di sospensione dell'attività.
Occorre, poi, rilevare che la scelta di non fruire le ferie nel periodo tra l'inizio del rapporto di lavoro e le lezioni, nonché tra la fine delle lezioni o degli esami e la scadenza del contratto deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione del datore di lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, si ritiene la correttezza dei conteggi di parte ricorrente (cfr. pag. 20 del ricorso introduttivo del giudizio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
3
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n. 15576/2024 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Parte_1
Rinaldi e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monreale, via Roma, n.
Il Cancelliere
48.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
- contumace –
All'udienza dell'8 maggio 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 10.200,64, a titolo di ferie maturate e festività soppresse non godute per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver maturato, negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di
1 sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e che, tuttavia, non aveva percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012; per tale ragione chiedeva “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 10.200,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore
[...]
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. * Spese e competenze integralmente rifuse”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza dell'8 maggio 2025.
La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni esposte da diversi Tribunali nelle sentenze in atti, che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino, nella pronuncia n. 413 del 5 giugno 2015: “il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, ma relativamente al personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni la “monetarizzazione” delle ferie è stata ammessa limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, prevedendosi altresì la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti coi co. 54 e 55 a decorrere dal 1°.9.2013. (…). Ritiene la Corte che (…) i giorni di ferie (…) rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico) debbano dar luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva, dato che il comma 55 dell'art. 1 l. n. 228 cit. ha escluso dall'applicazione del co. 8 dell'art. 5 d.l. cit. i docenti assunti a termine limitatamente alla differenza tra i gg. di ferie spettanti e quelli in cui hanno
potuto godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni, consentendo quindi per tali giorni la
“monetarizzazione” delle ferie”.
Giova ricordare, inoltre, che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. In particolare, per quanto concerne il personale docente, l'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, stabilisce la fruizione “delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità
2 di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Ciò posto, nel caso di specie è circostanza pacifica quella che la parte ricorrente abbia maturato un numero di ferie e festività soppresse superiore ai giorni di sospensione dell'attività.
Occorre, poi, rilevare che la scelta di non fruire le ferie nel periodo tra l'inizio del rapporto di lavoro e le lezioni, nonché tra la fine delle lezioni o degli esami e la scadenza del contratto deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione del datore di lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, si ritiene la correttezza dei conteggi di parte ricorrente (cfr. pag. 20 del ricorso introduttivo del giudizio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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