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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2532/24 R.G., avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento, riservata per la decisone all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' avv. P. Palma per mandato in atti Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. A. Angarano per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA
[...]
All' odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la opponeva l' intimazione di pagamento n. Pt_1
10620239002686452000, dell' importo di € 17349,61, relativa alla cartella di pagamento, notificata il 8/11/10, per un credito erariale di natura tributaria dell' , ente Controparte_3 impositore.
Eccepita, a sostegno causale della pretesa avversativa, la carenza di titolo esecutivo per omessa notifica degli atti prodromici antecedenti alla cartella esattoriale, la prescrizione del diritto, la decadenza dall' azione di recupero, la mancata notifica dell' avviso di pagamento bonario, la violazione dell' art. 52 del D. Lgs. 446/97, ed infine, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, domandava, previa sospensiva cautelare del titolo, dichiararsi l' inesistenza del credito, alternativamente la prescrizione/decadenza del relativo diritto, con conseguente annullamento dell' intimazione impugnata, vinte le spese. La pretesa veniva contrastata dalla sola (mentre nessuno si Controparte_4 costituiva per l' ente impositore), la quale, in limine, eccepiva il difetto di giurisdizione dell' AGO adita, spettando la conoscibilita' della vertenza alla CGT di primo grado di Taranto, stante la natura tributaria dei crediti in esame, nonche' l' inammissibilita' dell' opposizione, per essere stata la medesima questione decisa da altro magistrato, esattamente la CTP di TA, con sentenza n. 928/19, passata in giudicato.
Sostenuta, in via gradata, l' infondatezza delle ragioni di nullita' rappresentate nel libello introduttivo, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, anche nei profili cautelari, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti, la causa, in ragione delle deduzioni difensive elaborate all' odierna udienza, veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
Pare evenienza acquisita che l' opponente abbia promosso il presente giudizio incautamente, stante la pregressa definizione della vertenza, avente medesima causale creditoria, petitum e soggetti, da parte della CTP di , come dimostrato dalla sentenza offerta in visione e dal ricorso promosso CP_2 dalla stessa avverso pregresso atto di intimazione di pagamento. Pt_1
Da tali atti si evince, in effetti, che trattasi della medesima cartella sottesa all' intimazione qui impugnata (N. 10620100013890266001), avversata nel contesto oppositivo ad omologa intimazione di pagamento pregressa, che, pertanto, ha definito con (incontestata) efficacia di giudicato l' opposizione, esattamente nell' anno 2019.
Anche ove risultassero delibati motivi diversi da quelli qui in esame, noto il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ogni questione qui sollevata rimarrebbe assorbita ed inesaminabile dagli effetti del giudicato, salvo quanto appresso precisato sull' eccezione di prescrizione.
In ogni caso, come prontamente eccepito dall' opposta, l' esaminabilita' della pretesa sarebbe preclusa ai sensi dell' art. 57 del DPR 602/73, a mente del cui noto disposto, non sono ammissibili le opposizioni ex art. 615 cpc (azione di opposizione all' esecuzione, qui intentata ai sensi del primo comma, trattandosi di esecuzione non ancora iniziata, ma solo preannunciata) in tema di opposizioni esattoriali per crediti tributari (come nel caso che occupa), salvo che si tratti di eccezioni postulate su fatti verificatisi successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ipotesi che comporta l' astratta esaminabilita' della sola eccezione di prescrizione (rilevato che il periodo preso in considerazione ai fini della prescrizione decennale riguarda proprio il decennio successivo alla notifica stessa).
Nondimeno, la fondatezza dell' eccezione rimane, in ogni caso, preclusa, stanti gli atti interruttivi prodotti in visione dall' opposta (ivi compresa l' intimazione di pagamento precedente opposta in sede tributaria, il cui giudizio ha riverberato anche efficacia sospensiva dalla sua introduzione sino alla definizione del 2019).
Generica e priva di elementi in fatto ed in diritto necessari per la sua ricevibilita' si palesa, infine, l' eccezione di decadenza, non essendo chiaro, in effetti, quale sia la causale giuridica sottesa.
Ne deriva che l' opposizione, per quanto esaminabile, vada inesorabilmente disattesa, mentre le spese, avuto riguardo alla complessita' interpretativa ed alle difficolta' applicative di una disciplina caratterizzata da disomogenenita' e frammentarieta' ermeneutica, possono essere ragionevolmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara l' inammissibilita' dell' opposizione in parte qua, nonche' la sua infondatezza, per quanto esaminabile, compensando le spese di lite tra le parti in causa.
Cosi' deciso, provvede al deposito della presente in termini, ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma
TARANTO, 14/1/25 IL GO A. TAURINO