Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
( I NI E 3 LE'N 1661 11-12 7 68 39 OTION 0 NOIZVO DEN WE H REPUBBLICA ITALIANA / 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 LA CORTE SUPREMA 6 7 Composta da Sigg i Magistrati: R.G.N.26523/01 Dott. Giovanni Presidente LOSAVIO Cron.16919 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud. 17/01/03 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:indebito arricchimento SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE di CARRERI, in persona del Sindaco p.t. PI IU, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Graziosi 13, presso l'avv. Luigi Strano, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Strano del foro di Locri, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO MARZANO intimato e
contro
DO RR بية 96 3 0 0 2 intimato avverso la sentenza del giudice di pace di IA n.456 del 10.07/03.11.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito l'avv. Pasquale Strano;
persona del Sostituto Procuratore Udito il P.M., in Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento; Svolgimento del processo Con sentenza in data 10.07/03.11.00, pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113.2 cpc, il giudice di pace di IA (RC) condannava il Comune di Careri (RC) a corrispondere a NO CO, a titolo di indebito arricchimento la somma di lire 154.700 (iva inclusa) oltre interessi legali dal 14.07.90 (data della fattura), a titolo di indebito arricchimento. Secondo l'iter processuale esposto in sentenza, NO CO, avendo eseguito lavori di manutenzione impianto P.I. a favore del Comune di Careri conveniva in giudizio DO RÒ, amministratore, chiedendo il pagamento della fattura n.09 emessa in data 14.07.90 per l'importo indicato. Su richiesta del convenuto veniva chiamato in causa il Comune, chiedendo il pagamento di quanto dal convenuto dovuto, trattandosi di prestazione della cui utilitas aveva fruito il Comune che quindi era tenuto alla garanzia a titolo di indebito arricchimento. Le eccezioni di difetto di procura dell'attore, di novità della domanda, di giudicato esterno per essere passata in giudicato la sentenza che, nel 2 Caf processo a suo tempo intentato dal NO per ottenere il pagamento della fattura direttamente dal Comune, aveva respinto sia la domanda contrattuale che quella di indebito arricchimento- non venivano accolte e, disposta la estromissione del convenuto con esonero dalle spese di lite, il giudice di pace di IA condannava il Comune a corrispondere al Manzano quanto richiesto: sussisteva infatti, sulla base dei dati documentali acquisiti, sia il riconoscimento della effettiva utlità della prestazione, sia la corrispondenza all'arricchimento ed al depauperamentodella somma richiesta rispettivamente subiti. Spese di lite a carico del Comune soccombente. Impugna la sentenza, con ricorso notificato il 29.10.01 sia a NO CO che a DO RÒ, il Comune di Careri, proponendo, come un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria, la violazione degli artt. 2909 cc e 324 cpc. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Espone il ricorrente che NO CO otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Careri dinanzi al tribunale di Locri, per il complessivo importo di lire 38.189.507, giustificato da 37 fatture -tra le quali era compresa quella fatta valere nell'odierno giudizio- relative a fornitura di materiali e prestazione di servizi effettuati nel corso degli anni 1988, 1989, 1990. Su opposizione del Comune, il Tribunale di Locri revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che, in mancanza di atti deliberativi e di prove dell'indebito arricchimento, la domanda fosse priva 3 Caf di titolo. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, passata in giudicato perché non impugnata. Sulla base di tale decisione, il Comune opponeva, nel presente giudizio, eccezione di giudcato esterno che il giudice di pace respingeva, nell'assunto che la decisione era intervenuta tra il NO ed il Comune, in un giudizio al quale non aveva partecipato il convenuto, attore in garanzia. Rileva il Comune ricorrente che in linea teorica, trattandosi di soggetto avente causa dal Comune in quanto amministratore, la preclusione del giudicato opererebbe, per efficacia riflessa, anche nei suoi confronti;
aggiunge tuttavia che nel caso la estromissione del convenuto e la prosecuzione del processo tra le sole parti Comune e NO -nei cui soli confronti viene pronunciata la sentenza d'equità comporta la corrispondenza, anche soggettiva, delle parti in causa alle parti del processo definito con giudicato. Poiché, a seguito della decisione 226/01 S.U. anche l'eccezione di giudicato esterno costituisce questione di rito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la natura d'equità della pronuncia impugnata non è d'ostacolo all'esame della censura, che rimane circoscritta alla sussistenza del giudicato, perché né la sussistenza di una ipotesi di connessione per garanzia atta a legittimare il simultaneus processus, nè la legittimità della disposta estromissione del "garantito" risultano impugnate. Il tribunale di Locri, con sentenza 3.12.92/20.02.93, accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Careri al decreto ingiuntivo per il pagamento di lire 38.189.507 notificato da NO CO non ravvisando né il titolo contrattuale, sul quale il NO basava la propria pretesa, né 4 Caf l'arricchimento senza causa, invocato in subordine. La sentenza del tribunale veniva confermata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria 13.02/14.03.97, come risulta dall'avviso di cancelleria, non avendo il ricorrente altrimenti documentato la conferma in appello. Sul piano oggettivo, la coincidenza, per continenza, della causa passata in giudicato e del presente giudizio nel quale viene richiesto il pagamento di una delle fatture che concorrono a formare la complessiva somma di lire 38.189.507- risulta provata dall'accertamento compiuto dal giudice di pace, che a c.6 della sentenza elenca data ed importi delle varie fatture, tra le quali risulta compresa quella fatta valere nel presente giudizio. L'eccezione di giudicato esterno è stata respinta, infatti, assumendo che le due pronunce non coincidono sotto il profilo soggettivo. L'interpretazione della sentenza impugnata, peraltro, impedisce di ricostruire la vicenda processuale in termini di giudizio di garanzia svolto tra creditore e garante con estromissione del garantito, perché in tal caso oggetto del processo di garanzia è il rapporto tra creditore e garantito mentre la sentenza ha esaminato e deciso la sola azione di arricchimento senza causa. D'altra parte, arricchimento e depauperamento sono stati valutati ponendo in rapporto le posizioni NO/ Comune e non le posizioni dell'amministratore e del Comune, con la conseguenza che, esclusa ogni ipotesi surrogatoria (Corte Cost. 446/95), la sentenza impugnata ha pronunciato sulla sussistenza di un rapporto di arricchimento senza causa tra il NO ed il Comune e cioè su questione coperta dal giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 17/97 che, come già precisato, aveva confermato la decisione del tribunale, 5 Caf ritenendo infondata perché non provata la domanda di arricchimento senza causa formulata, in subordine, dal NO nei confronti del Comune. La sentenza impugnata va quindi cassata, senza rinvio, perchè il giudice di pace non poteva nuovamente pronunciare su una questione già decisa da altra sentenza passata in giudicato. Sulle spese dei due gradi si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condanna l'intimato NO alle spese del giudizio di legittimità che liquida in: complessivi €. 700,00 di cui €. 600,00 per onorari ed €. 100,00 per spese vive, nonché alle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi €.600,00 di cui €. 300,00 per onorari ed €. 50,00 per spese vive, oltre per entrambi i giudizi spese generali, iva e cap come per legge. Roma, 17 gennaio 2003 ridaunloser Il Presidente Il Cons. rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Civile celleria ✓ CANCELLIERE Depot MAG 2003 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE 6 Caf