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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/01/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Calogero D. Cammarata Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1773/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa da:
nato a Gela (CL), il giorno 1.6.1955 codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Contento, giusta C.F._1
procura in atti e da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosa Cariola, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 19.12.2023, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, personalmente sottoscritto
1 e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Gela (CL),
[...] Parte_3 il 25.7.1989, e che dall'unione sono nati tre figli, (il 14.8.1990), (il Per_1 Persona_2
19.8.1994) e (il 20.7.1998), ormai economicamente autosufficienti ad Persona_3
eccezione di , hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, Persona_3 conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo omologarsi la separazione ex art. 158 c.c. alle seguenti condizioni:
“1) La Sig.ra rinuncia ad ogni diritto derivante dalla comunione legale sugli immobili Pt_3
siti in Germania, Altensteig-Walddorf 11/2 particella catastale 286/12, 1/8 Controparte_1
quota particella 186 e ¼ quota particella 286/15 unitamente a n. 1 posto auto coperto da costruire sulla particella 286/12 e posto auto n. 3 su particella 286/15 assegnati alla particella
286/12 ad uso unico ed esclusivo, di proprietà del Sig. , e pertanto si obbliga fin da Parte_1
ora a cedere, senza corrispettivo, la quta derivanete dalla comunione dei beni, ed a svolgere
ogni incombente necessario anche in territorio tedesco affinché gli immobili de quibus siano di unica ed esclusiva proprietà del Sig. ; Parte_1
2) Il Sig. rinuncia ad ogni diritto derivante dalla comunione legale sul prezzo degli Parte_1 immobili siti in Caltanissetta (CL), fg. 122, part. 772, sub. 47, cat A/2, vani 7,5 rend 552,91 € e fg. 122, part. 772, sub. 7, cat. C/6, rend. 135,52 € ceduti dalla Sig.ra con Rog. Notarile Pt_3
del 12.5.2023 – Notar. Dott.ssa M.G. Dell'aira di Caltanissetta, rep. N. 8055/racc. n. 6467, reg.to in Caltanissetta il 23.5.2023 al n. 1414 Serie IT, già allegato sub 6 ed il cui totale prezzo pari ad € 95.000 è già stato dalla stessa esclusivamente incassato;
3) Le parti danno atto che tali rinunce sui beni immobili di cui ai punti 1 e 2 risultano fondamentali per l'accordo di separazione;
4) Il Sig. si obbliga a versare entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento della Parte_1
moglie Sig.ra la somma mensile di € 800,00 dal mese di Agosto 2023; Parte_3
5) Il Sig. si obbliga altresì a versare alla Sig.ra la somma di € 400 a titolo di Parte_1 Pt_3
mantenimento del figlio di anni 25 , con la stessa convivente, fino al Persona_4 raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre € 70 che verranno erogati direttamente al figlio;
nell'ipotesi in cui il figlio ovesse per qualsiasi ragione cessare la convivenza con Per_3 la madre, il mantenimento di € 400 verrà versato da parte del Sig. direttamente al Parte_1
figlio;
6) Ove il figlio necessitasse di visite mediche non coperte dal SSN ovvero volesse Per_3
2 iscriversi a corsi di studi privati od attività sportive dovrà chiedere l'autorizzazione scritta preventiva di entrambi i genitori, così come per qualsiasi ulteriore attività he comporti un esborso di denaro che esuli dall'ordinaria amministrazione (come a titolo esemplificativo,
l'acquisto di beni mobili registrati etc.). Tali spese extra, se autorizzate, saranno a carico del
50% tra i coniugi” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Con decreto del 18.11.2023, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 19.12.2023 con il deposito di note scritte;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella proposta domanda di omologazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta va accolta, non presentando gli accordi intervenuti tra le parti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Gela Parte_1 Parte_3
(CL), il 25.7.1989, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 236, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni concordate.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1773/2023 R.G.:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio concordatario a Gela (CL), il 25.7.1989, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 236, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui in parte motiva;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
NULLA sulle spese;
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Gela di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 29 dicembre 2023, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
3 dott.ssa Giuliana Guardo dott. Calogero D. Cammarata
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Calogero D. Cammarata Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1773/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa da:
nato a Gela (CL), il giorno 1.6.1955 codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Contento, giusta C.F._1
procura in atti e da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosa Cariola, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 19.12.2023, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, personalmente sottoscritto
1 e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Gela (CL),
[...] Parte_3 il 25.7.1989, e che dall'unione sono nati tre figli, (il 14.8.1990), (il Per_1 Persona_2
19.8.1994) e (il 20.7.1998), ormai economicamente autosufficienti ad Persona_3
eccezione di , hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, Persona_3 conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo omologarsi la separazione ex art. 158 c.c. alle seguenti condizioni:
“1) La Sig.ra rinuncia ad ogni diritto derivante dalla comunione legale sugli immobili Pt_3
siti in Germania, Altensteig-Walddorf 11/2 particella catastale 286/12, 1/8 Controparte_1
quota particella 186 e ¼ quota particella 286/15 unitamente a n. 1 posto auto coperto da costruire sulla particella 286/12 e posto auto n. 3 su particella 286/15 assegnati alla particella
286/12 ad uso unico ed esclusivo, di proprietà del Sig. , e pertanto si obbliga fin da Parte_1
ora a cedere, senza corrispettivo, la quta derivanete dalla comunione dei beni, ed a svolgere
ogni incombente necessario anche in territorio tedesco affinché gli immobili de quibus siano di unica ed esclusiva proprietà del Sig. ; Parte_1
2) Il Sig. rinuncia ad ogni diritto derivante dalla comunione legale sul prezzo degli Parte_1 immobili siti in Caltanissetta (CL), fg. 122, part. 772, sub. 47, cat A/2, vani 7,5 rend 552,91 € e fg. 122, part. 772, sub. 7, cat. C/6, rend. 135,52 € ceduti dalla Sig.ra con Rog. Notarile Pt_3
del 12.5.2023 – Notar. Dott.ssa M.G. Dell'aira di Caltanissetta, rep. N. 8055/racc. n. 6467, reg.to in Caltanissetta il 23.5.2023 al n. 1414 Serie IT, già allegato sub 6 ed il cui totale prezzo pari ad € 95.000 è già stato dalla stessa esclusivamente incassato;
3) Le parti danno atto che tali rinunce sui beni immobili di cui ai punti 1 e 2 risultano fondamentali per l'accordo di separazione;
4) Il Sig. si obbliga a versare entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento della Parte_1
moglie Sig.ra la somma mensile di € 800,00 dal mese di Agosto 2023; Parte_3
5) Il Sig. si obbliga altresì a versare alla Sig.ra la somma di € 400 a titolo di Parte_1 Pt_3
mantenimento del figlio di anni 25 , con la stessa convivente, fino al Persona_4 raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre € 70 che verranno erogati direttamente al figlio;
nell'ipotesi in cui il figlio ovesse per qualsiasi ragione cessare la convivenza con Per_3 la madre, il mantenimento di € 400 verrà versato da parte del Sig. direttamente al Parte_1
figlio;
6) Ove il figlio necessitasse di visite mediche non coperte dal SSN ovvero volesse Per_3
2 iscriversi a corsi di studi privati od attività sportive dovrà chiedere l'autorizzazione scritta preventiva di entrambi i genitori, così come per qualsiasi ulteriore attività he comporti un esborso di denaro che esuli dall'ordinaria amministrazione (come a titolo esemplificativo,
l'acquisto di beni mobili registrati etc.). Tali spese extra, se autorizzate, saranno a carico del
50% tra i coniugi” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Con decreto del 18.11.2023, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 19.12.2023 con il deposito di note scritte;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella proposta domanda di omologazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta va accolta, non presentando gli accordi intervenuti tra le parti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Gela Parte_1 Parte_3
(CL), il 25.7.1989, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 236, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni concordate.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1773/2023 R.G.:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio concordatario a Gela (CL), il 25.7.1989, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 236, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui in parte motiva;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
NULLA sulle spese;
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Gela di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 29 dicembre 2023, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
3 dott.ssa Giuliana Guardo dott. Calogero D. Cammarata
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