Sentenza 14 marzo 1972
Massime • 1
Sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarita della Costituzione dell'assemblea o della formazione della volonta della prescritta maggioranza,ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito o esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condominio sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprieta esclusiva di ognuno di essi. Sono invece semplicemente annullabili - e come tali possono essere impugnate solo ad istanza della minoranza condominiale dissenziente o assente - le deliberazioni affette da vizi formali, e cioe prese in violazione di prescrizioni legali convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, nonche le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono cioe il campo riservato all'amministratore,le quali devono essere impugnate, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. ( V 1865'68, mass n 333829; 181'67, mass n 325898).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1972, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 14 marzo 1972 |
Testo completo
Sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarita della Costituzione dell'assemblea o della formazione della volonta della prescritta maggioranza,ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito o esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condominio sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprieta esclusiva di ognuno di essi. Sono invece semplicemente annullabili - e come tali possono essere impugnate solo ad istanza della minoranza condominiale dissenziente o assente - le deliberazioni affette da vizi formali, e cioe prese in violazione di prescrizioni legali convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, nonche le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono cioe il campo riservato all'amministratore,le quali devono essere impugnate, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. ( V 1865'68, mass n 333829; 181'67, mass n 325898).*