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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via Pitagora n. 47 presso lo studio dell'avv. Orilio Chiara, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 8.11.2023; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], AR C.F._2 elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Capo Suvero n. 3 presso lo studio dell'avv.
Famà Marianna, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.12.2023; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 8.11.2023, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dalla coniuge , stante il matrimonio AR con lui contratto in Brindisi il 31.07.2002 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo
Comune al n. 173, parte II, serie A, anno 2002), in costanza del quale sono è nato il [...]
1 un figlio, di nome . A fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il Per_1 rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha rilevato che la moglie si è creata nuove relazioni e nuove amicizie, frequentando sempre meno la casa familiare, nonché ha rappresentato che costituisce notevole punto di attrito tra i coniugi la sorte della casa già adibita a residenza familiare (sita in Paola alla via Libeccio n. 12), in quanto, pur essendo in comproprietà tra i coniugi, egli ha sempre fatto fronte in via esclusiva al mutuo e a tutte le spese riguardanti tale immobile, oltre ad occuparsi di tutte le spese familiari, così da poterne rivendicare il possesso esclusivo. Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.,
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, autorizzandoli, sin dal provvedimento presidenziale, a vivere separatamente;
2) assegnare la casa familiare al che continuerà ad Parte_1 abitarla stabilmente;
3) riconoscere e disporre che il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente possa continuare ad abitare la casa familiare unitamente al padre;
4) riconoscere che ciascuna parte ha capacità economico-reddituale autonoma e che, pertanto, nulla è dovuto l'uno all'altro per il reciproco mantenimento;
4) ordinare a CP_1
, l'impegno di contribuzione per il mantenimento del figlio non autosufficiente
[...] economicamente, organizzando con lo stesso ogni previsione di rapporto e di visita;
Con vittoria di spese e competenze”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 19.11.2023.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. AR depositata il 31.12.2023. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato di non aver mai violato gli obblighi di assistenza morale e materiali derivanti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.; infatti, si è sempre presa cura della casa familiare, del marito, nel rispetto degli obblighi nascenti dal matrimonio, nonché del figlio in tutto il Per_1 suo percorso di crescita, nonostante i propri impegni lavorativi;
la vita coniugale non è mai stata serena ed armoniosa ed il venir meno dell'unione matrimoniale è dipeso esclusivamente dalle condotte tenute dal marito, poco inclini all'assistenza morale e materiale reciproca. Inoltre, ha invocato il proprio diritto ad ottenere l'assegnazione della casa familiare, in quanto vi abita, quasi esclusivamente, con il figlio maggiorenne e non autosufficiente Per_1 economicamente, a nulla rilevando il fatto che il marito si sia fatto carico del mutuo e delle spese familiari, in quanto in tal modo ha meramente adempiuto all'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.. Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti AR conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) rigettare integralmente le domande dell'attore e per l'effetto: - assegnare la casa familiare alla sig.ra Controparte_2
[..
[...] che, previa voltura a proprio nome delle utenze, continuerà ad abitarla stabilmente con il
[...] figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- porre a carico Persona_2 del sig. un assegno di mantenimento nell'interesse del figlio , nella Parte_1 Per_1 misura che verrà ritenuta di giustizia dal giudicante, alla luce delle dichiarazioni reddituali in atti, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) nella denegata e non auspicata ipotesi in cui il giudicante dovesse accogliere la richiesta dell'attore di assegnare la casa familiare a quest'ultimo che la abiterà con il figlio , Per_1 accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di percepire un assegno di AR mantenimento e per l'effetto: - porre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento di € AR
500,00, o di quella diversa somma che sia ritenuta di giustizia dal giudicante, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- porre a carico del sig. l'integrale mantenimento del figlio , maggiorenne e non Parte_1 Per_1 autosufficiente economicamente, data la notevole sperequazione reddituale tra le parti;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi”.
All'udienza dell'11.03.2024 sono stati sentiti i coniugi, nonché, in data 15.07.2024, è stato ascoltato il figlio . Quindi, con ordinanza del 17.07.2024, sono stati adottati i Per_1 provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 17.03.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni, chiedendo, l'attore, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti con compensazione delle spese di lite e, la convenuta, la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con l'ordinanza del 17.07.2024. Pertanto, con ordinanza del
27.03.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Pt_1
e .
[...] AR
Per quanto concerne la casa coniugale (questione oggetto di maggiore contrasto tra le parti), si ritiene che, in continuità con quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
17.07.2024, la stessa vada assegnata alla convenuta per potervi continuare ad abitare con il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Come noto, “Il Per_1 provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia
3 di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”). Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Ebbene, nel caso di specie, (figlio Persona_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente delle parti in causa), all'udienza del
15.07.2024, ha chiaramente manifestato la volontà di continuare a vivere nella casa coniugale con la madre. Lo stesso, infatti, ha dichiarato: “vivo nella casa coniugale con mamma e papa, di cui gli stessi comproprietari;
i miei genitori non hanno nessun rapporto e vivono da separati in casa;
io ho un buon rapporto con entrambi, ma, se dovessi scegliere con chi continuare a vivere nella casa coniugale, preferirei rimanere con mamma;
con lei ho sempre avuto un bel rapporto;
mio padre lavora a Lamezia Terme e di solito torna il venerdì sera e riparte la notte della domenica successiva, anche se spesso si prende un giorno di ferie dal lavoro durante la settimana” (cfr. il verbale dell'udienza del 15.07.2024). Pertanto, in ragione delle finalità sottese all'assegnazione della casa coniugale e della volontà manifestata dal figlio delle parti in causa,
l'abitazione familiare, sita in Paola alla via Libeccio n. 12, va assegnata a AR
, affinchè vi possa continuare ad abitare con il figlio.
[...]
In ordine, invece, al mantenimento spettante a , è pacifico che lo stesso, Persona_2 sebbene maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente ed abbia diritto a continuare a godere del mantenimento da parte dei genitori. Secondo costante giurisprudenza, infatti,
l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, non viene automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trovando il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare
4 un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multiis, Cass. civ. sez. II del
7.07.2004 n. 12477). Ciò posto, per quanto concerne la condizione economico-patrimoniale delle parti, si evince dagli atti di causa (compreso quanto da esse dichiarato all'udienza dell'11.03.2024) che , dipendente dell'Esercito, percepisce la somma mensile Parte_1 netta di euro 1.800,00, nonché negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 32.850,00, 37.531,00 e 36.429,00; invece,
O.S.S. con terza qualifica, percepisce la somma mensile netta base, AR senza straordinari, di euro 1.000,00, nonché negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 11.951,00, 11.360,00 e
12.223,00; inoltre, entrambi i coniugi sono comproprietari della casa coniugale. Ebbene, considerata la situazione economico-patrimoniale delle parti, l'età del figlio , le Per_1 presumibili esigenze di vita di quest'ultimo e le circostanze del caso concreto (compresa l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, in favore della convenuta) si ritiene congruo stabilire (in continuità con quanto già disposto, a fronte di un quadro istruttorio rimasto immutato, con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 17.07.2024, non reclamata) che l'attore contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile di euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno occorrenti per il medesimo figlio (da individuare secondo il Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola).
Null'altro va disposto, tenuto conto delle richieste formulate dalle parti.
La natura delle questioni trattate (ovvero la pronuncia sullo status e l'adozione di provvedimenti nell'interesse del figlio ) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1253/2023, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 AR stante il matrimonio tra loro contratto in Brindisi il 31.07.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 173, parte II, serie A, anno 2002);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brindisi di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brindisi per quanto di sua competenza;
- assegna la casa coniugale a affinché vi possa abitare con il figlio AR
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
Per_1
5 - dispone che versi a a titolo di mantenimento del Parte_1 AR figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, entro il giorno cinque di Per_1 ogni mese (in contanti o con bonifico, assegno o vaglia postale), la somma mensile di euro
350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno occorrenti per il figlio , da individuare secondo le linee guida recepite nel Per_1
Protocollo contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 31.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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