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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Diego Rosario Antonio PINTO Presidente
Giovanna GIANI' Consigliere relatore
Elena GELATO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al 51774 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.05.2025 e vertente
[...]
(P.IVA ), con sede legale in Roma (00191), alla Parte_1 P.IVA_1
Via Di Vigna Stelluti n. 164, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanni Petrillo, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata;
RECLAMANTE
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente dom.to in Roma, alla Via Boezio C.F._2
n. 19, presso lo studio dell'Avv. Gilberto Cerutti (c.f.:
) che lo rappresenta e difende come da delega in C.F._3
atti;
1 RECLAMATO
Nonche'
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._4 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi CP_3 C.F._5 dall'Avv. Vincenzo Russo (c.f. ), giusta procura in C.F._6 calce al presente atto mediante foglio separato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Via dei Platani n. 82.
RECLAMATI
ORRU'
[...]
CP_4
RECLAMATI NON COMPARSI
Avente ad OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 664/2024 del 7.11.2024
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“…. che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni istanza contraria, valutata meritevolmente la sospensione della procedura di liquidazione ex articolo 52, voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale” per CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis, rigettare il reclamo e condannare la società reclamante al pagamento delle spese processuali in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.
Per CP_2 rigettare il reclamo proposto perché inammissibile ed infondato con ogni conseguenza di legge e con condanna della reclamante al pagamento delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società reclamante riassunte le vicende del procedimento di Parte_1
2 primo grado formula, avverso la sentenza indicata in oggetto, vari motivi di doglianza. Stessa
Con una prima censura, la parte lamenta il “difetto di contraddittorio” per non essere stata messa nelle condizioni di difendersi in merito alla istanza di liquidazione presentata dall'impresa fino alla presentazione di CP_4 detta ultima istanza di decozione per € 33.926,60, riunita al procedimento principale in un momento successivo alla riserva in decisione del procedimento, l'importo dei crediti azionati, giusti atti di desistenza medio tempore intervenuti, non poteva dirsi superata la soglia dei debiti scaduti, fissata dall'art. 49 CCII in € 30.000; quindi, l'intervento senza contraddittorio della predetta impresa è stato determinante per il raggiungimento del predetto limite di legge. Inoltre, lamenta la parte, in linea con l'eccezione, di aver ricevuto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, promossa dal lavoratore sig. , ed il pedissequo Pt_3 decreto di comparizione del 03.01.2024 senza l'inserimento di alcun ammonimento al debitore della possibilità di essere soggetto all'esame di ulteriori istanze di decozione eventualmente riunite a quella portante senza la preventiva comparizione della resistente stessa sull'avversa nuova istanza. In detto decreto di comparizione, infatti, si invitava il debitore a comparire all'udienza e di assumere le proprie difese con un termine di 7 giorni prima di detta udienza.
Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, è stato ritualmente notificato alla curatela della liquidazione giudiziale e ai creditori che avevano instato per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si sono costituiti nel procedimento i creditori e CP_1 CP_2
opponendosi al reclamo e sostenendo che la reclamante era a CP_3 conoscenza della pendenza delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale e della fissazione dell'udienza di comparizione, con la conseguenza che ella aveva la possibilità di verificare tutte le posizioni creditorie e di svolgere pertanto le proprie eccezioni e deduzioni difensive.
Né la società dimostra come la - pretesa e indimostrata - mancata visione della documentazione in atti abbia comportato una lesione del proprio diritto di difesa. È appena il caso di aggiungere che, in relazione alle posizioni degli attuali reclamati, la era a perfetta conoscenza degli Parte_1 atti e dei documenti alla base del credito rivendicato.
3 Non sono invece comparsi il creditore e la . Parte_4 CP_5
Il reclamo è fondato.
Con ordinanza del 24.09.2024, il primo Collegio assumeva quindi in decisione l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale su un ammontare creditorio complessivamente ammontante ad € 21.556,73 e così sintetizzato:
a. per € 4.233,22; Parte_5
b. per € 3.896,77; Controparte_1
c. Agenzia € 233,52; Controparte_6
d. per € 10.583,74; Controparte_2
e. per € 2.609,48; Controparte_3
Tuttavia, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini della pronuncia, oltre ai predetti crediti dell'importo complessivo di € 21.556,73, inferiore, dunque, alla soglia di legge, l'intervento nella procedura, in data 8.10.2024, della società Pt_4 per un credito di ulteriori 33.926,60 che ha determinato, nella prospettiva del Tribunale il superamento del limite quantitativo ex art. 49 LF.
La circostanza che il deposito della istanza del predetto creditore sia successiva alla chiusura della istruttoria e alla assunzione del procedimento in riserva collegiale (ordinanza del 24.09.2024) risulta per tabulas dal fascicolo telematico ove il ricorso della stessa risulta depositato Parte_4 in data 8.10.2024.
Tuttavia, osserva il Collegio, il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto di un intervento successivo alla chiusura della fase istruttoria, fermandosi alla valutazione delle istanze tempestivamente depositate fino alla riserva in decisione al collegio della causa.
Deve ritenersi dunque che la istanza successiva - che esponeva un credito di € 33.926,60 tale da determinare il superamento del limite quantitativo di cui all'art. 49, 5 comma CCII - sia tamquam non esset , il che ridonda sulla stessa fondatezza della domanda di apertura di liquidazione giudiziale e impone la revoca della sentenza di primo grado.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza di tutti i reclamati che si sono opposti al reclamo, nei limiti della metà delle stesse in ragione della
4 natura processuale del vizio rilevato, che giustifica parzialmente la resistenza dei reclamati in giudizio al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie.
Le spese della procedura e il compenso del curatore gravano ex art. 147
DM 30.05.2002 sulla società che è intervenuto tardivamente nella Pt_4 procedura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
1) Revoca la sentenza n. 664/24 del Tribunale di Roma che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale Parte_1
2) condanna i reclamati costituiti alla rifusione in favore del reclamante delle spese del reclamo nella misura della metà, qui liquidata in complessivi € 2.500, oltre accessori e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese ulteriori del grado;
4) pone le spese della procedura e il compenso del curatore a carico della Pt_4
5) dispone che la società debitrice sino al passaggio in giudicato della presente sentenza fornisca con cadenza mensile, entro il giorno 30 di ogni mese, al Tribunale di Roma, sotto la vigilanza del curatore, le informazioni sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria e depositi con la medesima cadenza una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
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