TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/06/2024, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo M. Bozza Presidente
dott. Carmine Di Fulvio Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 233 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiarieri come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Clara De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rosi come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO PRESSO QUESTO TRIBUNALE Org_1
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione dal coniuge (unione dalla quale non erano nati figli), con addebito alla Controparte_1
resistente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla separazione, ma contestava la richiesta di CP_1
addebito; rappresentava, in ogni caso, che tra le parti, dopo la notifica del ricorso, erano intervenute trattative di bonario componimento e di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura del 6 maggio 2024 sottoscritta dalle parti medesime e versata in atti.
Con ordinanza del 30 maggio 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
Quanto alle ulteriori statuizioni, si è già detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura del 6 maggio 2024, come di seguito riportate:
“- Disporre che l'appartamento, che fu casa coniugale, sito a Pescara in via Campofelice 29, con tutti
i mobili e arredi ivi contenuti, rimanga nella disponibilità esclusiva del sig. che ne Parte_1
è allo stato l'unico intestatario.
- Disporre che il sig. continuerà a pagare in maniera esclusiva le rate residue del Parte_1
mutuo ipotecario relativo all'appartamento che fu casa coniugale, essendo stata la sig.ra CP_1
liberata dal predetto obbligo in ragione dell'atto notarile del 2 agosto 2022, in occasione del
[...]
quale il Sig. ha versato quale corrispettivo della quota la somma di euro 7000. Pt_1
- Stabilire che, essendo i coniugi economicamente indipendenti, non sussistono reciproci obblighi di mantenimento tra gli stessi, i quali continueranno a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
pagina 2 di 3 - Dichiarare compensate le spese di lite”.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 24 gennaio 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) prende atto dell'accordo e lo fa proprio;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pescara, 4 giugno 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Cleonice G. Cordisco dott. Angelo Bozza
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo M. Bozza Presidente
dott. Carmine Di Fulvio Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 233 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiarieri come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Clara De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rosi come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO PRESSO QUESTO TRIBUNALE Org_1
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione dal coniuge (unione dalla quale non erano nati figli), con addebito alla Controparte_1
resistente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla separazione, ma contestava la richiesta di CP_1
addebito; rappresentava, in ogni caso, che tra le parti, dopo la notifica del ricorso, erano intervenute trattative di bonario componimento e di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura del 6 maggio 2024 sottoscritta dalle parti medesime e versata in atti.
Con ordinanza del 30 maggio 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
Quanto alle ulteriori statuizioni, si è già detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura del 6 maggio 2024, come di seguito riportate:
“- Disporre che l'appartamento, che fu casa coniugale, sito a Pescara in via Campofelice 29, con tutti
i mobili e arredi ivi contenuti, rimanga nella disponibilità esclusiva del sig. che ne Parte_1
è allo stato l'unico intestatario.
- Disporre che il sig. continuerà a pagare in maniera esclusiva le rate residue del Parte_1
mutuo ipotecario relativo all'appartamento che fu casa coniugale, essendo stata la sig.ra CP_1
liberata dal predetto obbligo in ragione dell'atto notarile del 2 agosto 2022, in occasione del
[...]
quale il Sig. ha versato quale corrispettivo della quota la somma di euro 7000. Pt_1
- Stabilire che, essendo i coniugi economicamente indipendenti, non sussistono reciproci obblighi di mantenimento tra gli stessi, i quali continueranno a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
pagina 2 di 3 - Dichiarare compensate le spese di lite”.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 24 gennaio 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) prende atto dell'accordo e lo fa proprio;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pescara, 4 giugno 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Cleonice G. Cordisco dott. Angelo Bozza
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3