Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7290
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Ordinanza cautelare 7 dicembre 2017
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Sentenza 27 maggio 2021
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Sentenza 11 settembre 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato due ricorsi proposti dal Comune di AL avverso sentenze del TAR Lombardia. Il primo ricorso (n. 9420/2021) impugna la sentenza n. 925/2021, con cui il TAR aveva accolto il ricorso della società PE s.r.l. contro la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune, approvata nel 2015. La società PE aveva contestato la ridefinizione dell'ambito territoriale AT-05, che prevedeva la sua area edificabile in Via Vespucci condizionata alla cessione gratuita di un'area limitrofa in Via TR, di proprietà di terzi (società Samosa s.r.l.), destinata a servizi pubblici. La società lamentava che tale meccanismo perequativo fosse basato sul presupposto errato che la sua area fosse dismessa, fosse penalizzante, non prevedesse indennizzi e legasse arbitrariamente proprietà diverse. Il secondo ricorso (n. 3394/2022) impugna la sentenza n. 2472/2021, con cui il TAR aveva accolto un precedente ricorso della società PE contro il PGT del 2011, ritenendo infondato il secondo motivo relativo all'impossibilità di realizzare l'edificabilità prevista. Il Comune, nel primo appello, ha sollevato eccezioni preliminari di remissione al primo giudice per presunto vizio del contraddittorio, dovuta a cause incolpevoli quali carenza di personale e pandemia, e di inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che le previsioni del PGT consentissero già interventi autonomi. Nel merito, il Comune ha contestato l'errata interpretazione della scheda d'ambito e dell'art. 73 delle NTA, sostenendo che l'area di Via Vespucci fosse effettivamente dismessa e che la sentenza avesse erroneamente escluso la possibilità di conservazione e ristrutturazione. Ha altresì contestato la ritenuta illegittimità del meccanismo compensativo/perequativo, affermando che esso fosse conforme alla normativa regionale e che la motivazione del Comune fosse adeguata.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di remissione al primo giudice, ritenendo che il contraddittorio fosse stato garantito e che gli impedimenti addotti dal Comune fossero di natura organizzativa interna, superabili con ordinaria diligenza. Ha altresì rigettato l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, riconoscendo alla società PE un interesse concreto all'impugnazione della variante. Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di appello del Comune, ritenendo fondata la censura relativa alla errata interpretazione della scheda d'ambito. Ha accertato che, sulla base di dichiarazioni e atti precedenti all'approvazione della variante, l'area di Via Vespucci fosse effettivamente dismessa e che la sentenza avesse erroneamente escluso la possibilità di interventi conservativi. Ha altresì ritenuto fondato il terzo motivo di appello, relativo alla presunta illegittimità del meccanismo compensativo/perequativo. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la perequazione urbanistica, anche nella forma "ad arcipelago", è uno strumento legittimo e conforme alla legge regionale n. 12/2005, volto a ripartire equamente i diritti edificatori e gli oneri, e che la non contiguità delle aree o la mancata previsione di indennità espropriative non ne impediscono l'applicazione. Ha evidenziato come la variante del 2015, attraverso il meccanismo perequativo, consentisse ad entrambi i proprietari di sfruttare appieno la capacità edificatoria, con un interesse comune alla sua attuazione. In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello n. 9420/2021, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado della società PE. Di conseguenza, ha dichiarato improcedibile l'appello n. 3394/2022, ritenendo che la variante del 2015 avesse definitivamente superato la disciplina urbanistica previgente del 2011, rendendo privo di interesse il giudizio su quest'ultima. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7290
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 7290
    Data del deposito : 11 settembre 2025
    Fonte ufficiale :

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