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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio, n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Andrea Marsili Feliciangeli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Gramsci, n. Controparte_1
17/B, presso lo studio dell'Avv. Marianna Quaranta, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e lettivamente domiciliata in Napoli, Via Controparte_2
San Tommaso d'Aquino, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Carmela Di Maro, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità Controparte_2 professionale delle medesime nell'espletamento dell'incarico alle stesse conferito, 2
consistente nella gestione della procedura di accesso alla cassa integrazione speciale, prevista durante il periodo pandemico, in relazione alla posizione di plurimi dipendenti della committente, con condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato, quantificato nell'importo complessivo di Euro 70.000,00, oltre interessi. In particolare, l'attrice ha fatto riferimento alle posizioni dei lavoratori
[...]
Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
ha indicato i periodi di mancata erogazione e Persona_6 percezione della cassa integrazione speciale da parte dei medesimi, ha specificato le relative motivazioni, riconducibili alla presentazione delle relative domande fuori termine, alla mancata presentazione del Modello SR-41, alla presentazione tardiva dell'indicato modello, ovvero alla non corretta compilazione dello stesso.
Con rispettiva comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio le convenute, contestando la fondatezza della domanda attorea ed evidenziando: Contr
- il conferimento da parte dell'attrice esclusivamente nei confronti di di incarico avente ad oggetto solamente la Controparte_2 trasmissione agli enti competenti delle domande di cassa integrazione speciale relative alla posizione dei dipendenti dell'attrice, rimanendo ogni ulteriore attività di competenza del datore di lavoro;
- la non configurabilità di responsabilità professionale per il mancato raggiungimento del risultato perseguito dalla committente, in considerazione della diligente effettuazione delle prestazioni ricomprese nell'ambito dell'incarico conferito;
- l'insussistenza dei requisiti di accesso alla misura richiesta per plurimi dipendenti della società attrice, per via della pregressa erogazione e della non richiesta sospensione della cassa integrazione straordinaria in favore degli stessi, misura incompatibile con la cassa integrazione speciale successivamente richiesta;
- l'assenza di accertamento in ordine ad un pregiudizio effettivamente subito dai dipendenti della società attrice, risultando le posizioni di plurimi dei medesimi definite in via transattiva.
All'udienza del 09.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Deve essere premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del proprio diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo 3
dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). In particolare, con riguardo alla responsabilità professionale del commercialista, in relazione alla prova del conferimento dell'incarico professionale da parte del committente, è stato affermato che “nei giudizi di responsabilità, a carico di professionisti, grava sull'attore l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico del quale è lamentato l'inadempimento, in conformità, del resto, con il principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca anche solo per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto” (Cass. 11.11.2020, n. 25289, conf. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 07.08.2002, n. 11901, Cass. 05.02.2013, n. 2638). Inoltre, in riferimento alla responsabilità professionale del commercialista, con riguardo alla prova del nesso causale tra l'attività svolta e il danno lamentato dal cliente, deve essere aggiunto che “quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14.04.2025, n. 9721, conf. Cass. 21.02.2024, n. 4590). Infine, in relazione alla prova del danno subito dal cliente, con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'esito favorevole della procedura affidata al professionista, va condiviso il principio per cui “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed un ingiusto pregiudizio patito dal cliente (sotto il profilo di una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista, che avrebbe dovuto essere impostata e diligentemente seguita). Nella vicenda in parola, venendo in rilievo l'assolvimento ad opera di un consulente fiscale dell'incarico di istruire ed inoltrare una domanda volta alla fruizione di agevolazioni fiscali, l'affermazione di responsabilità richiede una valutazione prognostica circa la sussistenza dei presupposti tutti per il legittimo godimento del beneficio oggetto dell'istanza quale primo intuitivo presupposto di un favorevole (e conforme a legge) esito della stessa, astrattamente ipotizzandone l'esatta e completa proposizione” (Cass. 08.06.2023, n. 16330, conf. Cass. 06.07.2020, n. 13873). Alla luce di quanto indicato, incombeva dunque sulla società attrice l'onere della prova in ordine sia al conferimento dell'incarico al professionista per l'esecuzione della prestazione di cui è lamentato l'inadempimento, sia alla sussistenza di rapporto causale tra l'inadempimento allegato e la verificazione del danno subito, sia alla effettiva sussistenza dell'evento dannoso verificatosi, che presuppone un giudizio prognostico in ordine al probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista. 4
Nel caso di specie, la domanda articolata dall'attrice risulta infondata e deve essere rigettata, non avendo la stessa fornito adeguata prova sotto i plurimi profili di seguito indicati.
Con riguardo alla prova del conferimento dell'incarico al professionista per l'esecuzione della prestazione di cui è lamentato l'inadempimento, precedentemente descritta, parte attrice ha anzitutto richiamato progetto di parcella, recante l'indicazione delle parti e e datato al 26.01.2018 (cfr. doc. 3, Parte_1 Controparte_2 allegato alla citazione). Tuttavia, va evidenziato trattarsi di documento sottoscritto esclusivamente dalla società attrice e privo di sottoscrizione o univoca riconducibilità alle convenute, recante l'indicazione di attività di assistenza generiche, non idonee a ricomprendere lo specifico incarico oggetto di causa, peraltro relativo a normative sopravvenute rispetto alla data apposta all'atto. Ugualmente, si appalesa priva di rilevanza la delega conferita da a Parte_1 per la consultazione dei relativi dati anagrafici e Controparte_2 fiscali, trattandosi di attività presupposta dall'incarico per cui è causa, ma non idonea a confermarne l'esistenza (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). Inoltre, risulta inidonea a confermare l'esistenza dell'incarico professionale oggetto di causa l'analisi delle comunicazioni intercorse tra le parti, con i relativi allegati, aventi carattere non analitico e come tali insufficienti a riscontrare l'esistenza di un incarico determinato, per una specifica prestazione relativa a posizioni lavorative identificate (cfr. docc. da 6 a 9, allegati alla citazione). Parimenti, inidonee ad attestare la sussistenza dell'indicato conferimento di incarico risultano le comunicazioni di sollecito inviate dall'attrice alla società convenuta, trattandosi di atti unilaterali di parte attrice, prive di specifici riscontri da parte della convenuta (cfr. docc. da 11 a 15, allegati alla citazione). Anche in considerazione del principio di prova per iscritto, rappresentato dai documenti richiamati, deve darsi atto del carattere generico dei capitoli di prova orale formulati da parte attrice in relazione alla sussistenza del contratto relativo all'incarico professionale di cui è stato lamentato l'inadempimento. Infatti, i capitoli sul punto formulati dall'attrice sono risultati privi di ogni riferimento cronologico relativo al conferimento dell'indicato incarico, hanno riportato un contenuto generico quanto alla prestazione da svolgere, non hanno specificato le posizioni lavorative interessate dalla prestazione, non hanno puntualizzato le tempistiche e modalità delle attività demandate al professionista incaricato, così precludendo ogni possibilità di verifica e raffronto tra l'attività in concreto svolta dai convenuti e le prestazioni pattuite. Diversamente, deve essere tenuto conto della conferma da parte dei convenuti del conferimento dall'attrice nei confronti della società convenuta di incarico avente ad oggetto esclusivamente l'attività di trasmissione agli enti competenti delle domande di 5
cassa integrazione speciale relative alla posizione dei dipendenti dell'attrice, con esclusione di ogni diversa e ulteriore attività prodromica o successiva, dato confermato anche dal tenore testuale del cedolino allegato dall'attrice (cfr. doc. 10, allegato alla citazione). Dunque, in tale contestato di lacuna probatoria, può darsi atto esclusivamente della sussistenza dell'incarico di prestazione professionale avente ad oggetto la trasmissione da parte della società convenuta agli enti competenti delle domande per l'accesso alla cassa integrazione speciale relative ai dipendenti della società attrice.
Fermo quanto indicato, con riguardo alla prestazione descritta, va riscontrata la mancata prova, il cui onere incombeva su parte attrice, in ordine alla sussistenza di danno causalmente collegato con l'inadempimento dedotto, che presuppone un giudizio prognostico in ordine al probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista. In particolare, deve darsi atto della assenza di ogni deduzione e prova in ordine alla specifica posizione dei singoli lavoratori richiamati e alla sussistenza, in relazione a ciascuno di essi e ai periodi di tempo indicati, dei presupposti per l'accesso alla cassa integrazione speciale richiesta. Sul punto, non fornisce alcuna indicazione rilevante la relazione Inps allegata dalla società attrice, recante esclusivamente l'indicazione del respingimento delle relative domande, non anche la specificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di applicabilità della cassa integrazione speciale, in ipotesi di tempestiva proposizione della domanda (cfr. doc. 16, allegato alla citazione). Va aggiunto che la conclusione di atti di transazione tra la società attrice e i relativi dipendenti non ha consentito un accertamento giudiziario in ordine alle cause di mancato accesso alla cassa integrazione. A fronte di quanto indicato, neppure la consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta dall'attrice, avrebbe potuto supplire alla carenza delle allegazioni e prove a supporto della domanda spiegata. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche, non anche quella di esonerare una parte dalla prova dei fatti dedotti e della quale è onerata, tanto più venendo in rilievo la posizione di dipendenti della stessa società attrice (cfr. Cass. 02.02.2000, n. 1132, Cass. 07.03.2001, n. 3343). Pertanto, risultando mancante ogni elemento per condurre un giudizio prognostico positivo in ordine al probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista, non può ravvisarsi la sussistenza di danno subito dall'attrice causalmente connesso con l'allegato inadempimento delle convenute. Va aggiunto che, anche in relazione agli ulteriori e più ampi incarichi di assistenza professionale, che parte attrice ha dedotto di aver conferito alle convenute, la mancata prova da parte dell'attrice della sussistenza di danno risarcibile posto in rapporto di 6
causalità con l'allegato inadempimento delle convenute, sotto il profilo del positivo esito della procedura affidata al professionista, costituisce ulteriore ragione di rigetto della relativa domanda risarcitoria spiegata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del difensore della convenuta dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del difensore della convenuta
[...]
dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio, n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Andrea Marsili Feliciangeli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Gramsci, n. Controparte_1
17/B, presso lo studio dell'Avv. Marianna Quaranta, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e lettivamente domiciliata in Napoli, Via Controparte_2
San Tommaso d'Aquino, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Carmela Di Maro, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità Controparte_2 professionale delle medesime nell'espletamento dell'incarico alle stesse conferito, 2
consistente nella gestione della procedura di accesso alla cassa integrazione speciale, prevista durante il periodo pandemico, in relazione alla posizione di plurimi dipendenti della committente, con condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato, quantificato nell'importo complessivo di Euro 70.000,00, oltre interessi. In particolare, l'attrice ha fatto riferimento alle posizioni dei lavoratori
[...]
Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
ha indicato i periodi di mancata erogazione e Persona_6 percezione della cassa integrazione speciale da parte dei medesimi, ha specificato le relative motivazioni, riconducibili alla presentazione delle relative domande fuori termine, alla mancata presentazione del Modello SR-41, alla presentazione tardiva dell'indicato modello, ovvero alla non corretta compilazione dello stesso.
Con rispettiva comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio le convenute, contestando la fondatezza della domanda attorea ed evidenziando: Contr
- il conferimento da parte dell'attrice esclusivamente nei confronti di di incarico avente ad oggetto solamente la Controparte_2 trasmissione agli enti competenti delle domande di cassa integrazione speciale relative alla posizione dei dipendenti dell'attrice, rimanendo ogni ulteriore attività di competenza del datore di lavoro;
- la non configurabilità di responsabilità professionale per il mancato raggiungimento del risultato perseguito dalla committente, in considerazione della diligente effettuazione delle prestazioni ricomprese nell'ambito dell'incarico conferito;
- l'insussistenza dei requisiti di accesso alla misura richiesta per plurimi dipendenti della società attrice, per via della pregressa erogazione e della non richiesta sospensione della cassa integrazione straordinaria in favore degli stessi, misura incompatibile con la cassa integrazione speciale successivamente richiesta;
- l'assenza di accertamento in ordine ad un pregiudizio effettivamente subito dai dipendenti della società attrice, risultando le posizioni di plurimi dei medesimi definite in via transattiva.
All'udienza del 09.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Deve essere premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del proprio diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo 3
dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). In particolare, con riguardo alla responsabilità professionale del commercialista, in relazione alla prova del conferimento dell'incarico professionale da parte del committente, è stato affermato che “nei giudizi di responsabilità, a carico di professionisti, grava sull'attore l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico del quale è lamentato l'inadempimento, in conformità, del resto, con il principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca anche solo per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto” (Cass. 11.11.2020, n. 25289, conf. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 07.08.2002, n. 11901, Cass. 05.02.2013, n. 2638). Inoltre, in riferimento alla responsabilità professionale del commercialista, con riguardo alla prova del nesso causale tra l'attività svolta e il danno lamentato dal cliente, deve essere aggiunto che “quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14.04.2025, n. 9721, conf. Cass. 21.02.2024, n. 4590). Infine, in relazione alla prova del danno subito dal cliente, con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'esito favorevole della procedura affidata al professionista, va condiviso il principio per cui “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed un ingiusto pregiudizio patito dal cliente (sotto il profilo di una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista, che avrebbe dovuto essere impostata e diligentemente seguita). Nella vicenda in parola, venendo in rilievo l'assolvimento ad opera di un consulente fiscale dell'incarico di istruire ed inoltrare una domanda volta alla fruizione di agevolazioni fiscali, l'affermazione di responsabilità richiede una valutazione prognostica circa la sussistenza dei presupposti tutti per il legittimo godimento del beneficio oggetto dell'istanza quale primo intuitivo presupposto di un favorevole (e conforme a legge) esito della stessa, astrattamente ipotizzandone l'esatta e completa proposizione” (Cass. 08.06.2023, n. 16330, conf. Cass. 06.07.2020, n. 13873). Alla luce di quanto indicato, incombeva dunque sulla società attrice l'onere della prova in ordine sia al conferimento dell'incarico al professionista per l'esecuzione della prestazione di cui è lamentato l'inadempimento, sia alla sussistenza di rapporto causale tra l'inadempimento allegato e la verificazione del danno subito, sia alla effettiva sussistenza dell'evento dannoso verificatosi, che presuppone un giudizio prognostico in ordine al probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista. 4
Nel caso di specie, la domanda articolata dall'attrice risulta infondata e deve essere rigettata, non avendo la stessa fornito adeguata prova sotto i plurimi profili di seguito indicati.
Con riguardo alla prova del conferimento dell'incarico al professionista per l'esecuzione della prestazione di cui è lamentato l'inadempimento, precedentemente descritta, parte attrice ha anzitutto richiamato progetto di parcella, recante l'indicazione delle parti e e datato al 26.01.2018 (cfr. doc. 3, Parte_1 Controparte_2 allegato alla citazione). Tuttavia, va evidenziato trattarsi di documento sottoscritto esclusivamente dalla società attrice e privo di sottoscrizione o univoca riconducibilità alle convenute, recante l'indicazione di attività di assistenza generiche, non idonee a ricomprendere lo specifico incarico oggetto di causa, peraltro relativo a normative sopravvenute rispetto alla data apposta all'atto. Ugualmente, si appalesa priva di rilevanza la delega conferita da a Parte_1 per la consultazione dei relativi dati anagrafici e Controparte_2 fiscali, trattandosi di attività presupposta dall'incarico per cui è causa, ma non idonea a confermarne l'esistenza (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). Inoltre, risulta inidonea a confermare l'esistenza dell'incarico professionale oggetto di causa l'analisi delle comunicazioni intercorse tra le parti, con i relativi allegati, aventi carattere non analitico e come tali insufficienti a riscontrare l'esistenza di un incarico determinato, per una specifica prestazione relativa a posizioni lavorative identificate (cfr. docc. da 6 a 9, allegati alla citazione). Parimenti, inidonee ad attestare la sussistenza dell'indicato conferimento di incarico risultano le comunicazioni di sollecito inviate dall'attrice alla società convenuta, trattandosi di atti unilaterali di parte attrice, prive di specifici riscontri da parte della convenuta (cfr. docc. da 11 a 15, allegati alla citazione). Anche in considerazione del principio di prova per iscritto, rappresentato dai documenti richiamati, deve darsi atto del carattere generico dei capitoli di prova orale formulati da parte attrice in relazione alla sussistenza del contratto relativo all'incarico professionale di cui è stato lamentato l'inadempimento. Infatti, i capitoli sul punto formulati dall'attrice sono risultati privi di ogni riferimento cronologico relativo al conferimento dell'indicato incarico, hanno riportato un contenuto generico quanto alla prestazione da svolgere, non hanno specificato le posizioni lavorative interessate dalla prestazione, non hanno puntualizzato le tempistiche e modalità delle attività demandate al professionista incaricato, così precludendo ogni possibilità di verifica e raffronto tra l'attività in concreto svolta dai convenuti e le prestazioni pattuite. Diversamente, deve essere tenuto conto della conferma da parte dei convenuti del conferimento dall'attrice nei confronti della società convenuta di incarico avente ad oggetto esclusivamente l'attività di trasmissione agli enti competenti delle domande di 5
cassa integrazione speciale relative alla posizione dei dipendenti dell'attrice, con esclusione di ogni diversa e ulteriore attività prodromica o successiva, dato confermato anche dal tenore testuale del cedolino allegato dall'attrice (cfr. doc. 10, allegato alla citazione). Dunque, in tale contestato di lacuna probatoria, può darsi atto esclusivamente della sussistenza dell'incarico di prestazione professionale avente ad oggetto la trasmissione da parte della società convenuta agli enti competenti delle domande per l'accesso alla cassa integrazione speciale relative ai dipendenti della società attrice.
Fermo quanto indicato, con riguardo alla prestazione descritta, va riscontrata la mancata prova, il cui onere incombeva su parte attrice, in ordine alla sussistenza di danno causalmente collegato con l'inadempimento dedotto, che presuppone un giudizio prognostico in ordine al probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista. In particolare, deve darsi atto della assenza di ogni deduzione e prova in ordine alla specifica posizione dei singoli lavoratori richiamati e alla sussistenza, in relazione a ciascuno di essi e ai periodi di tempo indicati, dei presupposti per l'accesso alla cassa integrazione speciale richiesta. Sul punto, non fornisce alcuna indicazione rilevante la relazione Inps allegata dalla società attrice, recante esclusivamente l'indicazione del respingimento delle relative domande, non anche la specificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di applicabilità della cassa integrazione speciale, in ipotesi di tempestiva proposizione della domanda (cfr. doc. 16, allegato alla citazione). Va aggiunto che la conclusione di atti di transazione tra la società attrice e i relativi dipendenti non ha consentito un accertamento giudiziario in ordine alle cause di mancato accesso alla cassa integrazione. A fronte di quanto indicato, neppure la consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta dall'attrice, avrebbe potuto supplire alla carenza delle allegazioni e prove a supporto della domanda spiegata. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche, non anche quella di esonerare una parte dalla prova dei fatti dedotti e della quale è onerata, tanto più venendo in rilievo la posizione di dipendenti della stessa società attrice (cfr. Cass. 02.02.2000, n. 1132, Cass. 07.03.2001, n. 3343). Pertanto, risultando mancante ogni elemento per condurre un giudizio prognostico positivo in ordine al probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista, non può ravvisarsi la sussistenza di danno subito dall'attrice causalmente connesso con l'allegato inadempimento delle convenute. Va aggiunto che, anche in relazione agli ulteriori e più ampi incarichi di assistenza professionale, che parte attrice ha dedotto di aver conferito alle convenute, la mancata prova da parte dell'attrice della sussistenza di danno risarcibile posto in rapporto di 6
causalità con l'allegato inadempimento delle convenute, sotto il profilo del positivo esito della procedura affidata al professionista, costituisce ulteriore ragione di rigetto della relativa domanda risarcitoria spiegata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del difensore della convenuta dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del difensore della convenuta
[...]
dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli