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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 4 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 27596 / 2024
TRA
(con l'Avv. Rosa Iodice) Parte_1
RICORRENTE
E
(con il Dott. Davide Laurino) CP_1
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA
e CPA, da distrarsi.
Roma, 4 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – deducendo di aver visto accertare con decreto di omologa emesso il 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Roma la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18 del 1980 a decorrere dalla domanda amministrativa – lamentava che l' aveva iniziato a Controparte_2 corrispondere l'indennità di accompagnamento solo a decorrere dal marzo 2024, riconoscendo il suo debito per gli arretrati dal 1 agosto 2022 al 28 febbraio 2024.
CP_ Integratosi il contraddittorio e costituitosi l' la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio si accertava che il quantum dovuto era stato corrisposto CP_ dall'
Dal momento che tale circostanza risultava avvenuta il 2 dicembre 2024 e quindi in epoca successiva al deposito del ricorso e alla integrazione del contraddittorio, va CP_ disposta la condanna dell' alla liquidazione delle spese di lite in linea con l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 4 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 27596 / 2024
TRA
(con l'Avv. Rosa Iodice) Parte_1
RICORRENTE
E
(con il Dott. Davide Laurino) CP_1
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA
e CPA, da distrarsi.
Roma, 4 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – deducendo di aver visto accertare con decreto di omologa emesso il 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Roma la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18 del 1980 a decorrere dalla domanda amministrativa – lamentava che l' aveva iniziato a Controparte_2 corrispondere l'indennità di accompagnamento solo a decorrere dal marzo 2024, riconoscendo il suo debito per gli arretrati dal 1 agosto 2022 al 28 febbraio 2024.
CP_ Integratosi il contraddittorio e costituitosi l' la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio si accertava che il quantum dovuto era stato corrisposto CP_ dall'
Dal momento che tale circostanza risultava avvenuta il 2 dicembre 2024 e quindi in epoca successiva al deposito del ricorso e alla integrazione del contraddittorio, va CP_ disposta la condanna dell' alla liquidazione delle spese di lite in linea con l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli