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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3925/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giuseppe Perrone) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Ettore Triolo); Controparte_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente in riassunzione dopo declinatoria della competenza da parte del GL del Tribunale di Palmi , chiedeva di:
- preliminarmente sospendere l'efficacia della ordinanza ingiunzione n. OI-00128365 stante la fondatezza del ricorso;
1 - per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare l'invalidità dell'atto impugnato (ordinanza ingiunzione) e per l'effetto annullare e/o dichiararlo nullo, dichiarando inoltre la non tenutezza del
Sig. al pagamento degli importi ivi indicati;
Parte_1
- in subordine, ridurre gli importi per quanto ritenuto di giustizia anche all'esito della costituzione di parte avversaria;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio
Parte ricorrente deduceva di agire, in riassunzione dopo incompetenza dichiarata dal TRIBUNALE di Palmi avverso ordinanza - ingiunzione n. OI-00128365 emessa da di Reggio Calabria CP_1
(all.1) e notificata al ricorrente in data 20.03.2024 (all.2), riferita ad atto di accertamento n.
.6700.04/09/2018.0288445 mai notificato all'odierno ricorrente. CP_1
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata per quanto si dirà.
L'opposizione è tempestiva .
Il presente giudizio è in prosecuzione dopo declaratoria di incompetenza da parte del giudice del lavoro di Palmi che ha, inoltre, compensato le spese.
OMESSA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della omessa contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta invece sia avvenuta con accertamento notificato il 27.9.2018 per inadempienze del 2016 /3 e 4 e 2017./2 gestione agricola
La notifica è regolare non essendo necessaria alcuna CAN da inviare una volta pervenuta al domicilio e consegnata alla GL .
Era onere semmai della parte ricorrente provare che la raccomandata riguardava altro atto o nessun atto ma tale prova non è fornita
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
2 L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla però motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Resta assorbito il motivo della prescrizione.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3925/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giuseppe Perrone) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Ettore Triolo); Controparte_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente in riassunzione dopo declinatoria della competenza da parte del GL del Tribunale di Palmi , chiedeva di:
- preliminarmente sospendere l'efficacia della ordinanza ingiunzione n. OI-00128365 stante la fondatezza del ricorso;
1 - per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare l'invalidità dell'atto impugnato (ordinanza ingiunzione) e per l'effetto annullare e/o dichiararlo nullo, dichiarando inoltre la non tenutezza del
Sig. al pagamento degli importi ivi indicati;
Parte_1
- in subordine, ridurre gli importi per quanto ritenuto di giustizia anche all'esito della costituzione di parte avversaria;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio
Parte ricorrente deduceva di agire, in riassunzione dopo incompetenza dichiarata dal TRIBUNALE di Palmi avverso ordinanza - ingiunzione n. OI-00128365 emessa da di Reggio Calabria CP_1
(all.1) e notificata al ricorrente in data 20.03.2024 (all.2), riferita ad atto di accertamento n.
.6700.04/09/2018.0288445 mai notificato all'odierno ricorrente. CP_1
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata per quanto si dirà.
L'opposizione è tempestiva .
Il presente giudizio è in prosecuzione dopo declaratoria di incompetenza da parte del giudice del lavoro di Palmi che ha, inoltre, compensato le spese.
OMESSA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della omessa contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta invece sia avvenuta con accertamento notificato il 27.9.2018 per inadempienze del 2016 /3 e 4 e 2017./2 gestione agricola
La notifica è regolare non essendo necessaria alcuna CAN da inviare una volta pervenuta al domicilio e consegnata alla GL .
Era onere semmai della parte ricorrente provare che la raccomandata riguardava altro atto o nessun atto ma tale prova non è fornita
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
2 L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla però motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Resta assorbito il motivo della prescrizione.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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