CASS
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2024, n. 17707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17707 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17707 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 24/04/2024 Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, su istanza presentata da RR IM ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., rigettava la domanda di liquidazione a titolo di ingiusta detenzione di una somma di 500.000,00 riguardante la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto dal 19.10.2017 a seguito del cumulo di pene concorrenti da parte della Procura della Repubblica di Crotone il 10.10.2017 ( per la pena residua di anni due mesi sette e giorni 16 di reclusione e 8.220,00 di multa), revoca che era stata disposta il 30.11.2017 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro a seguito della iscrizione a suo carico del procedimento di furto aggravato, da cui peraltro veniva assolto il 23.07.2018 dal Tribunale di Crotone per non aver commesso il fatto. 1.1.II Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con ordinanza n.2018/1108 del 27.09.2018 ripristinava il regime di affidamento in prova al servizio sociale. Lamentava l'istante che dal 10.11.2017 al 1.10.2018 aveva subito un'ingiusta detenzione a causa del reato per cui era stato assolto. 2.Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il RR, articolando un unico motivo con il quale contesta il rigetto dell'istanza. Deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale non ha verificato se nel caso concreto la revoca dell'affidamento in prova era derivata da comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal ricorrente ma ha rigettato l'istanza sul presupposto che la limitazione della libertà personale non era conseguenza dell'esecuzione di una misura cautelare. Considerato in diritto 1.II ricorso è infondato in quanto, come argomentato dalla Corte territoriale, il ricorrente non ha subito la detenzione carceraria sulla base di un titolo custodiale collegato al procedimento penale per furto aggravato da cui è stato assolto successivamente e il periodo di detenzione patito è riferibile all'esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive. Il provvedimento impugnato è in linea con la normativa di settore e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte. Anzitutto, l'art. 314, c.p.p., che sotto la rubrica "Presupposti e modalità della decisione", prevede - per quanto di interesse in questa sede - al comma 4, che "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni consegùenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". 2 La norma richiama, all'evidenza, il disposto dell'art. 657 c.p.p. c:he, sotto la rubrica "Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo", stabilisce che "il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso". Secondo l'interpretazione offerta da questa Corte ( v. Sez.U. n. 31416 del 10 luglio 2008, Lo Cascio, rv.240113) la riparazione deve essere esclusa nelle ipotesi in cui le limitazioni siano sofferte anche in forza di un altro titolo, come nel caso in cui la misura illegittima sia contemporanea all'esecuzione della pena o di una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura cautelare custodiale. E' stato, altresì, rimarcato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 c.p.p., improntato al favor libertatís, configura, in combinato disposto con il comma IV dell'art. 314 c.p.p., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale, che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU, il quale opera soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non può essere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, in assenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea ( v., di recente, Sezione III, 19 luglio 2014, Miglio, rv. 260328). Applicando i suesposti principi al caso in esame, il giudice della riparazione ha correttamente affermato che la detenzione carceraria è imputabile ai tempi di espiazione scontati ad altro titolo, in applicazione del principio di fungibilità, destinato a prevalere per il suo carattere di ristoro in natura, e che nel caso di specie nessun titolo di custodia cautelare è stato emesso per il reato di furto aggravato. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova sulla base della mera iscrizione del RR quale indagato per il reato di furto dal quale è stato assolto ma ha esercitato un suo potere discrezionale non sindacabile in questa sede. La Corte territoriale ha correttamente applicato nel caso di specie il principio già affermato da questa Corte di legittimità in tema di ingiusta detenzione in cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore ( cfr. Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021 Cc. (dep. 01/07/2021 ) Rv. 281735 - 01; 3 nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge) 2. Ciò posto, deve anche escludersi che, in sede di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, possa farsi questione di diritti ulteriori rispetto a quello relativo alla riparazione. Va data infatti continuità al principio in forza del quale, in tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere un risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto (così Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260329-01, nonché Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148-01). Invero, la fonte del diritto alla riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. è individuata, dalla legge, nella "ingiusta detenzione", come determinata a norma delle disposizioni processuali penali. La disciplina in questione, quindi, prefigura uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare le ricadute sfavorevoli procurate dalla ingiustificata privazione della libertà, indipendentemente dai presupposti richiesti per la configurabilità di un illecito civile. Di conseguenza, sono estranee all'istituto in questione i profili concernenti la responsabilità civile da atto illecito. E, del resto, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è oggetto di una distinta disciplina, posta dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, che prevede uno specifico procedimento e la giurisdizione del giudice civile. Mentre, nel caso di allegazione di ingiusta detenzione cagionata da colpa o dolo di terzi, la giurisprudenza civile ritiene esperibile nei confronti di costoro l'ordinaria azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. (così Sez. 3, n. 35834 del 03/11/2020 Cc. (dep. 15/12/2020) Rv. 280371 Sez.
6-3 civ., n. 19331 del 08/11/2012, Rv. 624182-01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24.04.2024
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17707 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 24/04/2024 Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, su istanza presentata da RR IM ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., rigettava la domanda di liquidazione a titolo di ingiusta detenzione di una somma di 500.000,00 riguardante la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto dal 19.10.2017 a seguito del cumulo di pene concorrenti da parte della Procura della Repubblica di Crotone il 10.10.2017 ( per la pena residua di anni due mesi sette e giorni 16 di reclusione e 8.220,00 di multa), revoca che era stata disposta il 30.11.2017 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro a seguito della iscrizione a suo carico del procedimento di furto aggravato, da cui peraltro veniva assolto il 23.07.2018 dal Tribunale di Crotone per non aver commesso il fatto. 1.1.II Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con ordinanza n.2018/1108 del 27.09.2018 ripristinava il regime di affidamento in prova al servizio sociale. Lamentava l'istante che dal 10.11.2017 al 1.10.2018 aveva subito un'ingiusta detenzione a causa del reato per cui era stato assolto. 2.Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il RR, articolando un unico motivo con il quale contesta il rigetto dell'istanza. Deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale non ha verificato se nel caso concreto la revoca dell'affidamento in prova era derivata da comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal ricorrente ma ha rigettato l'istanza sul presupposto che la limitazione della libertà personale non era conseguenza dell'esecuzione di una misura cautelare. Considerato in diritto 1.II ricorso è infondato in quanto, come argomentato dalla Corte territoriale, il ricorrente non ha subito la detenzione carceraria sulla base di un titolo custodiale collegato al procedimento penale per furto aggravato da cui è stato assolto successivamente e il periodo di detenzione patito è riferibile all'esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive. Il provvedimento impugnato è in linea con la normativa di settore e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte. Anzitutto, l'art. 314, c.p.p., che sotto la rubrica "Presupposti e modalità della decisione", prevede - per quanto di interesse in questa sede - al comma 4, che "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni consegùenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". 2 La norma richiama, all'evidenza, il disposto dell'art. 657 c.p.p. c:he, sotto la rubrica "Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo", stabilisce che "il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso". Secondo l'interpretazione offerta da questa Corte ( v. Sez.U. n. 31416 del 10 luglio 2008, Lo Cascio, rv.240113) la riparazione deve essere esclusa nelle ipotesi in cui le limitazioni siano sofferte anche in forza di un altro titolo, come nel caso in cui la misura illegittima sia contemporanea all'esecuzione della pena o di una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura cautelare custodiale. E' stato, altresì, rimarcato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 c.p.p., improntato al favor libertatís, configura, in combinato disposto con il comma IV dell'art. 314 c.p.p., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale, che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU, il quale opera soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non può essere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, in assenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea ( v., di recente, Sezione III, 19 luglio 2014, Miglio, rv. 260328). Applicando i suesposti principi al caso in esame, il giudice della riparazione ha correttamente affermato che la detenzione carceraria è imputabile ai tempi di espiazione scontati ad altro titolo, in applicazione del principio di fungibilità, destinato a prevalere per il suo carattere di ristoro in natura, e che nel caso di specie nessun titolo di custodia cautelare è stato emesso per il reato di furto aggravato. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova sulla base della mera iscrizione del RR quale indagato per il reato di furto dal quale è stato assolto ma ha esercitato un suo potere discrezionale non sindacabile in questa sede. La Corte territoriale ha correttamente applicato nel caso di specie il principio già affermato da questa Corte di legittimità in tema di ingiusta detenzione in cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore ( cfr. Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021 Cc. (dep. 01/07/2021 ) Rv. 281735 - 01; 3 nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge) 2. Ciò posto, deve anche escludersi che, in sede di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, possa farsi questione di diritti ulteriori rispetto a quello relativo alla riparazione. Va data infatti continuità al principio in forza del quale, in tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere un risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto (così Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260329-01, nonché Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148-01). Invero, la fonte del diritto alla riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. è individuata, dalla legge, nella "ingiusta detenzione", come determinata a norma delle disposizioni processuali penali. La disciplina in questione, quindi, prefigura uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare le ricadute sfavorevoli procurate dalla ingiustificata privazione della libertà, indipendentemente dai presupposti richiesti per la configurabilità di un illecito civile. Di conseguenza, sono estranee all'istituto in questione i profili concernenti la responsabilità civile da atto illecito. E, del resto, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è oggetto di una distinta disciplina, posta dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, che prevede uno specifico procedimento e la giurisdizione del giudice civile. Mentre, nel caso di allegazione di ingiusta detenzione cagionata da colpa o dolo di terzi, la giurisprudenza civile ritiene esperibile nei confronti di costoro l'ordinaria azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. (così Sez. 3, n. 35834 del 03/11/2020 Cc. (dep. 15/12/2020) Rv. 280371 Sez.
6-3 civ., n. 19331 del 08/11/2012, Rv. 624182-01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24.04.2024