TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 14/5/2025
………………………….
Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
NOTIF. SENTENZA
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. APPELLO
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6743/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FERROVIA 23 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. ALFONSO LENZA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
APPELLANTE
E
P.IV , in persona del legale CP_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dell'avv. SALVATORE IANNONE, presso il cui studio in VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 17 MERCATO SAN SEVERINO è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 14/5/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9/11/2016, proponeva impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
700/2016 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, che aveva rigettato la domanda, ritenendo che i vizi contestati (accertati in sede di ATP) fossero riconducibili alla responsabilità del produttore e non a quella del venditore convenuto in giudizio. Parte appellante censurava la sentenza impugnata che erroneamente avrebbe ritenuto sussistente una responsabilità extracontrattuale del produttore, pur avendo l'acquirente agito contrattualmente ex art. 1490 c.c. nei confro,nti del venditore, salva l'eventuale rivalsa di quest'ultimo nei confronti del produttore. Parte appellante concludeva, pertanto chiedendo:
1. in totale riforma della sentenza di primo grado, di accertare la responsabilità contrattuale della convenuta società e condannare la stessa alla restituzione di parte del prezzo, come evidenziato dalla CTU, in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo oltre spese di CTU per l'ATP precedente la sentenza impugnata;
2. di condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario con riferimento al doppio grado di giudizio.
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Si costituiva parte appellata che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito evidenziava che l'autovettura oggetto del presente giudizio era stata acquistata in perfette condizioni d'uso, constatate personalmente dall'attore odierno appellante e che l'autovettura era rimasta in uso all'attore per oltre un anno, allorquando lo stesso provvedeva a richiedere un accertamento tecnico preventivo sull'autovettura acquistata, ben oltre il decorso dei termini di legge. Evidenziava, altresì, che in relazione al chilometraggio, il CTU aveva chiarito che i chilometri percorsi dal veicolo erano corrispondenti a quelli segnati dal cronotachigrafo e che il lamentato difetto al bocchettone della chiave di accensione non comprometteva la funzionalità dell'autovettura, richiedendo solo una maggiore attenzione all'uso, precisando che tale inconveniente era maturato da un uso non sempre accorto delle operazioni di messa in moto effettuato dai vari autisti che avevano utilizzato l'autovettura, con la conseguenza che tale inconveniente non era addebitabile alla società appellata;
con riguardo alla frizione, il primo giudice aveva correttamente ritenuto che il danno lamentato fosse riconducibile al produttore in quanto relativo ad operazioni di costruzione o montaggio. L'appellato, pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa viene decisa ex art. 429 cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha ribadito che “gli artt.
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, pure sollevata dall'appellato, per la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2. Sul merito. L'art. 1495 c.c. disciplina i termini di decadenza e di prescrizione della c.d. garanzia per vizi, prevedendo che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna” Come previsto dalla Corte di Cassazione (Cass. Sent. 09/02/2023, n. 3926), “in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento”. Nel caso di specie il bene è stato acquistato il 7/3/2012 e l'ATP notificato il 18/2/2013, entro l'anno dalla consegna. L'ATP, rientrando nella categoria dei giudizi conservativi, determina con la notifica del ricorso l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., che si protrae fino alla conclusione del procedimento con il deposito della relazione peritale (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3974 del 13 febbraio 2024). Nel caso di specie, il Ctu, in sede di Atp ha riscontrato quale unico vizio non riconducibile alla normale usura del veicolo, il difetto di costruzione o di montaggio della frizione. Nel caso di specie non rileva in alcun modo che il vizio sia o meno imputabile al venditore, spettando la garanzia nei confronti dell'acquirente esclusivamente al venditore. Nel caso di specie, sussistendo il vizio, l'acquirente ha diritto ad una riduzione del prezzo, che, sulla base del preventivo prodotto, e delle considerazioni del CTU in sede di ATP, può quantificarsi in
€ 1500,00 + IV, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L'appello va pertanto parzialmente accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
3. Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del decisum,
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia. Le spese del CTU in sede di ATP vengono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 6743 /2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente tra Pt_1
e ogni contraria istanza disattesa così
[...] CP_1 provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello;
2. in riforma della sentenza impugnata condanna CP_1 al pagamento, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
1500,00 oltre IV e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1 delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
€ 90,00 per spese ed € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IV e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] in € 174,00 per spese ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IV e CPA, come per legge con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5.pone definitivamente a carico della le spese CP_1 di CTU in sede di ATP, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 14/5/2025
………………………….
Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
NOTIF. SENTENZA
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. APPELLO
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6743/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FERROVIA 23 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. ALFONSO LENZA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
APPELLANTE
E
P.IV , in persona del legale CP_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dell'avv. SALVATORE IANNONE, presso il cui studio in VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 17 MERCATO SAN SEVERINO è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 14/5/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9/11/2016, proponeva impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
700/2016 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, che aveva rigettato la domanda, ritenendo che i vizi contestati (accertati in sede di ATP) fossero riconducibili alla responsabilità del produttore e non a quella del venditore convenuto in giudizio. Parte appellante censurava la sentenza impugnata che erroneamente avrebbe ritenuto sussistente una responsabilità extracontrattuale del produttore, pur avendo l'acquirente agito contrattualmente ex art. 1490 c.c. nei confro,nti del venditore, salva l'eventuale rivalsa di quest'ultimo nei confronti del produttore. Parte appellante concludeva, pertanto chiedendo:
1. in totale riforma della sentenza di primo grado, di accertare la responsabilità contrattuale della convenuta società e condannare la stessa alla restituzione di parte del prezzo, come evidenziato dalla CTU, in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo oltre spese di CTU per l'ATP precedente la sentenza impugnata;
2. di condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario con riferimento al doppio grado di giudizio.
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Si costituiva parte appellata che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito evidenziava che l'autovettura oggetto del presente giudizio era stata acquistata in perfette condizioni d'uso, constatate personalmente dall'attore odierno appellante e che l'autovettura era rimasta in uso all'attore per oltre un anno, allorquando lo stesso provvedeva a richiedere un accertamento tecnico preventivo sull'autovettura acquistata, ben oltre il decorso dei termini di legge. Evidenziava, altresì, che in relazione al chilometraggio, il CTU aveva chiarito che i chilometri percorsi dal veicolo erano corrispondenti a quelli segnati dal cronotachigrafo e che il lamentato difetto al bocchettone della chiave di accensione non comprometteva la funzionalità dell'autovettura, richiedendo solo una maggiore attenzione all'uso, precisando che tale inconveniente era maturato da un uso non sempre accorto delle operazioni di messa in moto effettuato dai vari autisti che avevano utilizzato l'autovettura, con la conseguenza che tale inconveniente non era addebitabile alla società appellata;
con riguardo alla frizione, il primo giudice aveva correttamente ritenuto che il danno lamentato fosse riconducibile al produttore in quanto relativo ad operazioni di costruzione o montaggio. L'appellato, pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa viene decisa ex art. 429 cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha ribadito che “gli artt.
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, pure sollevata dall'appellato, per la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2. Sul merito. L'art. 1495 c.c. disciplina i termini di decadenza e di prescrizione della c.d. garanzia per vizi, prevedendo che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna” Come previsto dalla Corte di Cassazione (Cass. Sent. 09/02/2023, n. 3926), “in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento”. Nel caso di specie il bene è stato acquistato il 7/3/2012 e l'ATP notificato il 18/2/2013, entro l'anno dalla consegna. L'ATP, rientrando nella categoria dei giudizi conservativi, determina con la notifica del ricorso l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., che si protrae fino alla conclusione del procedimento con il deposito della relazione peritale (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3974 del 13 febbraio 2024). Nel caso di specie, il Ctu, in sede di Atp ha riscontrato quale unico vizio non riconducibile alla normale usura del veicolo, il difetto di costruzione o di montaggio della frizione. Nel caso di specie non rileva in alcun modo che il vizio sia o meno imputabile al venditore, spettando la garanzia nei confronti dell'acquirente esclusivamente al venditore. Nel caso di specie, sussistendo il vizio, l'acquirente ha diritto ad una riduzione del prezzo, che, sulla base del preventivo prodotto, e delle considerazioni del CTU in sede di ATP, può quantificarsi in
€ 1500,00 + IV, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L'appello va pertanto parzialmente accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
3. Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del decisum,
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia. Le spese del CTU in sede di ATP vengono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 6743 /2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente tra Pt_1
e ogni contraria istanza disattesa così
[...] CP_1 provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello;
2. in riforma della sentenza impugnata condanna CP_1 al pagamento, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
1500,00 oltre IV e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1 delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
€ 90,00 per spese ed € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IV e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] in € 174,00 per spese ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IV e CPA, come per legge con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5.pone definitivamente a carico della le spese CP_1 di CTU in sede di ATP, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6743/2016 – G.M.. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6