Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.
L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.
Ai sensi dell' articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.
L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.