CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore – Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere rel. dott.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn.2696/2021 e 827/2023 R.G. aff. cont.
TRA
(c.f..: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Salzano in virtù Parte_1 C.F._1 di procure allegate agli atti di citazione in appello
Appellante
CONTRO
(c.f. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso, in virtù di procure allegate alle comparse di costituzione e Controparte_2 risposta in appello, dall'Avv. Fulvio Ricca
Appellato
OGGETTO DEL PROCESSO: appelli avverso le sentenze nn.1581/2021 e 2766/2022 pronunciate il 31.5.2021 e il 15.7.2022 dal Tribunale di Napoli Nord in materia di pagamento di contributi condominiali.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in via preliminare, riunione dei giudizi;
nel merito, accoglimento delle richieste tutte rassegnate negli atti introduttivi.
Per l'appellato: rigettare la richiesta di riunione delle cause;
confermare le sentenze impugnate e i decreti ingiuntivi opposti con rigetto degli appelli per infondatezza, inammissibilità e improcedibilità; in subordine, condannarsi la condomina al pagamento in favore del Parte_1 [...]
degli importi liquidati in fase monitoria per € 31.324,00 ed € 19.418,00 oltre Controparte_1 interessi, ovvero delle somme ritenute di giustizia in virtù del rapporto extracontrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 cc, 2043 cc e 2033 cc, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati rispettivamente il 14.6.2021 e il 14.2.2023 , proprietaria Parte_1 di svariate unità immobiliari comprese nello stabile residenziale sito alla in , Controparte_1 CP_1 impugnava tempestivamente le sentenze, richiamate in oggetto, con le quali erano state rigettate le opposizioni da lei promosse avverso i decreti ingiuntivi rubricati ai nn.1046/2019 e 3859/2018, emessi in forma provvisoriamente esecutiva, di addebito a suo carico di € 31.324,00 ed € 19.418,00 oltre interessi a titolo di oneri, a regolazione periodica mensile, maturati per remunerare i lavori di rifacimento delle facciate del fabbricato eseguiti da una ditta appaltatrice. CP_3
Con il primo motivo di gravame reiterava l'eccezione, respinta in prime cure, di improponibilità delle azioni originariamente promosse in via monitoria per la formazione del giudicato esterno ex art.2909 cc sulla questione relativa all'inesistenza dei crediti vantati ex adverso, i quali erano già stati vanamente reclamati dal per gli stessi ratei mensili poi nuovamente pretesi nel primo dei due ricorsi CP_1 ex art.633 cpc, in un precedente giudizio definito con sentenza irretrattabile di revoca del decreto ingiuntivo n.2370/2018 e di rigetto integrale della domanda formulata dall'intimante pronunciata il 30.10.2018 dallo stesso Tribunale di Napoli Nord, la quale era stata erroneamente qualificata dal Giudice a quo come decisione di mero rito inidonea a impedire la riproposizione in altro giudizio dell'azione.
In via subordinata reiterava le eccezioni, non esaminate in primo grado in violazione del principio stabilito dall'art.112 cpc, di difetto di titolarità attiva dei crediti controversi in capo al CP_1 istante, il quale li aveva ceduti ante causam all'impresa affidataria delle opere di ristrutturazione dei prospetti dell'edificio, e di prescrizione del diritto della controparte a percepire i contributi liquidati nel solo decreto ingiuntivo 3859/2018, il cui richiamo in delibere assembleari successive a quelle di messa in riscossione non avrebbe potuto rinnovare la data di decorrenza originaria del termine quinquennale di estinzione del credito per inattività dell'ente.
Chiedeva pertanto la revoca dei titoli monitori opposti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, e la condanna del alla restituzione delle somme percepite in attuazione delle sentenze CP_1 appellate.
Radicatosi il contraddittorio, il ribadiva che la debitrice morosa aveva inutilmente invocato CP_1
l'autorità di cosa giudicata sostanziale di una sentenza di portata puramente processuale, con la quale era stata dichiarata la mancanza momentanea, allo stato degli atti prodotti in quel processo, dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti controversi che erano invece stati successivamente dimostrati mediante integrazione delle prove documentali fornite.
In via gradata, per il caso in cui l'argomento enunciato in via principale dall'appellante fosse stato condiviso, ribadiva che le proprie pretese avrebbero dovuto essere comunque accolte in applicazione degli artt.2043 cc, 2033 cc e 2041 cc, come dedotto nelle domande puntualmente articolate nelle comparse di risposta depositate nel giudizio di opposizione di primo grado.
Concludeva pertanto nei termini riportati in epigrafe.
******************
Ebbene gli appelli, validamente spiegati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.342 cpc mediante la formulazione di rilievi argomentati volti a confutare la ricostruzione e la qualificazione giuridica dei fatti di causa operate dal primo Giudice, appaiono solo in parte fondati e pertanto meritano un accoglimento parziale. Invero gli atti disponibili attestano per tabulas come nei titoli monitori opposti, entrambi confermati in toto nelle sentenze impugnate, siano state poste a carico dell'intimata le quote a scadenza mensile consecutiva da questa dovute per concorrere pro parte a sostenere i costi degli interventi di ristrutturazione dei setti murari perimetrali della costruzione residenziale, commissionati alla CP_4 in virtù di delibera assembleare di individuazione dell'appaltatore del 10.7.2006 per un prezzo
[...] globale, comprensivo di imposte e spese di direzione tecnica e legali-amministrative, di € 1.097.224,55, del quale era stata programmata la riscossione secondo il progetto di riparto individuale tra i singoli consorti dapprima stabilito in via preventiva con determinazione collegiale del 16.11.2006, e poi attuato con un piano rateale di esazione graduale dei relativi fondi, in 60 soluzioni a regolazione mensile, licenziato con pronuncia del consesso dei partecipanti al sodalizio condominiale del 16.4.2008.
In proposito occorre precisare che il titolo negoziale giustificativo del diritto dell'ente istante a percepire le somme impegnate per provvedere al ripristino delle parti comuni dell'edificio è rappresentato dalla deliberazione -assistita da efficacia vincolante fino alla sua eventuale caducazione ope iudicis, nella fattispecie mai disposta- di approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dello stabile comune e della relativa spesa (così, per tutte, Cass.13781/2024, Cass.21094/2023, Cass.20003/2020), mentre la predisposizione di una tabella di suddivisione analitica degli importi imputati ai condomini per la relativa causale assume una funzione di liquidazione specifica delle prestazioni pecuniarie poste a loro carico ex lege e pertanto non condiziona la maturazione delle corrispondenti ragioni recuperatorie vantate dal , giustificando il rilascio in forma provvisoriamente esecutiva dell'ingiunzione di CP_1 pagamento ai sensi dell'art.63 disp. att. cc.
Tale breve premessa è necessaria per inquadrare in una corretta prospettiva analitica la questione sollevata con il primo motivo di gravame, di rilievo potenzialmente assorbente rispetto alle ulteriori censure enunciate in via subordinata dall'opponente, la quale ha reiterato nel giudizio di impugnazione (Cass.38243/2021) l'eccezione disattesa in prime cure, incentrata su circostanze esposte nello stesso ricorso monitorio depositato dall'antagonista che ne avrebbero imposto il rilievo ufficioso (così Cass.21087/2022 e Cass.16847/2018), di formazione del giudicato sostanziale esterno sull'inesistenza dei crediti derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio controverso in questa sede.
Infatti con la sentenza n.2766 pubblicata il 15.7.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, il cui passaggio in giudicato formale ex art.324 cpc, peraltro unanimemente riconosciuto dalle parti, è certificato dalla copia della pronuncia resa in grado di appello sul solo capo accessorio relativo alla regolamentazione delle spese di lite, è stata integralmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4476/2016, con il quale era stato ordinato a di versare al condominio di in la Parte_1 Controparte_1 CP_1 somma di € 31.324,00, esattamente pari a quella poi nuovamente addebitatale nel provvedimento monitorio n.1047/2019 qui opposto, per rate insolute dalla prima alla trentunesima -per alcuni locali- e dalla nona alla trentunesima -per altre unità- degli oneri di ristrutturazione della costruzione a incasso dilazionato su base mensile.
Al riguardo si osserva, sul piano generale, che l'oggetto del giudizio a contraddittorio eventuale differito introdotto dall'opponente nelle forme speciali previste dall'art.645 cpc investe in ogni caso, nel suo esito fisiologico, l'accertamento nel merito del credito fatto valere dalla controparte ricorrente con la richiesta di ingiunzione, da intendersi quale vera e propria domanda giudiziale (Cass.17137/2022, Cass.8954/2020, Cass.32020/2019 e Cass.14486/2019), il cui esame in fase di cognizione piena deve essere effettuato nell'ambito di una causa ordinaria definibile in rito soltanto ove emergano preclusioni di carattere processuale, e non deficienze di natura probatoria sui fatti costitutivi del diritto controverso, che impediscano di valutare la fondatezza della pretesa esercitata dall'intimante.
Ebbene la tesi propugnata al riguardo dall'appellato, secondo cui la decisione di revoca del precedente titolo monitorio opposto non conterrebbe alcun accertamento negativo del credito azionato, essendosi limitata a dare conto, allo stato degli atti, della carenza dei presupposti prescritti dall'art.633 cpc per attribuire alla compagine condominiale gli oneri di sua spettanza, non solo non si concilia con la regola, appena richiamata, di attrazione fisiologica al thema decidendum della procedura di opposizione di tutte le questioni di merito attinenti all'azione spiegata dalla parte creditrice ricorrente, ma si pone in insanabile contrasto anche con l'univoco tenore letterale -e la conseguente portata effettiva ricostruita in via interpretativa sulla base delle motivazioni espresse (Cass.11943/2025)- del dictum di revoca dell'ingiunzione, il quale contiene anche un'implicita ma inequivocabile statuizione di reiezione integrale della domanda formulata dall'ente creditore che in astratto avrebbe potuto essere accolta anche solo parzialmente.
Infatti la pretesa già avanzata in fase monitoria è stata disattesa all'esito dell'opposizione, come si è detto con pronuncia divenuta irrevocabile, perché “la prova richiesta” al creditore intimante “non è stata documentalmente fornita” con mezzi sufficienti a dare conto del diritto al versamento delle quote.
Tale affermazione, frutto di una valutazione del materiale istruttorio acquisito ormai insindacabile tanto in questa che in qualsiasi altra sede giudiziaria, è stata incentrata sulla produzione delle delibere di
“approvazione del capitolato d'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria”, di “scelta dell'impresa”, di “indicazione dell'importo” delle opere e di “emissione di bollette straordinarie per creare un fondo da destinare” al pagamento rateale dei costi degli interventi che sono state considerate prive dell'indicazione dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie stanziate e dei prospetti di ripartizione, non allegati, “tra i singoli condomini di tale ipotetica somma”.
Il Giudice ha inoltre segnalato la mancanza agli atti di causa, oltre che di un valido atto di suddivisione dei contributi debitamente datato sorretto dalla volontà assembleare, anche della stessa risoluzione collegiale adottata nella seduta del 16.11.2006, con la quale, “secondo la prospettazione del
, si è proceduto all'approvazione del bilancio preventivo con la ripartizione delle spese”, Parte_2 liquidate pro quota in una nota del 15.8.2017 reputata irrilevante perché di formazione successiva al titolo convenzionale cui avrebbe dovuto accedere.
L'opposizione è stata dunque accolta in quanto l'ente opposto, “sul quale ricadeva l'onere probatorio” disciplinato dall'art.2697 comma 1 cc, ha reclamato un credito risultato “allo stato né certo, né liquido né tantomeno esigibile”.
La decisione sopra sintetizzata nei suoi passaggi motivazionali essenziali, della quale l'opponente ha correttamente ravvisato e valorizzato pro se l'effetto preclusivo derivante dalla irrevocabilità dell'accertamento negativo ivi contenuto, non rappresenta dunque un provvedimento di chiusura in rito della controversia, né può essere assimilata a un decreto di reiezione inaudita altera parte della domanda monitoria, riproponibile in ogni tempo ex art.640 cpc, avendo invece escluso, ovviamente alla luce dei documenti allora offerti in comunicazione dalla parte attrice in senso sostanziale secondo il principio di libera disponibilità delle prove, non integrabili neppure nell'eventuale grado di appello del processo per il divieto sancito dall'art.345 comma 3 cpc, che l'ingiunta fosse debitrice dei ratei oggetto dell'avversa pretesa monitoria.
La coincidenza delle parti processuali, l'identità della causa petendi e del petitum tanto mediato quanto immediato che distinguono entrambe le domande giudiziali proposte in via successiva (per tutte, Cass.11887/2025 e Cass.211/2024), unitamente all'estensione del vincolo derivante ex art.2909 cc dalla res iudicata sostanziale a tutti gli aspetti permanenti e immutabili di un rapporto obbligatorio di durata (Cass.10430/2023), impediscono che la dichiarazione di insussistenza dell'obbligo della debitrice di corrispondere i contributi liquidati nelle delibere menzionate, la cui debenza è stata negata nel merito con provvedimento divenuto definitivo, possa essere nuovamente posta in discussione in un'altra causa. Infatti qualora in due giudizi tra le stesse parti siano rivendicati due crediti fondati sul medesimo vincolo giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, rappresentando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza munita dell'autorità di res iudicata, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto anche ove il successivo giudizio abbia finalità diverse dallo scopo del primo (Cass.27013/2022).
In conclusione sul tema va rilevata ex officio (Cass.12633/2024 e Cass.24040/2019) l'inammissibilità in rito delle nuove domande di pagamento formulate dall'opponente in via di mutatio libelli ex art.183 comma 5 cpc, nella comparsa di risposta depositata in prime cure, ai sensi degli artt.2043 cc, 2041 cc e 2033 cc, le quali si riferiscono a ipotetici rapporti obbligatori, vicendevolmente incompatibili, radicalmente diversi da quello inizialmente prospettato in sede monitoria (così Cass.27183/2023) perché asseritamente costituiti, rispettivamente, ex delicto, quasi ex delicto e quasi ex contractu.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo n.1046/2019, con il quale sono stati liquidati gli stessi oneri disconosciuti con sentenza passata in giudicato, deve essere revocato e la domanda di condanna alla loro corresponsione in favore del condominio per € 31.324,00 va integralmente respinta.
Per quanto concerne invece l'ulteriore titolo monitorio n.3859/2018, con il quale l'opponente morosa è stata condannata a versare le soluzioni rateali di copertura dei costi delle opere comprese tra la trentaduesima e la quarantacinquesima per € 19.418,00, occorre precisare che il giudicato sostanziale esterno già constatato copre ex art.2909 cc tutte le pretese effettivamente articolate e quelle ulteriori astrattamente esperibili in virtù delle stesse fonti negoziali che hanno formato oggetto del diverso giudizio conclusosi con l'accertamento dell'inesistenza dei crediti condominiali, tanto scaduti che a soddisfacimento futuro, derivanti dalle delibere assembleari già citate, le quali sono state individuate anche in questo caso dall'istante come atti giustificativi dei contributi a regolazione futura lasciati insoluti dalla condomina morosa.
Tuttavia dallo scrutinio del materiale documentale acquisito al processo emerge come nella riunione del 27.4.2018 l'assemblea dei sodali abbia approvato la proposta transattiva formulata dall'appaltatore dei lavori impegnatosi nel pedissequo accordo di mediazione concluso inter partes il Controparte_4
4.5.2018, tra l'altro, a proseguire gli interventi sospesi, a rinunciare agli atti di un giudizio di adempimento contrattuale pendente e all'adeguamento del prezzo delle opere già completate nel più ampio contesto di una serie di reciproche concessioni concordate con il condominio, con il quale ha convenzionalmente quantificato in complessivi € 111.671,34, IVA inclusa, il debito residuo dovuto dall'organismo committente.
Ebbene tale risoluzione collegiale, con la quale è stata manifestata la volontà del consesso dei condomini di aderire al contratto risolutivo della controversia insorta tra le parti, ha stabilito l'accertamento costitutivo di obbligazioni che trovano la loro autonoma origine e la correlativa lex specialis di disciplina nell'accordo transattivo concluso dai contendenti, il quale quindi si sottrae non soltanto ratione temporis, ma anche sotto il profilo della connotazione causale, all'effetto preclusivo dello stare decisis prodotto dal giudicato sostanziale esterno, formatosi sull'inidoneità delle altre deliberazioni anteriormente prese ad attestare la maturazione e l'ammontare delle prestazioni pecuniarie che l'opponente è tenuta a onorare in virtù del rapporto di appalto.
Pertanto, preso atto che l'operazione di calcolo della quota dovuta dall'appellante può essere agevolmente effettuata rapportando la somma di € 111.671,34 riconosciuta dal condominio alla misura proporzionale documentata, pari a 758,73/10000, di partecipazione dell'intimata alla proprietà generale dello stabile, alla quale va adattata l'entità dell'obbligazione individuale della singola condomina in applicazione del criterio generale di frazionamento delle spese comuni fissato dall'art.1123 comma 1 cc, l'importo che l'opponente deve versare alla controparte ammonta a € 8.472,84 al netto degli accessori, in quanto il diverso titolo giustificativo del credito condominiale emerso in grado di appello, ripetutamente richiamato dall'opponente nelle proprie difese, può essere individuato in sede di revisio prioris instantiae quale ragione giustificativa della domanda -che può anche sopravvenire alla sua proposizione, dovendo sussistere al momento della decisione (Cass.18129/2020)- ancorché la sua valutazione come fondamento della pretesa non abbia costituito oggetto di impugnazione incidentale (Cass.7876/2021).
Determinato così l'ammontare dei contributi esigibili dall'istante, per altro verso vanno disattese le eccezioni di difetto di titolarità attiva e di prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cc dei crediti formulate dalla debitrice.
Infatti nel testo del citato accordo transattivo, dalla cui conclusione in data 4.5.2018 ha iniziato a decorrere il termine di estinzione per inattività del titolare, rimasto sospeso ex art.2945 comma 2 cc nel corso del giudizio, del diritto a percepire gli oneri, non si rinviene alcuna clausola di cessione dei crediti maturati dal condominio all'appaltatore, nei cui confronti è stata soltanto pattuita all'art.2 del testo negoziale una limitazione, di contenuto concreto peraltro imprecisato, della facoltà di agire direttamente in executivis nei confronti dei condomini morosi.
Esclusa quindi la ricorrenza dell'asserita vicenda traslativa a latere creditoris delle ragioni esercitate dal condominio, anche il decreto ingiuntivo n.3859/2018 deve essere caducato, mentre l'opponente va condannata al pagamento in favore della controparte di € 8.472,84 oltre interessi decorrenti dal riconoscimento della posta passiva condominiale.
Va infine disposta la restituzione all'intimata dell'importo complessivo di 59.102,98, il cui versamento per tre distinti capitoli di € 32.468,50, di € 6.133,61 e di € 20.500,87, dal quale decorrono gli interessi legali (Cass.27493/2022 e Cass.34011/2021) dovuti dall'accipiens indipendentemente dalla formulazione ex adverso di un specifica richiesta (Cass.901/2025 e Cass.34011/2021), è stato effettuato in attuazione delle sentenze caducate in questa sede con rimesse bancarie documentate dalla ricevuta del 23.4.2019 dell'ordine di bonifico e dalla dichiarazione liberatoria rilasciata 19.5.2023 dal difensore del condominio,.
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass.16526/2024, Cass.3308/2024 e Cass.33206/2022), conclusasi con l'attribuzione al creditore di una somma pari a circa un sesto di quella originariamente pretesa, e della necessità di considerare isolatamente, ex art.151 comma 2 disp. att. cpc, tutte le prestazioni di patrocinio rese dai difensori fino alla riunione delle cause, disposta ex art.274 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in forma cartolare l'11.9.2025, possono essere compensate ex art.92 comma 2 cpc nella stessa proporzione di un sesto, mentre la restante quota va posta a carico dell'appellante e viene liquidata ex officio come da dispositivo, in mancanza di note specifiche.
PQM
La Corte di Appello di Napoli –sesta sezione civile– definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da avverso le sentenze nn.1581/2021 e 2766/2022 pronunciate il 31.5.2021 e il Parte_1
15.7.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) in riforma delle pronunce gravate, revoca i decreti ingiuntivi nn.1046/2019 e 3859/2018 emessi rispettivamente l'1.3.2019 e il 28.8.2018 dal Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna al pagamento in favore del condominio dell'edificio sito in Parte_1 CP_1 alla di € 8.472,84, oltre interessi legali dal 4.5.2018 al saldo;
Controparte_1 c) rigetta nel resto le impugnazioni e le domande formulate dal condominio dello stabile di
[...]
in ; CP_1 CP_1
d) ordina al condominio del fabbricato di in la restituzione a Controparte_1 CP_1 Parte_1 della somma di € 59.102,98 versata in attuazione delle sentenze appellate, da
[...] maggiorarsi degli interessi legali decorrenti dalla data di ciascuno dei pagamenti al soddisfo;
e) condanna a rimborsare al condominio di in un sesto Parte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per la parte da corrispondere in complessivi
€ 2.763,00, di cui € 992,00 per la causa di primo grado (€ 72,00 per esborsi, € 800,00 per compensi ed € 120,00 per spese generali) ed € 1.171,00 per il giudizio di appello (€ 1.540,00 per compensi ed € 231,00 per spese generali), oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Fulvio Ricca che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 6.11.2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore