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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 I c. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 47729/2025 all'udienza del 10/7/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Parte_1
ET OS (pec: e MA CC (pec: Email_1
), giusta delega separata a margine del ricorso;
Email_2
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, prof. CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco MAzza (pec:
[...] Em
) e DO De EO (pec: Email_3
[...]
) per delega in calce al presente atto;
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RESISTENTE
Oggetto: licenziamento per superamento periodo di comporto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 30.12.2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto adottato in violazione dell'art. 2 della l. n. 604/1966, dell'art. 2110 c.c., e del ccl applicato al rapporto, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto - ordinare, alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con mansioni e qualifica ricoperte all'atto di interruzione del rapporto stesso, o in altre equivalenti - condannare, altresì la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra e comunque della sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla sorte rivalutata, nonché al versamento della contribuzione assicurativa e previdenziale relativa al medesimo periodo, sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad Euro 1724,85, o nella diversa misura minore o maggiore ritenuta di giustizia. Con le conseguenze di giustizia in ordine alle spese di lite”.
A sostegno del ricorso esponeva di essere stato assunto il 18 giugno 2001 dal CP_1 con mansioni di Ausiliario Specializzato, da ultimo presso il reparto di Pronto
[...]
Soccorso 3, e di aver ricevuto una lettera ed un telegramma datati 9 maggio 2024 in cui gli veniva comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 35 del CCL per il personale non dirigente della e Controparte_1 pertanto la risoluzione del suo rapporto di lavoro, con la specificazione che in luogo del preavviso gli sarebbe stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Affermava che prima di questa comunicazione non gli era pervenuta alcuna altra comunicazione che lo informasse dello scadere della durata del comporto;
che non gli erano state scomputate le ferie dal periodo di comporto e che egli non era stato assente dal lavoro per più di diciotto mesi nel periodo dal 9 maggio 2021 al 9 maggio 2024. Ricordava che i commi 7 ed 8 dell'art. 35 del citato CCL statuivano che il dipendente non in prova, assente per malattia, aveva diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, ai fini della maturazione del quale si sommavano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso, e che al dipendente che ne faceva tempestiva richiesta, prima del superamento del periodo previsto dal precedente comma, poteva essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi di patologie gravi, ad esempio quelle oncologiche, previa presentazione di documentazione medica atta ad accertarne le condizioni di salute tramite la ASL territorialmente competente, per stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Affermava di aver impugnato il licenziamento con lettera inviata il 4 luglio 2024 ; di non sapere se nei giorni di assenza erano state meno computati quelli nei quali si era assentato per OV, ne se erano stati scomputati i giorni di ferie maturati a prescindere dalla malattia e quelli maturati durante la malattia, che neanche era indicato il giorno d'inizio dei tre anni, né come fossero stati conteggiati i 18 mesi contro attualmente previsti il tutto in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Specificava che la sua ultima retribuzione mensile era stata pari a 1592,19 euro per 13 mensilità. Concludeva come sopra. Si costituiva la che contestava in fatto CP_1 Controparte_1 ed in diritto la fondatezza della domanda del ricorrente e ne chiedeva il rigetto, innanzitutto specificando che, in termini di giorni, il periodo di comporto presso la era pari a CP_1
547,5 giornate;
assumeva che l'ulteriore periodo di 18 mesi di comporto di cui poteva godere il dipendente, disciplinato dall'art. 35, comma 8, del CCL, era subordinato alla “tempestiva richiesta” da parte del dipendente ed era riconosciuto esclusivamente in caso di “patologie gravi” come definite dalle vigenti norme di legge (es. patologie oncologiche); che l'art. 32 del CCL per il personale non dirigente della non prevedeva Controparte_1 alcun obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare preventivamente al lavoratore l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto;
che il , considerate le Pt_1 assenze per malattia nei tre anni precedenti all'ultimo evento morboso e la durata di quest'ultimo, risultava essere stato assente per malattia per complessivi 550 giorni superando, così, il periodo di comporto di 547,5 giorni previsto contrattualmente;
che all'esito del licenziamento, non aveva mai richiesto alla convenuta documentazione o CP_1 informazioni integrative o, comunque, specificazioni in merito alle assenze in base alle quali era stato superato il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall'art. 35 del CCL;
che la non aveva mai computato quali assenze utili ai fini del comporto CP_1 eventuali periodi di assenza del lavoratore dovuti a malattia da Covid-19, così come il lavoratore non aveva mai richiesto di mutare il titolo dell'assenza da malattia a ferie al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto. Sosteneva che era dimostrato per tabulas il superamento da parte del sig. del periodo di comporto disciplinato dall'art. 35 e Pt_1 pertanto le generiche contestazioni avversarie risultavano prive di ogni fondatezza. Chiedeva il rigetto del ricorso
Alla prima udienza, dopo il deposito della memoria della in cui venivano indicati CP_1 per la prima volta i giorni di assenza per malattia computati ai fini del calcolo del periodo di comporto , la parte ricorrente assumeva che erano state calcolate nel comporto le giornate dal 4 al 9 maggio 2024 , giorni in cui era in ferie , e che le assenze dal 27/12/22 al 10/1/23 erano dovute a malattia per OV ,si ordinava pertanto di esibire le comunicazione mail tra
. e Pt_1 Email_6 Email_7
, relativamente all'assenza 27/12/22 al 10/1/23 essendo dette assenze coperte da
[...] certificazione medica per malattia comune . La adempiva a quanto richiesto . CP_1
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Il ricorrente è stato licenziato con telegramma del 9/5/24 seguito da raccomandata per aver superato il periodo di comporto previsto dall'art 35 CCL con decorrenza immediata ed esonero dal servizio durante il preavviso . Il ricorrente censura il predetto licenziamento sotto vari profili, innanzi tutto asserisce il mancato superamento del periodo di comporto , in secondo luogo censura la lettera ( nonché il telegramma ) in quanto la motivazione era generica e non indicava i giorni di assenza computati ai fini del calcolo del comporto , non era poi indicato il giorno di inizio del triennio e vi era incertezza sul calcolo dei 18 mesi .
Alla luce di tutta la documentazione prodotta dalla il 28/3/25, emerge che il CP_1 ricorrente era stato affetto da OV dall'1/1/23 al 10/1/23 ; pertanto tale assenza in detto periodo va considerata assenza per malattia comune ,conteggiabile ai fini del calcolo del comporto ,in quanto il DL 146/21 con l'art 8 c 1 lett a) ha modificato l' art 26 c 1 DL 18/20 dall'entrata in vigore del DL 146/21 ponendo il limite di operatività dell'esenzione di tali assenze dal computo del comporto al 31/12/21 La norma, come modificata, dell'art 26 DL 18/20 ed estesa in via interpretativa alle assenze per malattia OV ,così sancisce :
“Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto” Pertanto correttamente tale periodo va considerato trattandosi di assenza intervenuta dopo il 31/12/21. Circa poi il numero di 18 mesi come previsti dall' art 37 c 7 del ccnl per la conservazione del posto di lavoro ,la calcola i 18 mesi in un numero di giorni pari a 547,5 . CP_1
A fronte delle due tesi secondo cui per procedere alla conversione del mese in giorni, debba farsi riferimento, convenzionalmente, a 30 giorni (secondo la regola ex numeratione dierum) per cui i 18 mesi equivalgono a 540 giorni , oppure farsi riferimento al calendario comune (ex nominatione dierum) per cui i 18 mesi equivalgono a 547,5 giorni ,la Suprema Corte ha indicato come corretto tale secondo criterio, in quanto più effettivo , con la sentenza n 9751 del 2019 .Per cui il periodo dei 18 mesi tradotto in giorni equivale a 547,5 giorni. Per quanto attiene poi il giorno da cui partire per il calcolo del triennio e il numero dei giorni da computare, se debbano comprendersi anche quelli dell'ultimo episodio morboso, ove si ritesse di calcolare a ritroso il triennio dal giorno antecedente al primo dell'ultimo episodio e di aggiungere i giorni dell'ultimo episodio , la Suprema Corte con la sentenza n 25375/17 si è pronunciata sposando il criterio su esposto adottato dalla , intervenendo ad CP_1 interpretare in quella sentenza l'art 21 ccnl che è identico nella dicitura all'art 35 CP_3
c 7 ccl a proposito del diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, ritenendo che il periodo del triennio mobile vada calcolato a ritroso a decorrere dalla data di inizio dell'ultimo evento morboso o meglio dal giorno precedente ,nel caso in esame dal
2/5/24 al 2/5/21 per un totale di 547 giorni , cui vanno aggiunti i tre giorni di assenza dal
3/5/24 al 5/5/24 per un totale di 550 giorni. Si ritiene pertanto superato il periodo dio comporto. Né il ricorrente ha fatto richiesta di mutare i giorni di assenza per malattia in ferie , essendo previsto che tale mutamento può avvenire solo in presenza di domanda;
si è infatti detto il “lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa;
in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privo di giustificazione, in quanto fondato su ragioni vaghe ed inconsistenti, il rifiuto di concessione delle ferie motivato dalla società datrice con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative dell'ufficio)” ( Cass 27392/18) , partimenti non ha chiesto di prorogare il periodo di comporto per i particolari casi previsti dalla legge prima del superamento dello stesso ex art 35 c 8 ccl . Non sussiste poi alcun obbligo del datore di lavoro di preavvisare il lavoratore sull' avvicinarsi del superamento del comporto.
Circa poi la censura sulla carenza di motivazione della lettera di licenziamento, la stessa va, invece, accolta .
Ciò detto la Suprema Corte con una recente sentenza n 8628/22 ha affermato :
“per il resto, la Corte territoriale non ha affatto affermato, come sostiene il ricorrente, che nel caso del superamento del periodo di comporto il datore di lavoro debba specificare gia' nella lettera di licenziamento i singoli giorni/periodi di malattia presi in considerazione (con preclusione della possibilita' di una successiva precisazione), ma ha ritenuto che ove, come nella specie, l'Amministrazione abbia specificato, gia' in sede di decreto, le assenze prese in considerazione non e' poi possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto. Il principio e' conforme all'orientamento di questa Corte di legittimita' (v. Cass. 18 maggio 2016, n. 10252; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5752), che va qui ribadito. Ed infatti, in tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piu' complessive, anche sulla base della L. n. 604 del 1966, novellato articolo 2, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato;
tuttavia, cio' vale per il comporto “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore;
invece, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore. Del resto, anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell'immodificabilita' delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore - il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilita' di contestare l'atto di recesso - con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non puo' tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative (v. Cass. 22 marzo 2005, n. 6143; si veda anche Cass. 13 agosto 2009, n. 18283 sulla regola dell'immodificabilita' delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, la quale, operando come fondamentale garanzia per il lavoratore, vale per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso datoriale, quali sono sia le norme della L. n. 604 del 1966, sia quella di cui all'articolo 2110 c.c., comma 2)”
Alla luce di quanto detto si ritiene che nella lettera di licenziamento non siano stati, trattandosi di comporto per sommatoria ,indicati i giorni di assenza , ma neanche , principio valido in tutte le ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vi siano state indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo ( Cass n 12084/ 2025) avendo la lettera fatto riferimento solo al superamento del comporto Essendo il ricorrente stato assunto nel 2001 ad esso si applica l' art 18 St Lav. novellato dalla L 92/12 e avendo la lettera indicato il motivo , se pur non in modo specifico , si ritiene che vada applicato il comma 6 e quindi il licenziamento è inefficace , il rapporto deve considerarsi risolto e il datore deve essere condannato al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto considerando che non è indicato neanche l'arco temporale entro cui sono state calcolate le assenze ma è indicato genericamente il motivo di licenziamento nel superamento del comporto . Le spese liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara inefficace il licenziamento e comunque risolto il rapporto con condanna del datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza;
condanna la resistente alle spese di lite liquidate in euro 5664,00 oltre iva cpa e spese generali Roma 10/7/25 Il giudice